In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, sussistono i presupposti per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., a tutela dell’azione risarcitoria esercitata dalla curatela fallimentare ex artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., quando, sulla base delle risultanze della procedura fallimentare, emergano gravi irregolarità gestionali imputabili all’amministratore – quali la tenuta non veritiera della contabilità, la predisposizione di bilanci non attendibili, la fittizia indicazione di apporti dei soci e l’effettuazione di prelievi di denaro privi di giustificazione – idonee a determinare il dissesto della società e la perdita del capitale sociale.
Tali circostanze integrano il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria promossa dalla curatela fallimentare per mala gestio, mentre il periculum in mora può essere desunto dal concreto rischio di dispersione della garanzia patrimoniale del convenuto, giustificando l’adozione della misura cautelare a tutela del credito risarcitorio della massa dei creditori.