Non può essere invocata la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. in assenza delle necessarie specificazioni, in primis in ordine alla tipologia e contenuto delle informazioni segrete mediante idonee produzioni (ad es. di disegni tecnici) anziché generiche affermazioni.
In mancanza di una adeguata allegazione circa la natura e tipologia delle conoscenze e applicazioni tecniche asseritamente riutilizzate, le caratteristiche comuni tra due dispositivi non sono sufficienti ad affermare che il secondo sia il risultato di una sottrazione di patrimonio tecnologico riservato.
Se non si ha contezza del contenuto tecnico del know-how sotteso alla realizzazione dei dispostivi mediante specifiche di progetto, la mera comunanza di funzionalità e/o di elementi costruttivi fra dispositivi aventi la medesima utilità, non è atta a dimostrare che il secondo consista in una sottrazione di know-how del precedente.