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Responsabilità dell’amministratore dell’affittuaria d’azienda per il pagamento del TFR dei lavoratori
Poiché ai sensi dell’art. 2112 c.c. l’affittuario dell’azienda è obbligato in solido con l’affittante verso i lavoratori trasferiti per i...

Poiché ai sensi dell’art. 2112 c.c. l’affittuario dell’azienda è obbligato in solido con l’affittante verso i lavoratori trasferiti per i crediti che questi avevano al tempo del trasferimento, compresa la quota di trattamento di fine rapporto maturata alle dipendenze dell’affittante, non costituisce atto di mala gestio dell’amministratore della società affittuaria il pagamento di tale quota ai lavoratori trasferiti, anche quando nei rapporti interni il relativo debito sia rimasto a carico dell’affittante. Integra invece illecito gestorio il pagamento del trattamento di fine rapporto a chi non rientri tra i dipendenti trasferiti, perché privo di giustificazione giuridica [trattamento di fine rapporto corrisposto a chi, al momento della conclusione del contratto di affitto, era legale rappresentante della società affittuaria].

Integra omissione gestoria dell’amministratore della società affittuaria di azienda la mancata insinuazione al passivo del fallimento dell’affittante del credito di rimborso della quota di trattamento di fine rapporto che, di competenza dell’affittante nei rapporti interni, sia stata pagata dall’affittuaria ai lavoratori trasferiti, perché l’insinuazione costituisce l’unico modo per ottenerne almeno in parte il soddisfacimento. Il danno va commisurato alla percentuale di soddisfazione che il credito avrebbe conseguito se fosse stato tempestivamente insinuato [domanda di ammissione proposta dal curatore del fallimento dell’affittuaria dichiarata inammissibile perché ultratardiva; percentuale di soddisfazione desunta dal piano di riparto parziale del fallimento dell’affittante].

La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità resta sospesa ai sensi dell’art. 2941 n. 7) c.c. finché l’amministratore rimane in carica. L’amministratore unico dimissionario rimane in carica in regime di prorogatio fino alla sostituzione, sicché, quando la società abbia omesso di nominare un nuovo amministratore, il termine quinquennale previsto dall’art. 2949, comma 1, c.c. decorre soltanto dalla cessazione dalla carica per effetto della dichiarazione di fallimento [dimissioni rassegnate un anno prima del fallimento, senza che l’assemblea, inutilmente convocata, provvedesse alla sostituzione].

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Finanziamenti alla controllata in crisi, consiglieri non esecutivi e irretroattività del nuovo art. 2407 c.c.
La business judgment rule non copre le operazioni connotate da palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà, come i finanziamenti erogati dalla...

La business judgment rule non copre le operazioni connotate da palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà, come i finanziamenti erogati dalla capogruppo, impegnata nel proprio core business calzaturiero, alla controllata compagnia aerea già in crisi conclamata e oggetto di istanze di fallimento, senza concrete prospettive di risanamento. Dei finanziamenti rispondono, oltre al presidente che li ha disposti, i consiglieri privi di deleghe che sedevano nell’organo amministrativo di entrambe le società: l’atto compiuto da un altro amministratore non li esonera quando abbiano violato il dovere di agire informati ai sensi dell’art. 2381, ultimo comma, c.c., o non si siano attivati di fronte a segnali d’allarme desumibili dai bilanci, dalla contabilità e perfino dalla stampa, per impedire o attenuare le conseguenze dannose.

Nell’azione per la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale, il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, terzo comma, c.c. non autorizza a misurare il danno fino all’apertura della procedura concorsuale quando gli amministratori abbiano poi messo la società in liquidazione, perché il termine finale coincide con la cessazione dalla carica o con l’effettiva messa in liquidazione.

Il nuovo art. 2407 c.c., introdotto dalla l. n. 35/2025, non si applica ai giudizi pendenti, né per la limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci né per l’eventuale eliminazione del vincolo di solidarietà con gli amministratori, peraltro dubbia per la persistenza dell’art. 2055 c.c.: la retroattività non risulta dal testo, e inciderebbe su diritti risarcitori già sorti nel patrimonio del danneggiato, in violazione dell’art. 11 disp. prel. c.c.

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Uso del marchio del gruppo musicale dopo la scadenza della licenza: contraffazione, royalties maggiorate e immagine del gruppo
Il contratto con cui un gruppo musicale si obbliga a promuovere il marchio di un’impresa a fronte di un corrispettivo...

Il contratto con cui un gruppo musicale si obbliga a promuovere il marchio di un’impresa a fronte di un corrispettivo fisso e le concede l’uso dei propri marchi per un prodotto in edizione limitata dietro pagamento di royalties è un contratto misto di sponsorizzazione e di licenza, con causa unica, soggetto alla disciplina del contratto prevalente salvo l’integrazione delle discipline per gli elementi incompatibili; il corrispettivo fisso remunera la sponsorizzazione e le royalties la licenza. Quando la clausola sulle royalties fissi gli importi per determinati formati e rinvii per “altre quantità” all’accordo delle parti, le royalties per formati non previsti ma noti al licenziante e da questi non contestati si determinano in proporzione a quelle pattuite, senza maggiorazioni.

L’uso del marchio da parte del licenziatario dopo la scadenza della licenza, in mancanza di una clausola che gli consenta lo smaltimento delle giacenze, integra ai sensi dell’art. 23, terzo comma, c.p.i. una violazione del diritto esclusivo equiparabile alla contraffazione. Il danno si liquida in misura non inferiore ai canoni che il contraffattore avrebbe dovuto pagare, con una congrua maggiorazione per l’uso indebito, perché una diversa soluzione parificherebbe irragionevolmente il contraffattore al licenziatario regolare, e le royalties si calcolano al lordo dei costi che restano a carico del licenziatario.

Lo sfruttamento a fini pubblicitari dell’immagine e del nome di un gruppo musicale senza il suo consenso è risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., mentre non si applica la tutela contro la concorrenza sleale, per mancanza di un rapporto di concorrenzialità; è quindi risarcibile in via equitativa l’uso dell’immagine stilizzata del gruppo, associata dal pubblico alla band, mantenuta sulle etichette del prodotto anche dopo la rimozione del marchio.

Il diritto sul marchio di fatto non discende dall’ideazione del segno ma dal suo uso continuo, effettivo e notorio, e chi ne chiede l’accertamento deve allegare e provare l’ambito territoriale dell’uso; il nome del prodotto scelto durante la collaborazione, non riferibile al licenziante e non soggetto a limiti convenzionali di durata, può continuare a essere usato dopo la scadenza del contratto.

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Riproduzioni di lampade di design di autori stranieri: legge applicabile, valore artistico e danno non patrimoniale
Alle opere di autori stranieri non domiciliati in Italia e pubblicate per la prima volta all’estero si applica la legge...

Alle opere di autori stranieri non domiciliati in Italia e pubblicate per la prima volta all’estero si applica la legge italiana, ai sensi degli artt. 185 e 186 l. n. 633/1941 e del principio del trattamento nazionale dell’art. 5 della Convenzione di Berna, quando la protezione sia chiesta in Italia. Gli autori cittadini dell’Unione possono invocarla in forza del principio di non discriminazione, a prescindere dalla legge del Paese d’origine, mentre l’autore di un Paese terzo deve dimostrare che nel Paese d’origine dell’opera esiste una tutela del design come opera dell’ingegno, trattandosi di opera delle arti applicate le cui condizioni di protezione sono determinate da ciascuno Stato ai sensi dell’art. 2, settimo comma, della Convenzione.

Il carattere creativo delle opere del disegno industriale va escluso solo quando la forma sia dettata da vincoli tecnici o di altra natura che non lascino spazio a una libertà creativa, e il valore artistico richiesto dall’art. 2, n. 10, l. n. 633/1941 ricorre per oggetti progettati da designer di fama internazionale, esposti in mostre e presenti nelle collezioni di importanti musei e dotati di un valore economico elevato.

La vendita di riproduzioni pedisseque per forma, dimensioni e colore delle opere di design, con gli stessi nomi e l’indicazione del designer, viola i diritti esclusivi di utilizzazione economica, e la riproduzione fotografica non autorizzata delle opere e l’uso dei loro titoli violano anche gli artt. 13 e 100 l. n. 633/1941. La condotta integra altresì concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi mediante l’uso dei nomi dei designer e per scorrettezza professionale, quando il venditore diffonda informazioni fuorvianti sulla liceità dell’acquisto delle copie.

In caso di violazione del diritto d’autore spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 158, ultimo comma, l. n. 633/1941, che può essere provato per presunzioni e liquidato in via equitativa; il danno patrimoniale può essere liquidato in via equitativa quando il contraffattore non abbia ottemperato agli ordini di esibizione e di informazione, presumendo le vendite successive in misura almeno pari a quelle documentate.

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Contraffazione di varietà vegetale protetta: negligenza dell’operatore, retroversione degli utili e transazione del licenziatario
Ai fini dell’obbligo di risarcimento previsto dall’art. 94, secondo comma, del reg. CE n. 2100/1994 non rileva lo stato soggettivo...

Ai fini dell’obbligo di risarcimento previsto dall’art. 94, secondo comma, del reg. CE n. 2100/1994 non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede, essendo sufficiente la negligenza dell’autore della violazione, da valutarsi secondo la diligenza media dell’operatore del settore. L’imprenditore che commercia sementi è tenuto a verificare preventivamente, anche tramite le banche dati pubblicamente accessibili agli operatori, se la varietà che intende riprodurre o commercializzare sia protetta, e non vale a escludere la negligenza il fatto che il venditore non abbia segnalato tale circostanza.

In forza dell’art. 97, primo comma, del reg. CE n. 2100/1994, che rinvia alla legislazione nazionale per il rimborso del vantaggio ottenuto dall’autore della violazione, il titolare della privativa comunitaria per varietà vegetale può ottenere ai sensi dell’art. 125 c.p.i. la restituzione degli utili conseguiti dal contraffattore nella misura in cui eccedano il risarcimento del lucro cessante.

La transazione conclusa dal licenziatario non esclusivo con alcuni dei contraffattori non è opponibile al titolare che non vi abbia partecipato, perché la solidarietà attiva tra più creditori sussiste solo se espressamente prevista da un titolo negoziale e la medesima condotta può ledere interessi distinti del titolare del diritto di esclusiva e del licenziatario; ai sensi dell’art. 104 del reg. CE n. 2100/1994 la legittimazione ad agire spetta al titolare, mentre il licenziatario non esclusivo ha soltanto il diritto di intervenire nelle cause da questi promosse.

Non può essere accordato al titolare un ulteriore risarcimento a titolo di concorrenza sleale quando la condotta prospettata coincida con quella contraffattoria già integralmente risarcita, per evitare duplicazioni risarcitorie.

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Marchio di certificazione costituito da una lettera stilizzata: validità, contraffazione e risarcimento parametrato alle royalties
Le lettere dell’alfabeto possono essere registrate come marchio ai sensi dell’art. 7 c.p.i. quando siano atte a distinguere i prodotti...

Le lettere dell’alfabeto possono essere registrate come marchio ai sensi dell’art. 7 c.p.i. quando siano atte a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa, ma il marchio costituito dalla rappresentazione grafica di una lettera è generalmente debole, salvo prova che il segno si sia affermato nella mente dei consumatori come marcatamente distintivo; non è nullo il marchio costituito da una lettera che, pur corrispondendo all’iniziale di un termine descrittivo, non abbia carattere esclusivamente descrittivo dei prodotti ed esprima elementi grafici che le conferiscono una certa distintività.

La qualificazione del marchio come debole non preclude la tutela contro le mere varianti formali, inidonee a escludere la confondibilità con l’aspetto caratterizzante del marchio imitato. Chi abbini la dicitura “adatto ai vegani” a un segno confondibile con un marchio di certificazione non ne fa un uso descrittivo lecito ai sensi dell’art. 21 c.p.i., perché la funzione principale del marchio di certificazione è di garanzia e il consumatore è indotto ad attribuire ai prodotti il rispetto degli standard richiesti dal titolare; resta irrilevante la buona fede di chi abbia acquistato il logo da un terzo.

Il danno da contraffazione può essere liquidato nella misura del compenso che il titolare avrebbe ottenuto concedendo in licenza il marchio, applicando il tariffario praticato nei contratti di licenza conclusi in epoca prossima ai fatti e commisurandolo all’effettiva durata dell’uso illecito, e non alla durata media delle licenze. Il danno non patrimoniale e quello all’immagine non sono risarcibili in difetto di specifica allegazione del pregiudizio, non potendo presumersi in re ipsa.

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Uso di un nome proprio per designare un modello abbinato al marchio generale e contraffazione del marchio denominativo
Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20 c.p.i. soltanto l’uso del segno in funzione distintiva, idoneo a indicare l’impresa da cui...

Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20 c.p.i. soltanto l’uso del segno in funzione distintiva, idoneo a indicare l’impresa da cui i beni traggono origine. Non contraffà pertanto il marchio denominativo altrui l’uso di un nome proprio per designare un modello di prodotto, sempre abbinato al marchio generale dell’impresa e privo di un uso autonomo o di un’evidenza tale da fargli assumere la funzione di marchio secondario, perché la funzione di indicare l’origine dei prodotti è assolta dal marchio generale; la diversità della clientela cui sono destinati i rispettivi prodotti esclude inoltre il rischio di confusione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c.

Una parola di senso compiuto priva di attinenza concettuale con i prodotti contraddistinti è dotata di capacità distintiva e costituisce anzi un marchio forte, e la posizione in cui il segno compare nei risultati di un motore di ricerca è irrilevante ai fini della sua validità.

La nullità del marchio nazionale può essere eccepita nel giudizio di contraffazione ed è accertata incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, mentre la nullità del marchio dell’Unione europea può essere fatta valere soltanto con domanda riconvenzionale, perché gli artt. 127 e 128 reg. UE n. 2017/1001 ammettono in forma di eccezione la sola decadenza per non uso.

Le azioni a tutela del marchio non sono soggette a mediazione obbligatoria, perché la cosiddetta natura reale dell’azione di contraffazione è una formula atecnica e il marchio conferisce al titolare non un diritto reale, ma il diritto di vietare a terzi l’uso del segno.

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Compenso dell’ingegnere iscritto all’albo di altro Stato membro e tutela autorale dei disegni architettonici
L’ingegnere iscritto all’albo di altro Stato membro che non abbia compiuto gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 per la...

L’ingegnere iscritto all’albo di altro Stato membro che non abbia compiuto gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 per la prestazione temporanea e occasionale né la procedura di riconoscimento della qualifica in regime di stabilimento non ha azione, ai sensi dell’art. 2231 c.c., per il pagamento del compenso relativo alla progettazione di opere di edilizia civile, attività riservata ai professionisti iscritti negli albi dagli artt. 51 e 52 del r.d. n. 2537/1925, perché l’esecuzione della prestazione da parte di chi non sia abilitato determina la nullità assoluta del rapporto con il cliente.

Ai sensi dell’art. 99 l. n. 633/1941 il progetto di ingegneria è tutelato solo quando presenti soluzioni originali di problemi tecnici, sicché, a fronte della contestazione della controparte, spetta all’autore allegare e provare gli aspetti di originalità dei propri elaborati. Anche ove i disegni siano tutelabili come opere dell’architettura ai sensi dell’art. 1 della stessa legge, chi lamenti il plagio deve provare la riproduzione non autorizzata della propria opera, la sua paternità e l’anteriorità della sua elaborazione rispetto alla pubblicazione contestata, e la domanda va respinta quando dal raffronto emergano differenze di elementi architettonici, proporzioni e volumi.

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Storno di dipendenti, sviamento di clientela e informazioni riservate prive dei requisiti di segretezza
Per la configurabilità della concorrenza sleale per storno di dipendenti è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale sia...

Per la configurabilità della concorrenza sleale per storno di dipendenti è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale sia posta in essere con modalità tali da non potersi giustificare se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregandone in modo traumatico l’efficienza e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. L’animus nocendi si accerta su base indiziaria, avendo riguardo alle modalità del passaggio, alla quantità e alla qualità del personale, alla sua posizione nell’organigramma, alle difficoltà di sostituzione e ai metodi adottati; non integra storno illecito l’assunzione di dipendenti che si siano candidati spontaneamente o che il concorrente abbia contattato all’esito di una lunga e documentata ricerca di una specifica professionalità, anche quando il loro passaggio abbia creato difficoltà organizzative prontamente superate.

Lo sviamento di clientela è illecito ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. solo se provocato con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, e non lo integra la scelta dei clienti, insoddisfatti del servizio, di seguire presso il nuovo datore di lavoro l’ex dipendente con cui avevano un rapporto fiduciario, perché non è illecita l’utilizzazione del valore aziendale costituito esclusivamente dalle capacità professionali dell’ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona.

La tutela ex art. 2598, n. 3, c.c. contro la scorretta acquisizione di informazioni riservate non richiede i requisiti di segretezza e segretazione dell’art. 98 c.p.i., ma presuppone un complesso organizzato e strutturato di dati che superi la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo e sia idoneo a fornire al concorrente un vantaggio competitivo che trascenda le capacità del lavoratore acquisito; spetta a chi agisce allegare con precisione quali siano tali informazioni e provarne l’indebito utilizzo.

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Valore artistico delle opere del disegno industriale dopo la sentenza Cofemel
L’art. 2, n. 10, l. n. 633/1941 subordina la tutela autorale delle opere del disegno industriale, oltre che al carattere...

L’art. 2, n. 10, l. n. 633/1941 subordina la tutela autorale delle opere del disegno industriale, oltre che al carattere creativo, al requisito del valore artistico, che resta necessario anche dopo la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-683/17 (Cofemel), perché questa non esclude l’operatività dell’art. 17 della direttiva 98/71/CE, secondo cui il cumulo tra tutela autorale e tutela del modello può essere regolato dall’ordinamento nazionale quanto al grado di originalità necessario alla protezione autorale dei disegni e modelli.

Il valore artistico va ricavato da parametri il più possibile oggettivi e dalla percezione che dell’opera si è affermata negli ambienti culturali, e non da criteri soggettivi come la maggiore originalità delle forme rispetto ai prodotti similari o la capacità di suscitare emozioni; sono indicatori, non necessariamente concorrenti, il riconoscimento degli ambienti culturali e istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, un valore di mercato che trascenda quello legato alla funzionalità o la creazione da parte di un noto artista. Le allegazioni sui riconoscimenti ottenuti formulate per la prima volta in comparsa conclusionale sono inammissibili perché tardive rispetto alle preclusioni assertive.

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Elemento verbale comune di bassissima distintività e differenze grafiche: contraffazione del marchio UE esclusa in sede cautelare
Per le azioni di contraffazione del marchio UE contro un convenuto privo di domicilio e di stabile organizzazione nell’Unione, la...

Per le azioni di contraffazione del marchio UE contro un convenuto privo di domicilio e di stabile organizzazione nell’Unione, la giurisdizione spetta ai sensi dell’art. 125, secondo comma, reg. (UE) 2017/1001 ai tribunali dello Stato membro in cui è domiciliato l’attore, e per il marchio nazionale opera l’art. 120 c.p.i.; la tutela cautelare si estende alla minaccia di contraffazione, che può risultare dall’annuncio, presente sul sito del convenuto, dell’imminente ingresso nel mercato europeo. Legittimazione attiva e passiva si valutano secondo la prospettazione, e i fatti propri del resistente, come l’etichettatura e l’esportazione dei prodotti con il segno contestato, si considerano ammessi ai sensi dell’art. 115 c.p.c. se non specificamente contestati; sono invece irrilevanti i contrasti tra le parti sui marchi statunitensi, attesa la natura territoriale della privativa.

Ai fini dell’art. 9, par. 2, lett. b), reg. (UE) 2017/1001 la tutela non è limitata ai prodotti per cui il marchio è registrato ma si estende a quelli affini, come il vino rispetto all’olio d’oliva. Non integra tuttavia contraffazione l’uso di un segno che condivida con il marchio anteriore soltanto un elemento verbale di bassissima capacità distintiva, evocativo della qualità del prodotto, e se ne discosti sul piano visivo perché privo della particolare disposizione grafica che conferisce al marchio anteriore la sua distintività, quando il ricorrente non alleghi argomenti fondati sulla diffusione del proprio segno o sulla percezione del pubblico idonei a far ritenere possibile la confusione o l’associazione. Il rigetto per difetto di fumus esime dall’esame del periculum, e le eccezioni preliminari infondate dei resistenti giustificano la compensazione parziale delle spese.

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Perdita integrale del capitale della cooperativa: obbligo di convocare l’assemblea, copertura con rinuncia al finanziamento e responsabilità
In caso di perdita integrale del capitale sociale di una società cooperativa ai sensi dell’art. 2545-duodecies c.c., gli amministratori, in...

In caso di perdita integrale del capitale sociale di una società cooperativa ai sensi dell'art. 2545-duodecies c.c., gli amministratori, in applicazione analogica degli artt. 2447 e 2482-ter c.c. richiamati dall’art. 2519 c.c., devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti opportuni (messa in liquidazione, trasformazione o ripianamento delle perdite con ricostituzione del capitale). Solo ove l'assemblea non deliberi in senso ripristinatorio, gli amministratori sono obbligati a iscrivere la causa di scioglimento. L'obbligo di convocazione è doveroso e non discrezionale; nelle more della nomina dei liquidatori la società deve essere amministrata secondo criteri conservativi e non di continuità aziendale.

La perdita integrale del capitale sociale di una società cooperativa può essere validamente coperta mediante la rinuncia da parte del socio alla restituzione di un finanziamento in precedenza erogato, purché tale rinuncia intervenga tempestivamente, cioè entro l'assemblea che l'amministratore ha l'obbligo di convocare ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., e si tratti di apporti effettuati con certezza. Tale operazione, qualificabile come sopravvenienza attiva che "sterilizza" le perdite pregresse, non richiede il ricorso alla procedura straordinaria di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale propria delle società di capitali, stante l'incompatibilità di tale meccanismo con la struttura a capitale variabile delle cooperative (art. 2524 c.c.). L'eventuale vizio derivante dall'adozione della delibera in sede ordinaria anziché straordinaria costituisce mera causa di annullabilità che deve essere fatta valere nei termini di legge.

L'amministratore ha l'obbligo di monitorare costantemente l'andamento patrimoniale della società attraverso l'esame della contabilità e deve avvedersi della perdita del capitale sociale sin dal momento in cui essa si verifica (ossia dalla chiusura dell'esercizio), senza attendere l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. Il dies a quo della responsabilità per illegittima prosecuzione dell'attività aziendale in ottica di continuità anziché conservativa coincide pertanto con il momento in cui la perdita si è verificata e avrebbe potuto essere conosciuta con l'ordinaria diligenza gestoria, non con la data di formale approvazione del bilancio.

Gli amministratori dotati di poteri di gestione finanziaria della società — comprensivi di incassi e pagamenti — rispondono in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., per gli emolumenti percepiti da ciascuno di essi in misura eccedente quanto deliberato dall'assemblea, in quanto ciascuno era in condizione di accorgersi dell'irregolarità e di adottare le necessarie misure impeditive e correttive. L'accordo informale tra amministratori di redistribuire diversamente i compensi deliberati dall'assemblea — non provato documentalmente né per via testimoniale — non è opponibile alla società né ai creditori.

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