Il divieto di concorrenza dell’art. 2557 c.c., pur dettato per la cessione d’azienda, si applica a ogni ipotesi di sostituzione nella titolarità dell’azienda, e quindi anche alla cessione di partecipazioni sociali che in concreto realizzi tale effetto, come quella con cui il socio paritario, il cui apporto era essenziale all’attività, ceda la propria quota di una s.n.c., perché mira a impedire che il cedente, incassato il prezzo, si riappropri dell’avviamento e della clientela avviando un’attività concorrente. La norma integra il contenuto del contratto ed entra nel sinallagma, quale precipitato dei doveri di correttezza e buona fede, sicché la sua violazione altera l’equilibrio tra prezzo e valore delle partecipazioni e legittima il cessionario, e non soltanto la società, alla sospensione del pagamento ai sensi dell’art. 1460 c.c. o alla risoluzione del contratto.
Trattandosi di obbligazione negativa, spetta al creditore provarne l’inadempimento, in deroga ai principi ordinari e in applicazione del criterio di vicinanza della prova. Accertato che il cedente ha svolto attività concorrente per circa un biennio dopo la cessione, senza provare né la pretesa intesa verbale che gli consentiva di proseguirla, estranea all’atto di cessione, né una riduzione del prezzo concordata a tal fine, il cessionario non è tenuto a corrispondere il residuo prezzo, senza necessità di una specifica prova del danno. La controversia sul prezzo della cessione di quote di s.n.c. è assegnata alla sezione specializzata in forza delle previsioni tabellari e decisa in composizione monocratica.
Nel concordato preventivo omologato, la legittimazione del liquidatore giudiziale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità è circoscritta ai crediti risarcitori compresi nel piano concordatario omologato e nel relativo perimetro liquidatorio. Ne consegue che, ove il piano contempli soltanto l’eventuale azione nei confronti dell’ex amministratore in relazione a uno specifico illecito, il liquidatore non è legittimato a promuovere una diversa azione ex art. 2486 c.c. nei confronti dell’amministratore, dei sindaci e dei revisori [nella specie, azione per indebita prosecuzione dell’attività promossa dopo che il piano aveva trovato integrale esecuzione con il pagamento dei chirografari nella percentuale prevista].
Dopo la nomina del liquidatore giudiziale, il liquidatore volontario non è legittimato a proporre, nell’interesse dei creditori concordatari, un’azione sociale di responsabilità non compresa nel piano. Egli conserva la legittimazione ad agire solo nell’interesse e a beneficio della società.
Le domande riconvenzionali di sindaci e revisore volte al pagamento di compensi maturati anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato vanno rigettate, poiché i relativi crediti sono soggetti agli effetti esdebitatori dell’omologazione ai sensi dell’art. 184 l. fall.; quelli sorti successivamente, collocati in prededuzione nel piano di riparto, si presumono soddisfatti secondo il piano.
Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio non richiede formalità specifiche né la rigorosa enunciazione degli addebiti, essendo sufficiente un atto idoneo a rendere edotto l’interessato delle ragioni e del contenuto del provvedimento; l’eventuale incompletezza della comunicazione non incide sulla validità della deliberazione e può rilevare al più ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Non la invalida neppure l’erroneo richiamo a una diversa lettera della clausola statutaria, quando la comunicazione riporti per esteso le ragioni effettivamente deliberate e il socio abbia potuto difendersi su entrambe le ipotesi.
Ai sensi dell’art. 2533 c.c. l’esclusione può essere deliberata anche per le ragioni previste dallo statuto, purché coerenti con l’oggetto sociale: è prima facie legittima la clausola dello statuto di una banca di credito cooperativo che consente l’esclusione del socio che non abbia intrattenuto rapporti bancari con la società negli ultimi sei mesi, anche quando l’assenza di rapporti derivi dal recesso legittimamente esercitato dalla banca e non da una condotta del socio. L’annullamento di una precedente esclusione, fondata su una diversa clausola, non preclude una nuova esclusione per ragioni differenti; in difetto di prova che l’assenza di rapporti sia dovuta a un rifiuto ingiustificato della banca di riaprire il conto, e mancando un pregiudizio concreto e attuale per il socio privo di rapporti bancari, la sospensione ex art. 2378 c.c. va negata.
L’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’art. 2470 c.c. è necessaria, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali nei confronti della s.r.l., anche per le vicende che, senza trasferimento della titolarità della quota, introducono nell’operare sociale un soggetto diverso dal titolare legittimato a esercitarli. Vi è tenuto anche il mandataire successoral nominato dal giudice francese per amministrare la successione di un socio titolare del 96,75% della società di gestione dei marchi, la cui nomina opera in Italia ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE) n. 650/2012 e non lo esime dalla pubblicità, al pari del trustee. Spetta al giudice italiano, poiché la vita della società è regolata dalla legge italiana, verificare secondo la legge della nomina i poteri dell’amministratore della successione, che per l’art. 784 del Code civil comprendono senza autorizzazione il voto sulle sole decisioni necessarie alla continuazione a breve termine dell’attività.
È quindi sospesa ai sensi dell’art. 2378 c.c. la delibera di revoca dell’amministratore unico adottata con il voto determinante di un soggetto non iscritto, senza che rilevi la pluriennale ammissione al voto tollerata dallo stesso amministratore, trattandosi di disciplina imperativa e non potendosi rinunciare a un diritto non ancora sorto; spetta al presidente dell’assemblea vagliare in sede di ammissione al voto i poteri concreti di chi intende esercitarlo.
Nel giudizio di impugnazione di delibera il rapporto processuale si instaura tra l’impugnante e la società, e l’interveniente adesivo dipendente, che non fa valere un diritto proprio e autonomo, non è legittimato a proporre reclamo cautelare contro l’ordinanza di sospensione, potendo solo svolgere difese nel reclamo della parte legittimata. Il periculum per l’amministratore revocato si apprezza anche nel riflesso negativo sulla sua credibilità professionale e, quando sia socio, nel suo interesse a che la società resti amministrata da persona di fiducia, mentre la cessione di asset sociali non è di per sé lesiva se non se ne indicano modalità e condizioni pregiudizievoli.
La straordinaria e temporanea gestione disposta ai sensi dell’art. 32, primo comma, del d.l. n. 90/2014 riguarda soltanto il contratto o la concessione, «limitatamente alla completa esecuzione», e non la governance dell’impresa, perché è una misura ad contractum che consente di completare l’opera pubblica in regime di legalità controllata, distinta dalle misure di prevenzione patrimoniale del codice antimafia. Gli amministratori straordinari nominati con decreto prefettizio non sono pertanto legittimati a esercitare azioni risarcitorie a tutela del fondo consortile, estranee ai loro poteri; la legittimazione, condizione dell’azione rilevabile d’ufficio e da accertare al momento della decisione, può tuttavia sussistere in capo al commissario liquidatore che, subentrato ai sensi dell’art. 95, diciannovesimo comma, del d.l. n. 104/2020 in tutti i poteri degli organi del consorzio, compresa la rappresentanza legale, riassuma il giudizio interrotto.
L’art. 2608 c.c., che regola secondo le norme del mandato la responsabilità dei preposti al consorzio verso i consorziati, preclude al consorzio l’azione contro i propri amministratori, anche per i danni al fondo consortile e per le sanzioni fiscali, e le norme societarie degli artt. 2393 e 2394 c.c. non si applicano in via analogica; difetta perciò la legittimazione, originaria e attuale, del consorzio verso il membro del consiglio direttivo. Il consorzio con attività esterna, centro autonomo di imputazione dei rapporti con i terzi, è invece legittimato ad agire, in persona del suo rappresentante, contro i terzi che ne abbiano leso il patrimonio.
Va respinta la domanda risarcitoria contro la società di consulenza, i suoi amministratori e la controllante quando l’attore, rinviando in blocco agli atti dell’indagine penale senza indicare i passaggi pertinenti, qualifichi il contratto ora come fittizio ora come privo di genuina motivazione, e i convenuti provino di avere eseguito la prestazione con la consegna del piano economico e finanziario e delle sue versioni successive. Non spetta la ripetizione dell’indebito dei compensi pagati in esecuzione di un contratto valido, ed è dovuto alla consulente il saldo del corrispettivo per le prestazioni eseguite fino alla risoluzione consensuale.
Nella polizza di responsabilità civile degli amministratori in regime di claims made la garanzia non opera per la richiesta risarcitoria formulata dopo la scadenza, con condanna alle spese dell’amministratore che abbia chiamato in causa l’assicuratore; l’esclusione per le condotte dolose non opera in assenza di accertamento del dolo, e le spese dell’assicuratore chiamato non pretestuosamente dal convenuto vittorioso sono poste a carico dell’attore soccombente.
Tra gli obblighi dell’amministratore rientrano la tenuta ordinata della contabilità e la vigilanza sulla sua conservazione, e l’inadempimento può fondarne la responsabilità per i danni al patrimonio sociale o ai creditori. Il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui la società chieda all’ex amministratore la consegna della documentazione contabile e sociale è però strumentale all’azione restitutoria di cui all’art. 1713 c.c., che presuppone la disponibilità delle cose da parte del mandatario, e va quindi rigettato quando risulti che i documenti sono custoditi sui server della società o presso il professionista esterno cui era affidata la tenuta della contabilità, anche se in pendenza di un contenzioso sui compensi, e che l’amministratore uscente ha indicato al successore dove reperirli, restando salve le sue eventuali responsabilità per l’irregolare redazione della contabilità o per l’omessa vigilanza sul soggetto incaricato. La legittimazione passiva si valuta in base alla prospettazione del ricorrente, e il rapporto professionale con il terzo incaricato non richiede la forma scritta.
Il messaggio di posta elettronica e il messaggio WhatsApp sono documenti informatici riconducibili alle riproduzioni di cui all’art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotti non ne disconosce la conformità; la mera contestazione della loro inconferenza non ne impedisce l’utilizzo nel giudizio sommario. La chiamata in causa del terzo detentore è incompatibile con la cognizione sommaria e urgente del procedimento cautelare, tanto più quando il ricorrente fosse stato informato già in fase stragiudiziale della possibilità di agire direttamente contro di esso.
Il diritto di controllo e ispezione sulla gestione sociale, previsto dall'art. 2476, comma 2, c.c. in favore del socio di s.r.l., ha natura di diritto potestativo intrinsecamente connesso alla qualità di socio e funzionale all'esercizio del potere di controllo individuale sulla gestione della società.
Ne consegue che tale diritto non può essere esercitato da chi abbia perso la qualifica di socio, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto sociale, come nel caso di recesso, esclusione o di mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale a seguito del suo azzeramento per perdite. La legittimazione all'esercizio del diritto di ispezione deve sussistere al momento della richiesta di accesso alla documentazione, risultando irrilevante che i documenti richiesti si riferiscano a un periodo in cui il richiedente era ancora socio; va quindi disattesa la tesi, sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, che ammette l’esercizio del diritto di controllo anche dopo il recesso o l’esclusione, fermo che il socio può esercitarlo prima del recesso proprio in funzione di una scelta consapevole.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui l’ex socio chieda l’accesso alla documentazione sociale difetta inoltre di strumentalità quando le azioni di merito prospettate non richiedano quei documenti: l’azione risarcitoria contro l’amministratore che, al di là della sua qualificazione, lamenti un danno riflesso al patrimonio sociale, esperibile ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., e l’impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale fondata soltanto sull’omessa redazione di una situazione patrimoniale aggiornata.
La sostituzione della delibera impugnata con altra validamente assunta impedisce, ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c., la pronuncia sulla validità della delibera originaria, tanto nel caso di annullabilità quanto in quello di nullità, per il richiamo contenuto nell’art. 2379 c.c., e la regola si applica alle decisioni dei soci di s.r.l. in forza dell’art. 2479-ter c.c.; l’effetto sostitutivo opera anche quando la delibera sopravvenuta produca effetti soltanto ex nunc, purché abbia identico oggetto, come la decisione che, pochi giorni dopo, revochi l’amministratore autonominatosi con consultazione scritta indetta dal socio di minoranza e reintegri l’amministratore revocato. In mancanza di eccezione di compromesso, la clausola arbitrale statutaria non può essere esaminata d’ufficio.
La questione, attenendo all’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che deve sussistere dalla proposizione della domanda fino alla decisione, è rilevabile d’ufficio; quando la sostituzione sia intervenuta prima dell’instaurazione del giudizio, e in assenza di ulteriori domande, ad esempio risarcitorie, che possano trarre utilità dall’accertamento, l’impugnazione è inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire. La pendenza di un’impugnazione della delibera sostitutiva non esclude l’applicazione dell’art. 2377, comma 8, c.c. né impone la sospensione del giudizio, potendo la validità della delibera sopravvenuta essere valutata incidenter tantum, e in difetto di specifica allegazione dei suoi vizi il giudice non può estendere d’ufficio l’esame.
La regola per cui le spese sono “di norma” poste a carico della società ammette deroga in presenza di particolari ragioni, tra le quali l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza originaria di interesse e l’integrale adesione della società convenuta, rappresentata dal curatore speciale, alla domanda attorea.
In caso di contraffazione, qualora non sia possibile determinare altrimenti il lucro cessante del titolare del marchio, esso può essere liquidato in via equitativa applicando il criterio della royalty ragionevole ai sensi dell’art. 125, comma 2, c.p.i., in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso; ove le royalties si intendano dovute con cadenza periodica, la rivalutazione e gli interessi compensativi decorrono dalla scadenza di ciascuna rata figurativa. Il lucro cessante non può cumularsi con gli utili del contraffattore da restituire ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i., i quali spettano solo nella misura in cui siano superiori al risarcimento del lucro cessante; il danno emergente comprende le spese sostenute dal titolare per la pubblicità e per la tutela del proprio esercizio contro la contraffazione.
La nullità della consulenza tecnica d’ufficio per lesione del contraddittorio sui documenti esaminati dal consulente ha carattere relativo: deve essere eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, come accade quando gli eredi della parte che l’aveva sollevata, subentrati nel giudizio, restino contumaci. Il chiamato all’eredità che vi abbia rinunciato nelle forme di legge difetta di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria proposta contro gli eredi del contraffattore. La qualità di erede è accertata in via incidentale, e spetta al creditore provare fatti di accettazione tacita anteriori alla rinuncia, dopo la quale l’accettazione tacita non è più ammissibile; non vi rientrano la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare, che esercita il diritto di abitazione e di uso spettantegli ai sensi dell’art. 540 c.c. e non lo rende possessore di beni ereditari ai fini dell’art. 485 c.c., né le comunicazioni amministrative del decesso o i licenziamenti dei dipendenti di cui non sia provata l’anteriorità.
La confondibilità consiste nella possibilità che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro, rilevando, nell'ambito di tale valutazione globale, l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati.
L'accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali e semantici, ove esistenti. La valutazione di confondibilità va svolta tenuto conto dell'impressione complessiva prodotta dai marchi in confronto, avuto riguardo alla percezione da parte del consumatore medio del settore, il quale (i) "vede" normalmente il marchio come un tutt'uno - e non effettua un esame spezzettato dei singoli elementi - e (ii) nel comparare i segni usualmente non li ha di fronte entrambi, ma solo uno di essi, così affidandosi al ricordo imperfetto e all'immagine mnemonica dell'altro.
Quando un marchio sia composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi dei secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento al prodotto di cui trattasi citando il nome piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio.
Non è confondibile con il marchio denominativo-figurativo del concorrente, operante nel medesimo settore, il segno che condivida soltanto l’iniziale, il colore rosso e l’enfasi grafica sulla lettera iniziale, quando le parole siano foneticamente diverse, la resa grafica sia del tutto differente e i segni evochino concetti distinti, come il marchio «OCRIM», con il tricolore sulla lettera O evocativo del made in Italy, e il segno «Omas», con la O tratteggiata evocativa del movimento circolare della molitura; il colore non rivendicato nella registrazione, anzi, accentua la differenza rispetto al segno interamente rosso del concorrente; nella valutazione rileva anche la maggiore attenzione del pubblico di riferimento quando i prodotti siano macchinari industriali di un settore specialistico e non beni di largo consumo. Esclusa la confondibilità dei segni, vengono meno anche i presupposti della concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, n. 1, c.c., che per il pay-off e il layout del sito internet richiede l’allegazione e la prova della loro efficacia individualizzante; le condotte dedotte per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. o in comparsa conclusionale sono tardive e non vanno esaminate.
Il socio non ha legittimazione attiva all’azione di contraffazione se il marchio è stato registrato a nome di una società, quindi da un soggetto giuridico autonomo che è titolare dei diritti di sfruttamento economico del segno distintivo e del potere di agire in giudizio per ottenerne la tutela, né la legittimazione discende dal fatto che il segno registrato contenga il nome e cognome del socio, trattandosi di segno distintivo autonomo rispetto al diritto al nome; parimenti è la società titolare dell’attività d’impresa, e non il socio che vi presta la propria opera, il soggetto legittimato a far valere il danno da sviamento di clientela.
Ai sensi dell’art. 7 c.c., integra violazione del diritto al nome l’utilizzo, a fini promozionali o pubblicitari, del nome e dei segni distintivi di una persona senza il suo consenso, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, quando tale uso sia idoneo a richiamarne l’identità e la notorietà. A tal fine, è irrilevante accertare la paternità di eventuali slogan o espressioni utilizzate, rilevando invece l’abbinamento degli stessi al nome, all’immagine o a segni riconducibili al soggetto, anche se riprodotti o imitati da terzi, ove ciò sia finalizzato ad attribuire indebitamente la riferibilità dell’attività o del prodotto alla persona medesima. L’uso non consentito del nome di una persona nota per promuovere i propri servizi, protratto nonostante la diffida, lede un diritto personalissimo e genera un danno alla sfera personale e patrimoniale da liquidare in via equitativa, tenuto conto della natura della condotta, della sua durata e della sua attualità.
I criteri risarcitori di cui all’art. 125 c.p.i. si applicano solo per le condotte di contraffazione, mentre per le condotte di concorrenza sleale denigratoria si utilizzano i criteri risarcitori propri dell’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. e la disciplina ad esso applicabile.
In ipotesi di danno da concorrenza sleale, opera l’art. 198 c.p.c. — e non l’art. 121 c.p.i. — con la conseguenza che l’acquisizione della documentazione nel corso della consulenza tecnica contabile è subordinata al consenso delle controparti, in mancanza del quale la produzione deve ritenersi inammissibile.
Rientrano nel danno emergente i costi sostenuti per l’acquisizione del materiale probatorio da utilizzare in giudizio, quali, ad esempio, le spese per una perizia informatica. Non possono invece essere riconosciuti i costi pubblicitari, se non nella misura in cui siano finalizzati alla ricostruzione dell’immagine a seguito dei fatti di causa e risultino eziologicamente riconducibili alla condotta illecita. Restano pertanto esclusi i costi relativi alla partecipazione a fiere, al noleggio di attrezzature e materiale pubblicitario, nonché le spese di viaggio, di ospitalità e, più in generale, tutte quelle che sarebbero state sostenute anche in assenza delle condotte illecite.
Il danno non patrimoniale all’immagine conseguente alla concorrenza sleale denigratoria va liquidato in via equitativa tenendo conto della particolare gravità di condotte che abbiano diffuso notizie tendenziose abusando di un provvedimento giurisdizionale favorevole [nella specie, una descrizione presentata come accertamento di contraffazione] e siano state reiterate per anni, anche dopo il rigetto in primo grado della domanda di contraffazione; il danno da confusione derivante dalla registrazione di un nome a dominio in contraffazione e dal redirect, in presenza di un fattore causale concomitante, non è liquidabile con il criterio differenziale né con la royalty ragionevole e va determinato in via equitativa.