La nullità della rivendicazione indipendente non comporta necessariamente la nullità dell’intero brevetto, perché le rivendicazioni dipendenti dotate di novità e altezza inventiva possono conservare validità, con conseguente nullità solo parziale del titolo ai sensi dell’art. 76, comma 2, c.p.i. In tal caso la rivendicazione indipendente invalida degrada a stato della tecnica e funge da parte precaratterizzante rispetto alle rivendicazioni dipendenti sopravvissute, le quali definiscono un trovato munito di una protezione meno estesa di quella originariamente accordata.
La nullità parziale del brevetto comporta ex se una limitazione giudiziale non discrezionale del titolo, distinta dall’ipotesi in cui sia il titolare a sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 3, c.p.i.; in quest’ultimo caso la limitazione deve restare entro i confini del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non può estendere la protezione conferita dal brevetto concesso.
La domanda di nullità integrale del brevetto impone l’esame anche delle rivendicazioni dipendenti, ai fini dell’eventuale pronuncia di nullità solo parziale, ancorché le parti abbiano discusso della sola rivendicazione indipendente.
Qualora la contraffazione sia stata allegata [per contributo indispensabile] con esclusivo riferimento alle caratteristiche della rivendicazione indipendente dichiarata nulla, la domanda di contraffazione va respinta se il titolare, dopo l’accertamento della validità delle sole rivendicazioni dipendenti, omette di articolare l’interferenza del prodotto contestato con le caratteristiche di queste ultime.
La rivendicazione indipendente va interpretata autonomamente, alla luce della descrizione e della funzione propria del dispositivo da essa illustrata; le diverse applicazioni proposte dalle rivendicazioni dipendenti non ne condizionano la lettura.
La domanda di nullità del brevetto si identifica con l’accertamento della nullità e con la ragione fatta valere (carenza di novità o di altezza inventiva), restando irrilevante l’individuazione della singola anteriorità distruttiva o del singolo profilo di carenza di inventività; la produzione di nuove anteriorità nel corso della consulenza tecnica d’ufficio non eccede pertanto i limiti della domanda. Tali produzioni sono ammissibili ai sensi dell’art. 121, comma 5, c.p.i., e l’art. 195, comma 3, c.p.c. non pone preclusioni espresse ai documenti prodotti con le osservazioni alla bozza di relazione del consulente.
La responsabilità aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c. sanziona l’intrapresa del giudizio, o la resistenza in esso, in sé abusiva, restando estranee alla norma le modalità di conduzione del processo.