Il fallimento della società cancellata dal registro delle imprese, dichiarato entro l’anno dalla cancellazione, non fa venir meno lo stato di cancellazione volontariamente deliberato dai soci e non giustifica la cancellazione della cancellazione, neppure quando la procedura si chiuda per riparto o in esecuzione del concordato fallimentare omologato; alla chiusura della procedura la società non ritorna in bonis in assenza di qualsiasi residuo attivo.
L’iscrizione della cancellazione, avvenuta in presenza delle condizioni di legge sulla base della volontà regolarmente espressa dall’assemblea, resta ferma quando dopo la cancellazione, e dopo la chiusura del fallimento, non siano stati compiuti atti di gestione o di liquidazione del patrimonio sociale, perché la mancata continuazione, anche in via di fatto, dell’attività d’impresa conferma la volontà estintiva dei soci.
Il concordato fallimentare proposto dal socio in proprio, quale terzo assuntore, non è imputabile alla società cancellata e non integra un atto di gestione del patrimonio sociale idoneo a dimostrare la prosecuzione dell’attività.
La procedura fallimentare si svolge esclusivamente nei confronti della società di capitali cancellata, il cui patrimonio e le cui vicende sono distinti dalla posizione personale dei soci, e la sua gestione non richiede la riattivazione della società nel registro delle imprese.