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Tribunale di Venezia, 8 Dicembre 2025, n. 5791/2025

Giusta causa di revoca dell’amministratore desumibile dalla delibera ed esigenze di mera auto-organizzazione

Tribunale di Venezia, 8 Dicembre 2025, n. 5791/2025
Giusta causa di revoca dell’amministratore desumibile dalla delibera ed esigenze di mera auto-organizzazione

La giusta causa di revoca dell’amministratore deve risultare in modo esplicito dalla delibera o essere quantomeno immediatamente desumibile dal suo contenuto, e non può essere integrata successivamente o ricavata da comunicazioni anteriori o esterne alla delibera [come una lettera di contestazione inviata all’amministratore alcuni mesi prima]. Esigenze di mera auto-organizzazione della struttura societaria [come la riduzione del numero dei consiglieri per semplificare la gestione], non accompagnate dall’indicazione di circostanze idonee a incidere negativamente sulla prosecuzione del rapporto e a elidere l’affidamento riposto nelle attitudini e capacità dell’amministratore, non integrano la giusta causa.

Qualora l’atto costitutivo preveda la determinazione assembleare di un compenso complessivo per l’intero consiglio di amministrazione senza specificare la quota di ciascun componente, si presume, in mancanza di diversa pattuizione, che il compenso vada ripartito in parti uguali o in misura proporzionata al contributo effettivo di ciascuno. La partecipazione alle assemblee e alle sedute consiliari integra l’esercizio dell’ufficio e giustifica la corresponsione del compenso al consigliere privo di deleghe; il minore apporto rispetto ai consiglieri che esercitano in concreto poteri gestori giustifica una riduzione proporzionale del compenso.

È nulla la clausola compromissoria statutaria che rimette la scelta dell’arbitro in via principale all’accordo delle parti, perché l’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 impone, a pena di nullità, di conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società. La disposizione si applica anche alle clausole contenute negli statuti anteriori alla sua entrata in vigore e a prescindere dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato; dalla nullità della clausola discende la competenza del giudice ordinario.

La mancata richiesta del compenso da parte dell’amministratore nel corso del rapporto, anche in occasione dell’approvazione dei bilanci, è priva di valenza abdicativa, perché la rinuncia tacita a un diritto richiede una condotta concludente, univoca e incompatibile con la volontà di avvalersene, e la mera inerzia del titolare è insufficiente a integrarla.

In caso di revoca senza giusta causa, il risarcimento previsto dall’art. 2383, comma 3, c.c. è normalmente commisurato ai compensi che l’amministratore avrebbe percepito sino alla scadenza, se la carica è a tempo determinato, e all’indennità sostitutiva del preavviso, prudentemente liquidata dal giudice, se la carica è a tempo indeterminato [in misura pari a sei mensilità del compenso spettante al consigliere].

Data Sentenza: 08/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Fabio Doro
Registro: RG 2880 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Ines Argentino
Ines Argentino

Laureata con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bergamo, con tesi in diritto commerciale in materia di validità delle clausole put a prezzo predefinito. Dottoranda presso l'Università degli Studi di Bergamo, Scienze Giuridiche, Curriculum Diritto dell'impresa, IUS/04.

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