Gli amministratori rispondono ai sensi dell’art. 2486 c.c. soltanto dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite derivate dalla loro condotta illegittima, compiuta al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale, e sono responsabili delle perdite maturate dalla società solo se è provato che il deficit patrimoniale è conseguenza delle condotte gestorie successive alla riduzione del capitale. Integra tale responsabilità la prosecuzione dell’attività economica dopo il verificarsi della causa di scioglimento con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, che abbia prodotto effetti pregiudizievoli per la società, i creditori o i terzi; il curatore che agisce deve quindi allegare e provare che, dopo la perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate da nuovo rischio economico-commerciale ed estranee a una logica meramente conservativa.
Il criterio di quantificazione del danno di cui all’art. 2486, comma 3, c.c. presuppone il previo accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità, ossia, intervenuta una causa di scioglimento, la condotta consistente nel non aver gestito la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e il danno derivato da tale condotta. Chi agisce deve perciò allegare e dimostrare le condotte che esulano dall’attività conservativa; ai fini della liquidazione equitativa del danno deve inoltre allegare un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a causare il danno lamentato e indicare le ragioni che impediscono un rigoroso accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta.
La riduzione del capitale per perdite oltre un terzo, che non impone lo scioglimento della società né una sua gestione conservativa, non può essere di per sé fonte di responsabilità risarcitoria degli amministratori.
L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili è solo potenzialmente fonte di danno per il patrimonio sociale e non può fondare da sola la responsabilità risarcitoria dell’amministratore. Il danno risarcibile è costituito dagli effetti patrimoniali delle condotte che le omissioni o le falsità contabili hanno occultato o consentito, condotte che chi agisce deve specificamente contestare.
Sono imputabili all’amministratore, come danno per la società, le sanzioni, gli interessi e gli altri oneri maturati per l’omesso versamento di tributi e contributi negli esercizi in cui la società disponeva delle risorse finanziarie per adempiere [in quanto in utile e dotata di disponibilità liquide], esclusi quelli relativi agli esercizi in cui tale disponibilità mancava.
La qualità di amministratore di fatto può desumersi da elementi indiziari concorrenti che dimostrino l’esercizio significativo e continuativo dei poteri decisionali propri dell’organo amministrativo [quali la posizione di socio fondatore e già amministratore unico, il ruolo di referente dei fornitori per ordini, contratti e aspetti contabili, la delega a operare sul conto corrente sociale e l’uso diretto della p.e.c. della società]; la concomitante qualità di dipendente della società è irrilevante.
Il fondato timore di perdere le garanzie del credito richiesto dall’art. 671 c.p.c. può desumersi alternativamente da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto all’ammontare del credito, o da elementi soggettivi, riguardanti il comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore che renda verosimile un depauperamento del patrimonio ed esprima l’intenzione di sottrarsi all’adempimento.