Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore, è infondata la domanda di risarcimento del danno pari alla differenza tra passivo e attivo fallimentare, imputato genericamente alla gestione in ragione dell’impossibilità di ricostruire le scritture contabili, quando l’attore non alleghi specifiche condotte di mala gestio quale fonte del danno patrimoniale, perché il danno non è riconducibile alla sola omessa o irregolare tenuta della contabilità. Soltanto una volta allegati e provati gli atti contrari ai doveri dell’amministratore e il danno al patrimonio sociale, la mancanza delle scritture contabili rileva quale presupposto per l’utilizzo dei criteri equitativi differenziali.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall., la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore, non giustifica la liquidazione del danno nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare. Tale criterio può essere utilizzato quale parametro per una liquidazione equitativa solo se il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e se l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi riconducibili alla condotta dell’amministratore.
La mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili, che hanno la funzione di rappresentare i fatti di gestione, costituisce un illecito meramente formale, valorizzabile ai fini della revoca dell’amministratore o della denuncia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., che di per sé solo non consente di addebitare all’amministratore la perdita patrimoniale. Sul piano del nesso causale, il risultato negativo di esercizio è conseguenza immediata e diretta del compimento di atti di gestione contrari ai doveri di diligenza, prudenza, ragionevolezza e corretta gestione, mentre l’omessa o irregolare tenuta della contabilità è soltanto potenzialmente produttiva di un pregiudizio.
Nelle azioni di responsabilità relative a obbligazioni cosiddette di comportamento rileva soltanto l’inadempimento che costituisca causa o concausa efficiente del danno, sicché l’allegazione dell’attore deve riguardare un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a produrre il danno, e il relativo onere assume connotati diversi a seconda della tipologia di addebito contestato. Qualora la condotta imputata all’amministratore abbia natura distrattiva, spetta all’attore provare l’avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, e allegare che i prelievi sono rimasti privi di giustificazione o sono stati effettuati per finalità estranee a quelle sociali, in favore dell’amministratore o di terzi; grava invece sull’amministratore l’onere di provare la destinazione a fini sociali delle somme contestate, in mancanza della quale può essere legittimamente desunta la prova della distrazione od occultamento.
L’azione sociale di responsabilità promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, sicché l’attore deve provare le violazioni contestate, il nesso di causalità tra queste e il danno, nonché la sussistenza e l’entità del danno, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.