In presenza di una pluralità di condebitori solidali [amministratori, sindaci, società di revisione e incaricati della revisione convenuti con l’azione di responsabilità], il periculum in mora che giustifica il sequestro conservativo sussiste solo se tutti, cumulativamente, sono incapaci di fornire un’adeguata garanzia patrimoniale; la capienza anche di uno solo dei condebitori esposti all’azione risarcitoria per l’intero esclude il periculum anche nei confronti degli altri. Spetta pertanto al richiedente dimostrare il pericolo di perdita della garanzia patrimoniale nei confronti di tutti i convenuti per il medesimo danno, o fino alla concorrenza di esso.
Il creditore [curatela fallimentare] che chieda il sequestro conservativo soltanto per il danno derivante da atti distrattivi deve confrontarsi con la capienza dei condebitori convenuti per il danno da indebita prosecuzione della gestione, quando il danno distrattivo costituisce una componente della quantificazione di quest’ultimo.
Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo presuppone, anche sotto il profilo oggettivo, il pericolo di una perdita di valore dei cespiti o di un deterioramento del patrimonio del debitore, oltre agli atti dismissivi che di per sé giustificano la misura; la sola sproporzione tra l’entità del credito azionato e il patrimonio del debitore è insufficiente a integrarlo.
Il sequestro giudiziario, ottenuto dallo stesso creditore a seguito di azioni revocatorie, dei beni che si assumono distratti dal patrimonio sociale rende non immediatamente attuale il pericolo di danno che fonda la richiesta di sequestro conservativo, benché quel vincolo sia destinato a cadere in caso di rigetto della domanda revocatoria.