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Tribunale di Napoli, 27 Novembre 2025

Accordo divisionale tra coeredi mediante fusione e scissione ed esclusione dell’esecuzione in forma specifica

Tribunale di Napoli, 27 Novembre 2025
Accordo divisionale tra coeredi mediante fusione e scissione ed esclusione dell’esecuzione in forma specifica

Le obbligazioni, assunte con scrittura privata dai contitolari delle partecipazioni sociali, di conferire mandato a un notaio per la realizzazione di operazioni di fusione e di scissione non proporzionale e di compiere gli atti di rispettiva competenza quali soci e titolari di cariche sociali non possono determinare il perfezionamento delle operazioni straordinarie, perché è giuridicamente impossibile una sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. che tenga luogo degli atti di fusione e di scissione, i quali richiedono la forma dell’atto pubblico e presuppongono il compimento degli atti posti a tutela dei creditori sociali, quali il progetto, la relazione dell’organo amministrativo e la situazione patrimoniale aggiornata [sequestro giudiziario delle quote indivise di due s.r.l. di famiglia chiesto da una coerede in vista dell’azione di adempimento dell’accordo con cui i coeredi avevano programmato la divisione delle partecipazioni mediante fusione e scissione non proporzionale, con attribuzione dell’intero capitale di una società alla coerede e dell’altra, in parti uguali, agli altri due coeredi; rigetto per difetto di fumus boni iuris].

Ai fini dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 168/2003, la nozione di negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali va interpretata in coerenza con la finalità di attribuire al giudice specializzato le controversie nelle quali devono trovare applicazione, anche per effetto delle eccezioni e delle domande delle parti, norme in tema di società di capitali, sicché la competenza della sezione specializzata sussiste per i negozi che dettano un regolamento delle quote o delle azioni di una società di capitali, senza che occorra verificare l’incidenza della controversia sull’organizzazione sociale.

Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia fondata sul contratto con cui i coeredi contitolari delle partecipazioni in due società a responsabilità limitata ne programmano la divisione mediante operazioni di fusione e di scissione, perché esso costituisce un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali e persegue comunque la finalità di modificare gli assetti organizzativi delle società.

È inammissibile per difetto di residualità il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui il socio chiede che sia disposta l’ispezione giudiziale dell’amministrazione della società per le irregolarità denunciate, perché l’art. 2409 c.c. prevede lo strumento tipico di controllo del tribunale sulle società di capitali in caso di gravi irregolarità nella gestione.

Il contitolare di una partecipazione sociale indivisa che agisce quale erede e parte del contratto con cui i coeredi hanno regolato la divisione delle partecipazioni è legittimato a far valere in giudizio i diritti nascenti dal contratto, sicché è infondata l’eccezione che fa leva sulla spettanza dei diritti sociali al rappresentante comune ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c.

La fusione e la scissione sono procedimenti a formazione progressiva, articolati nel progetto, nella situazione patrimoniale, nella relazione dell’organo amministrativo, nella relazione degli esperti, nella decisione e nell’atto pubblico, e la situazione patrimoniale, riferita a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al deposito o alla pubblicazione del progetto, assicura ai creditori dati sufficientemente aggiornati per il consapevole esercizio del diritto di opposizione previsto dall’art. 2503 c.c.

La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettazione di chi agisce, a prescindere dall’effettiva titolarità del rapporto, e la relativa verifica, attenendo al contraddittorio, va compiuta anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il giudicato interno.

Data Sentenza: 27/11/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Arminio Salvatore Rabuano
Registro: RG 20441 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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