Ai fini della qualificazione come amministratore di fatto, il profilo qualificante dell’atto gestorio va individuato, sotto il profilo strutturale, nella natura discrezionale del potere da cui promana, concernente l’an, il quid, il quando e il quomodo dell’atto, quale indice di una posizione di piena autonomia del suo autore all’interno della struttura organizzativa della società, e, sotto il profilo funzionale, nella sua strumentalità rispetto al perseguimento in concreto dell’oggetto sociale, potendo trattarsi tanto di una serie di atti quanto di un unico atto, purché rilevante in relazione ai fini economici perseguiti dall’impresa collettiva [sequestro conservativo chiesto dal curatore della liquidazione giudiziale di una s.r.l. che vendeva al dettaglio prodotti caseari, in vista dell’azione di responsabilità, nei confronti degli amministratori di una società terza che avrebbe proseguito l’attività commerciale dopo una cessione di fatto dell’azienda senza corrispettivo, ritenuti eterodirigenti e amministratori di fatto della società in liquidazione; rigetto per difetto di fumus boni iuris].
Il rapporto di parentela con l’amministratore di diritto costituisce elemento neutro rispetto alla valutazione dell’effettiva ingerenza nella gestione dell’impresa, sicché, in mancanza dell’allegazione di ulteriori indizi, non è idoneo a fondare il fumus boni iuris della responsabilità di chi si assume abbia agito come amministratore di fatto della società.
La responsabilità per l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. presuppone il potere di incidere sulle scelte strategiche e operative della società eterodiretta, esplicato in atti che incidono sulla sfera gestoria dei suoi amministratori, e va pertanto esclusa quando non risulti alcun rapporto di natura societaria o contrattuale riconducibile all’art. 2359 c.c. tra la società cui si imputa la direzione, o i suoi amministratori, e la società che si assume eterodiretta, né sia allegato alcun atto o comportamento da cui desumere il potere direttivo.
L’atto di distrazione dell’azienda compiuto a vantaggio di una società terza non è imputabile a coloro che abbiano assunto la carica di amministratori della società beneficiaria soltanto in epoca successiva al suo compimento.
È inammissibile la domanda di sequestro conservativo proposta dal curatore nei confronti dell’amministratore di diritto della società in liquidazione giudiziale quando non sia allegato alcun elemento relativo al periculum in mora, cioè al fondato timore di perdere le ragioni del credito nei suoi confronti.
Il potere di direzione unitaria non è assolutamente vincolante per la società controllata, perché l’art. 2497-ter c.c. consente ai suoi amministratori di adottare, motivandole, decisioni difformi, assumendosene la relativa responsabilità.
L’oggetto della domanda giudiziale va individuato applicando il principio di integrale valutazione della domanda e degli atti, contemperato dal principio di collaborazione tra le parti, e tenendo conto delle complessive indicazioni contenute nel petitum e nella causa petendi, dei documenti allegati e della possibilità per la controparte di individuarne agevolmente il contenuto in ragione della natura dell’oggetto e della relazione in cui essa si trova con esso.