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Holding di fatto e amministratore di fatto: presupposti della responsabilità ex art. 2497 c.c. e domande del fallimento respinte
Dopo il fallimento della società eterodiretta la legittimazione all’azione dei creditori ai sensi dell’art. 2497 c.c. spetta al curatore, e...

Dopo il fallimento della società eterodiretta la legittimazione all’azione dei creditori ai sensi dell’art. 2497 c.c. spetta al curatore, e l’autorizzazione del giudice delegato rilasciata per un importo inferiore a quello domandato è sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.c. dalla sua integrazione nel termine assegnato. L’azione contro una holding di fatto richiede la prova cumulativa dell’esistenza della holding, anche personale e costituita tra persone fisiche, con il fine della direzione unitaria delle società eterodirette; dell’esercizio effettivo e stabile di direzione e coordinamento, non limitato ai poteri propri del socio; della violazione dei principi di corretta gestione nel perseguimento di un interesse proprio o di terzi; e del danno al patrimonio della società eterodiretta.

Non provano la holding familiare tra padre e figlio, che non detengano partecipazioni né dirette né per interposta persona nella società fallita, la condivisione dei locali, la sostanziale monocommittenza da parte della società amministrata dal figlio o il passaggio di alcuni dipendenti dall’una all’altra dopo il fallimento: si tratta di elementi compatibili con un rapporto commerciale e, al più, con un controllo contrattuale ai sensi dell’art. 2359, n. 3, c.c., né vale come prova atipica l’inciso dubitativo contenuto nel decreto che, in altro giudizio, abbia respinto l’istanza di fallimento della presunta società di fatto. Esclusa la holding, cade anche la domanda contro la società asseritamente concorrente nell’illecito.

La qualità di amministratore di fatto presuppone la mancanza di un’investitura assembleare efficace e un’attività gestoria continuativa e autonoma, interna ed esterna, da desumere da indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive e da un’ingerenza sistematica e completa, non episodica. Non la integra il coordinamento tecnico delle maestranze da parte del dipendente più esperto, né la prosecuzione per poche settimane delle commesse in corso dopo la morte dell’amministratore unico, quando i testimoni riconoscano in quest’ultimo il titolare che gestiva clienti, fornitori, banche e bilanci.

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Società di persone: inammissibile la nomina cautelare di un amministratore giudiziario
Nelle società di persone è inammissibile la domanda cautelare diretta alla nomina giudiziale di un amministratore, in difetto di una...

Nelle società di persone è inammissibile la domanda cautelare diretta alla nomina giudiziale di un amministratore, in difetto di una specifica previsione normativa che attribuisca al giudice tale potere, risultando pertanto carente il requisito della strumentalità tra la misura richiesta e una tutela di merito astrattamente esperibile.

Il potere di amministrazione inerisce alla qualità di socio illimitatamente responsabile ai sensi dell’art. 2257 c.c. e si fonda sulla natura contrattuale e personalistica del rapporto sociale, incompatibile con l’imposizione autoritativa di un amministratore estraneo, che si risolverebbe in una sostituzione della volontà negoziale dei soci.

È conseguentemente preclusa l’applicazione analogica alle società di persone delle disposizioni di cui agli artt. 1105 e 2409 c.c., strutturalmente riferite a modelli diversi; in presenza di un conflitto insanabile tra i soci tale da impedire il funzionamento della società e il conseguimento dell’oggetto sociale, l’ordinamento appresta quale unico rimedio lo scioglimento della società ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.c., con apertura della fase liquidatoria. [nella specie, ricorso di un socio di una società semplice dichiarato inammissibile].

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Reclamo contro la sospensione della revoca dell’amministratore: limiti del mandataire successoral e pubblicità ex art. 2470 c.c.
Il mandataire successoral nominato dal giudice francese, la cui nomina opera in Italia ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE)...

Il mandataire successoral nominato dal giudice francese, la cui nomina opera in Italia ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE) n. 650/2012, non subentra nella qualità di socio della s.r.l. partecipata dal de cuius, ma può esercitarne i diritti sociali per gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione provvisoria, compreso il voto sulle decisioni necessarie alla continuazione a breve termine dell’attività, come l’approvazione dei bilanci o il rinnovo delle cariche in scadenza. Spetta al giudice italiano, e al presidente dell’assemblea in sede di ammissione al voto, verificare che i poteri conferiti secondo la legge della successione coprano l’atto compiuto.

È invece atto di gestione attiva, che richiede l’autorizzazione del giudice che lo ha nominato, la convocazione dell’assemblea per revocare l’amministratore unico nominato a tempo indeterminato, in carica da anni per scelta del de cuius, e sostituirlo con persona scelta dal mandataire, perché la delibera incide sulla struttura organizzativa della società e la espone al rischio di risarcimento. Il voto determinante espresso in eccesso rispetto ai poteri di rappresentanza non concorre validamente alla formazione della volontà assembleare e rende annullabile la deliberazione.

L’art. 2470 c.c. va riferito a tutte le vicende che attribuiscono l’esercizio dei diritti sociali a un soggetto diverso dal titolare, e la pubblicità è condizione inderogabile, non surrogabile dalla conoscenza di fatto acquisita dalla società, sicché non rileva che in passato l’amministratore abbia ammesso al voto quel soggetto. Il periculum della sospensione ai sensi dell’art. 2378 c.c. si accerta con la comparazione dei pregiudizi, senza richiedere il danno irreparabile, e può consistere nel riflesso sulla reputazione dell’amministratore revocato, nel compenso sproporzionato attribuito al nuovo amministratore e nel rischio di diminuzione del valore della partecipazione del ricorrente, socio superstite titolare della facoltà statutaria di escludere gli eredi. L’interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato al reclamo cautelare, salvo che per le questioni relative alla propria posizione processuale.

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Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c.: gravi irregolarità attuali e amministrazione di fatto
La revoca cautelare dell’amministratore di società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. presuppone la prova di...

La revoca cautelare dell’amministratore di società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. presuppone la prova di gravi irregolarità gestorie già poste in essere e concretamente idonee a pregiudicare la società, non essendo sufficiente la mera prospettazione di condotte future, di operazioni solo potenzialmente svantaggiose o di occasioni economiche non colte.

La configurabilità della figura dell’amministratore di fatto richiede la dimostrazione dell’esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, anche mediante spendita del nome sociale nei rapporti esterni, non potendo desumersi né dalla sola influenza sulle scelte dell’amministratore di diritto né dal mero interesse economico nelle operazioni compiute dalla società.

Le scelte imprenditoriali rientrano nella discrezionalità gestoria e non sono sindacabili in sede giudiziale in assenza di prova di mala gestio o di concreto danno, così come la mera situazione di concorrenza dell’amministratore, rilevante ai sensi dell’art. 2390 c.c., non integra di per sé causa di revoca giudiziale, occorrendo la dimostrazione di specifici atti gestori in concreto confliggenti e dannosi per la società. L’eventuale conflitto di interessi del socio il cui voto sia stato determinante per la nomina dell’amministratore può essere fatto valere solo con l’impugnazione della delibera [nella specie, ricorso di soci di minoranza rigettato con condanna alle spese].

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S.n.c.: azione di responsabilità riservata alla società, danno diretto del socio e vendita di beni sociali a prezzo incongruo
Le domande restitutorie e/o risarcitorie che postulano la responsabilità dei soci amministratori nei confronti della società e prospettano un danno...

Le domande restitutorie e/o risarcitorie che postulano la responsabilità dei soci amministratori nei confronti della società e prospettano un danno al patrimonio sociale possono essere proposte esclusivamente dalla società, in persona dei suoi legali rappresentanti, non essendo prevista, in materia di S.n.c., la legittimazione sostitutiva del socio. Sussiste, invece, la legittimazione attiva dei soci a far valere l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno diretto patito dal loro patrimonio quale conseguenza delle condotte illecite imputate agli amministratori.

La scrittura privata tra soci che prevede l'assegnazione diretta di beni sociali ha effetti esclusivamente obbligatori e deve interpretarsi quale accordo prodromico ad un'eventuale divisione dei beni all'esito della liquidazione; in costanza di società, i beni acquistati dalla società fanno parte del patrimonio sociale e non possono essere distratti mediante atti di assegnazione diretta e senza corrispettivo in favore dei singoli soci, come del resto chiarisce l'art. 2280 c.c. Le operazioni di compravendita di beni sociali devono essere realizzate perseguendo il primario interesse sociale e tutelando il patrimonio sociale e i creditori e devono prevedere un prezzo congruo. [nella specie, condanna del socio amministratore di una s.n.c. edile per la vendita di beni sociali a prezzo incongruo; respinte le domande dei soci verso l’amministratore e la società acquirente].

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Fallimento sopravvenuto della s.r.l.: improcedibili l’impugnazione dei bilanci funzionale al credito e la domanda di pagamento del socio
L’impugnazione dei bilanci di una società proposta dal socio, ove costituisca accertamento funzionale e collegato a una domanda di pagamento...

L'impugnazione dei bilanci di una società proposta dal socio, ove costituisca accertamento funzionale e collegato a una domanda di pagamento contro la società, è improcedibile a seguito dell'intervenuta declaratoria di fallimento in corso di causa, rientrando nella competenza del Tribunale fallimentare o, più in generale, della procedura sia le domande di condanna sia quelle domande che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa. Il creditore è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo, in concorso con gli altri creditori.

L'interesse ad agire del socio all'impugnazione dei bilanci non può fondarsi sulla generica prospettazione di voler esercitare azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, ove l'azione sia stata originariamente rivolta ad ottenere una condanna della società. In ogni caso, a seguito della declaratoria di fallimento, solo il curatore è legittimato a promuovere le azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, sia l'azione sociale sia quella dei creditori, e l’accertamento dei vizi dei bilanci reso nel giudizio contro la sola società non sarebbe comunque opponibile al liquidatore, che non ne è parte, in un’eventuale azione per danno diretto.

La prospettazione, solo in comparsa conclusionale, di voler utilizzare il titolo fuori dal concorso o contro la società tornata in bonis è tardiva e comunque generica, gravando su chi agisce l’onere di dedurre specificamente il perdurante interesse alla domanda in vista della chiusura del fallimento, come per le domande del socio contro la s.r.l. in liquidazione dichiarata fallita in corso di causa.

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Pagamenti preferenziali durante la composizione negoziata: responsabilità degli amministratori e sequestro ex art. 255 CCII
L’azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l’azione sociale ex art. 2393...

L'azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l'azione sociale ex art. 2393 c.c. sia l'azione ex art. 2394 c.c. dei creditori ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Ne consegue che, nel proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori, il curatore può avvalersi delle agevolazioni probatorie proprie della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società. In tal senso, il curatore dovrà limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito) e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.

L'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi da parte della società non elide l'obbligo di rispettare la par condicio creditorum, poiché l'imprenditore (e quindi gli amministratori nelle società) deve gestire il patrimonio nell'interesse prioritario dei creditori ed evitare atti che ne sacrifichino ingiustamente gli interessi; il dovere di salvaguardare la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività non giustifica pagamenti in violazione della par condicio creditorum. La mancata opposizione dell'esperto o la mancata iscrizione del dissenso nel registro delle imprese non hanno, di per sé, alcuna valenza esimente sul piano della responsabilità degli amministratori per pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum.

Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora può desumersi alternativamente da elementi oggettivi, quali la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l'ammontare del credito, o da elementi soggettivi, quali il compimento di atti distrattivi del patrimonio; è sufficiente la presenza anche di uno solo di tali elementi. La gravità degli illeciti gestori costituisce elemento idoneo a fondare il periculum in mora, poiché rende verosimile che gli amministratori non preserveranno i propri patrimoni al fine di soddisfare le ragioni creditorie.

Nelle obbligazioni solidali, la verifica del periculum in mora si compie con riferimento alla consistenza del patrimonio del singolo condebitore contro il quale si procede, e non alla somma dei patrimoni di tutti i coobbligati, in coerenza con la funzione della solidarietà passiva di agevolare la soddisfazione del creditore. [nella specie, sequestro esteso fino a 1.382.000 euro contro gli amministratori di una s.p.a. per pagamenti preferenziali eseguiti durante la composizione negoziata, a modifica del decreto emesso inaudita altera parte, con nomina del custode delle quote di altra società].

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Sequestro contro amministratrice di diritto e amministratore di fatto di s.r.l.: indici della gestione di fatto e rimborsi postergati
Nell’azione di responsabilità esercitata dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 2476 c.c. la responsabilità dell’amministratore ha natura contrattuale; la procedura...

Nell’azione di responsabilità esercitata dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 2476 c.c. la responsabilità dell’amministratore ha natura contrattuale; la procedura può limitarsi a provare la titolarità della carica pro tempore e ad allegare specificamente le violazioni, mentre incombe sull’amministratore l’onere di dimostrare l’esatto adempimento dei propri doveri di diligenza.

La qualifica di amministratore di fatto è configurabile quando ricorrano indici sintomatici di un inserimento organico e continuativo nelle funzioni di gestione e direzione della società, quali l’ampia delega a operare sui conti sociali, la gestione dei rapporti con il professionista contabile, con i dipendenti e con i fornitori, nonché l’effettuazione di pagamenti e disposizioni bancarie in nome e per conto della società.

Il rimborso del finanziamento del socio effettuato quando la società operi in una situazione di eccessivo squilibrio tra patrimonio netto e indebitamento è indebito, poiché il relativo credito è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, e gli amministratori rispondono dell’avallo di tale pagamento.

La violazione dell’obbligo di tenuta o consegna delle scritture contabili non è, di per sé sola, sufficiente a integrare un danno risarcibile nella misura dei crediti iscritti in bilancio, occorrendo l’accertamento del nesso causale tra l’omissione e il concreto pregiudizio lamentato.

Il periculum del sequestro conservativo richiesto dalla liquidazione giudiziale contro l’amministratrice di diritto e l’amministratore di fatto sussiste per l’incapienza dei loro patrimoni e per le condotte distrattive, compresa l’alienazione di un immobile dopo l’apertura della procedura [nella specie, sequestro concesso fino a 50.000 euro, a parziale modifica del decreto emesso inaudita altera parte].

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Concorso della capogruppo nell’illecito concorrenziale delle partecipate e responsabilità solidale del gruppo
Nel mercato del recupero dei rottami di vetro, l’aggiudicatario di un lotto nell’asta del consorzio di filiera non ha un...

Nel mercato del recupero dei rottami di vetro, l’aggiudicatario di un lotto nell’asta del consorzio di filiera non ha un diritto alla consegna, esposto com’è all’alea delle quantità raccolte e delle revoche delle deleghe comunali, ma vanta una legittima aspettativa alla regolarità del sistema delle aste, che gli operatori devono rispettare secondo correttezza. Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. la condotta della società subdelegata che, dopo aver messo il lotto a disposizione per l’asta ed essere stata superata dall’offerta del concorrente, induca i gestori a revocarle le subdeleghe e a conferirle a una società dello stesso gruppo, che valorizza il materiale con una convenzione diretta sottraendolo all’aggiudicatario. Le deleghe sono revocabili solo per giusta causa, e l’esonero da responsabilità del consorzio per la mancata messa a disposizione non rende lecita un’interferenza che va oltre la normale alea della raccolta.

La società capogruppo o partecipante che operi nel medesimo settore risponde a titolo di concorso nell’illecito concorrenziale commesso dalle partecipate quando, anche senza ricondurre la fattispecie alla responsabilità da direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c., dagli elementi presuntivi emerga che abbia ideato, incentivato o avallato l’operazione lesiva nell’interesse del gruppo. Tali elementi possono consistere nell’interesse, dichiarato nella nota integrativa, al pieno funzionamento del nuovo impianto della partecipata totalitaria, nella rinuncia dell’altra partecipata a un vantaggio proprio, negli amministratori comuni e nella mancata specifica contestazione del proprio contributo, fatto proprio della convenuta.

Il lucro cessante non è provato quando la consulenza tecnica, per l’incompletezza dei dati forniti dall’attore, conduca a stime ipotetiche comprese tra zero e un importo modesto. Il danno emergente, pari al maggior prezzo pagato per approvvigionarsi nell’asta successiva, comprende i maggiori costi di trasporto, e l’eccezione di concorso del creditore ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c. non è rilevabile d’ufficio; il risarcimento costituisce debito di valore da maggiorare di rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate e grava in solido su tutte le società del gruppo concorrenti nell’illecito.

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Simulazione dell’atto modificativo di società semplice proposta da chi non è erede e trascrizione imprudente ex art. 96, comma 2, c.p.c.
La contestazione della qualità di erede di chi agisce per la declaratoria di simulazione o l’annullamento dell’atto modificativo della società...

La contestazione della qualità di erede di chi agisce per la declaratoria di simulazione o l’annullamento dell’atto modificativo della società semplice compiuto dal de cuius attiene al merito della domanda e non alla legittimazione ad agire, che si valuta sulla base della prospettazione dell’attore; le domande vanno respinte, senza esame delle ragioni di invalidità dedotte, quando l’attore abbia perso la qualità di erede per essersi verificata la condizione risolutiva apposta dal testatore all’istituzione di erede, come il divieto di proseguire iniziative giudiziarie contro i nipoti. Le disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio seguono il regime delle disposizioni condizionali e sono valide se non impossibili o illecite, anche quando impongano all’erede il sacrificio di diritti disponibili.

Esegue la trascrizione della domanda senza la normale prudenza, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, c.p.c., chi la trascrive senza essere erede e sulla base di domande manifestamente infondate; quando però il danno non si sia ancora verificato e il nesso causale non possa essere provato nei limiti delle preclusioni, il giudice si limita ad accertare la responsabilità e a regolare le spese, e la domanda risarcitoria può essere proposta in un separato giudizio.

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Onere probatorio nell’azione risarcitoria per mancato ritrasferimento di quote cedute con atto simulato
È onere dell’attore che propone la domanda risarcitoria per inadempimento dell’obbligo di ritrasferimento di partecipazioni sociali oggetto di cessione simulata,...

È onere dell’attore che propone la domanda risarcitoria per inadempimento dell’obbligo di ritrasferimento di partecipazioni sociali oggetto di cessione simulata, allegare e provare il valore della quota alla data assunta come parametro per la liquidazione del danno. La consulenza tecnica d’ufficio non può sopperire alle carenze probatorie della parte, acquisendo documenti, quali i bilanci della società, che devono essere prodotti in giudizio dall'attore.

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La sopravvenuta emersione di passività integra vizio della quota ceduta
La sopravvenuta emersione di passività non contabilizzate non integra di per sé un vizio della quota ceduta, ma rileva solo...

La sopravvenuta emersione di passività non contabilizzate non integra di per sé un vizio della quota ceduta, ma rileva solo nei limiti delle specifiche garanzie contrattualmente prestate dal cedente. In tale ultima ipotesi, il cessionario che agisca per il risarcimento deve allegare e provare il danno concretamente subito, consistente nel minor valore della partecipazione acquistata che deriva dall’emergere di tali passività non iscritte a bilancio.

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