Il passaggio di dipendenti o collaboratori da un’impresa a un’altra non è di per sé sufficiente a integrare l’illecito di cui all’art. 2598, n. 3, c.c., costituendo espressione dei principi di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro e di libertà d’iniziativa economica; lo storno è illecito soltanto se attuato con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, da desumere da elementi oggettivi quali la quantità e la posizione dei soggetti stornati, la dimensione dell’impresa concorrente, la non agevole sostituibilità dei lavoratori, l’induzione a violare gli obblighi di fedeltà e l’impiego di mezzi contrari alla correttezza professionale, e va escluso quando le dimissioni siano plausibilmente maturate per l’insoddisfazione derivante dalla riorganizzazione e dal ridimensionamento della sede decisi dallo stesso datore di lavoro.
Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. lo sviamento di clientela posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti dell’ex datore di lavoro, acquisite nel corso del pregresso rapporto e non destinate a essere divulgate al di fuori dell’azienda, a prescindere dai requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.; integra tale illecito, quale disegno unitario diretto alla sottrazione della clientela, la condotta dell’ex dirigente che, il giorno stesso delle dimissioni, giri sul proprio account personale la corrispondenza aziendale relativa agli ordini in corso e dirotti presso il nuovo datore di lavoro gli ordini già conferiti dai clienti, ponendoli davanti al fatto compiuto. Dell’illecito concorrenziale commesso dal dipendente risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. l’imprenditore che ne abbia tratto vantaggio, sussistendo il rapporto di occasionalità necessaria, quando abbia acquisito i clienti in epoca coeva o di poco successiva all’assunzione avendo contezza della loro provenienza.
Il danno da sviamento di clientela si liquida secondo la logica differenziale, quale margine lordo di contribuzione – ricavi meno costi di diretta imputazione – perso sul pacchetto di clienti sviati, e non quale margine operativo lordo desunto dal bilancio dell’intera gestione aziendale; l’uso improprio negli atti di parte del termine MOL per indicare il margine di contribuzione, frequente nelle controversie industrialistiche, non determina la nullità della consulenza tecnica per violazione del contraddittorio né giustifica la rimessione in termini dei convenuti. Il tempo trascorso dall’illecito e la sua mancanza di attualità giustificano il diniego della pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c.
La clausola di earn-out apposta a un contratto di cessione di azienda, che suddivide il corrispettivo in una parte fissa e in una parte variabile, il cui pagamento è differito e subordinato al raggiungimento di determinate soglie di fatturato in periodi definiti, costituisce una legittima modalità di determinazione del prezzo, implicando una componente aggiuntiva collegata a un evento futuro e incerto successivo alla stipulazione; essa non è quindi nulla né non apponibile per il fatto di investire la controprestazione, né integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell’art. 1355 c.c. quando il conseguimento dei risultati dipenda non soltanto dalle scelte imprenditoriali del cessionario, ma anche dall’andamento del mercato e da fattori esterni prevedibili e imprevedibili, e il contratto attribuisca al cedente strumenti di controllo quali il vincolo del cessionario al business plan, la nomina di un membro nel comitato tecnico-consultivo e l’accesso alle scritture contabili.
Il cessionario dell’azienda non può considerarsi parte che aveva interesse contrario all’avveramento della condizione di earn-out ai sensi dell’art. 1359 c.c., avendo piuttosto interesse a massimizzare i propri ricavi. Il mancato raggiungimento delle soglie di fatturato dovuto all’interruzione dell’attività imposta dalle restrizioni pandemiche integra impossibilità sopravvenuta non imputabile ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., mentre non rilevano le condotte gestorie relative all’esercizio precedente, nel quale le soglie sono state raggiunte. Le sovvenzioni pubbliche a fondo perduto percepite per l’esercizio non realizzano virtualmente i parametri della clausola, quando le parti abbiano ancorato la maggiorazione del prezzo a soglie di fatturato dell’attività caratteristica e non al margine di contribuzione, e i ristori siano destinati a coprire costi fissi non coperti da utili.
Il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, con cui i promissari acquirenti di quote sociali sono stati condannati al pagamento della caparra confirmatoria prevista dal contratto preliminare copre con l’autorità del giudicato non soltanto la pronuncia esplicita, ma anche la validità ed efficacia del titolo che ne costituisce il necessario presupposto logico-giuridico. Ne consegue che, nel successivo giudizio promosso dal promittente venditore per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, sono inammissibili le domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento e di annullamento per dolo del preliminare, l’eccezione di inadempimento, che avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di opposizione, e la domanda risarcitoria fondata sui medesimi inadempimenti.
L’apertura della liquidazione giudiziale della società le cui quote costituiscono oggetto del contratto preliminare di cessione non determina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione traslativa, poiché il trasferimento delle quote può realizzarsi fintantoché la società risulti iscritta nel registro delle imprese e dunque esistente; in ogni caso, ove l’evento sia sopravvenuto all’inutile scadenza dei termini di pagamento fissati nel contratto, il rischio dell’impossibilità sopravvenuta grava sui promissari acquirenti in mora ai sensi dell’art. 1221 c.c., sicché può essere pronunciata la sentenza ex art. 2932 c.c.
Nella sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce le quote sociali contro il pagamento del saldo del prezzo non sono dovuti sul saldo gli interessi compensativi, riconosciuti nei contratti sinallagmatici a compensare il mancato godimento dei frutti della cosa consegnata prima della controprestazione, quando il bene non sia stato previamente consegnato; la mora, e con essa il diritto agli interessi, può configurarsi solo dopo la definitività della sentenza che tiene luogo del contratto. Sulle rate di prezzo per le quali era invece fissato un termine, il promittente venditore ha diritto, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., al maggior danno costituito dagli interessi corrisposti su finanziamenti che avrebbe potuto estinguere anticipatamente con le somme dovute, al netto dell’indennizzo per l’estinzione anticipata e per la parte eccedente gli interessi legali.
L’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento della deliberazione assembleare quando questa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; i due requisiti sono alternativi e la prova dell’abuso incombe sulla parte che assume l’illegittimità della deliberazione, che deve indicare compiutamente i sintomi di illiceità. Non è pertanto annullabile la delibera con cui la maggioranza destina a riserva straordinaria una parte dell’avanzo di esercizio, distribuendone ai soci soltanto una quota, quando l’accantonamento trovi giustificazione nell’esigenza di finanziare con la liquidità disponibile, senza ricorso all’indebitamento, gli interventi di manutenzione e ammodernamento delle strutture aziendali e un progetto di sviluppo in corso di approvazione: si tratta di una modalità di gestione dell’avanzo di esercizio frutto di scelte non sindacabili nel merito, che contempera l’esigenza di remunerazione dei soci con l’accantonamento di riserve destinate all’investimento. L’entità delle riserve accumulate, anche se superiore al fatturato, non è di per sé indice di abuso ove il socio di minoranza non contesti l’effettiva esecuzione delle opere, la loro inerenza all’oggetto sociale e la congruità dei costi.
Ai fini della prova dell’intento della maggioranza di pregiudicare i diritti patrimoniali del socio di minoranza, la sistematicità della destinazione degli utili a riserva non ricorre quando negli esercizi considerati gli utili siano stati almeno in parte distribuiti, l’accantonamento integrale sia stato deliberato all’unanimità in un contesto di emergenza [nella specie, la pandemia] e la successiva distribuzione parziale sia stata deliberata su richiesta dello stesso socio di minoranza, accolta dall’organo amministrativo all’esito favorevole della stagione.
Nel rito riformato dal d.lgs. n. 149/2022, le produzioni documentali relative a fatti sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie sono ammissibili fino alla rimessione della causa al collegio, purché nel rispetto del principio del contraddittorio, poiché in tale fase la causa pende ancora davanti al giudice istruttore e viene rimessa al collegio solo a valle dell’udienza a ciò preposta.
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona: il fiduciario acquista la titolarità delle quote ed è tenuto, in forza del rapporto interno con il fiduciante, a osservare il comportamento convenuto e a ritrasferirgliele alla scadenza concordata o al venir meno del rapporto fiduciario. Il pactum fiduciae con cui il fiduciario, che abbia acquistato le quote da un terzo per conto del fiduciante, si obbliga a gestirle secondo modalità predeterminate e a ritrasferirle è assimilabile al mandato senza rappresentanza; ne consegue che il fiduciario può rinunciare all’incarico ai sensi dell’art. 1722 c.c. e che, se il mandato è a tempo indeterminato, la rinuncia senza congruo preavviso obbliga al risarcimento solo in difetto di giusta causa, la quale ricorre in caso di mancato pagamento del compenso pattuito.
All’estinzione per rinuncia del contratto di intestazione fiduciaria consegue l’obbligo di ritrasferire le quote al fiduciante, suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., rimedio applicabile non solo al contratto preliminare ma a ogni ipotesi da cui sorga l’obbligazione di prestare il consenso al trasferimento di un diritto, compreso il mandato senza rappresentanza anche privo di forma scritta; lo stesso fiduciario è legittimato a chiedere la sentenza costitutiva di trasferimento delle quote in capo al fiduciante, con ordine alla società di provvedere alle formalità presso il registro delle imprese.
Il contratto di intestazione fiduciaria di quote non è riconducibile ai patti parasociali di cui all’art. 2341-bis c.c., poiché non è finalizzato a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all’interno della società nell’esercizio della funzione organica, né alla negotiorum gestio, che presuppone la spontaneità dell’intervento e l’assenza di un rapporto giuridico che obblighi a intervenire nella sfera altrui; non trova quindi applicazione il termine di preavviso previsto per il recesso dai patti parasociali a tempo indeterminato. La cancellazione del fiduciario dall’albo professionale cui era iscritto al momento della stipula non incide sulla spettanza del compenso pattuito, in assenza di una previsione negoziale che attribuisca rilievo alla perdurante iscrizione, ma solo sulla maggiorazione a titolo di cassa previdenziale.
La figura del socio occulto o del socio di fatto non è configurabile nell’ambito delle società di capitali. L’acquisizione dello status di socio è infatti assoggettata a formalità non surrogabili con facta concludentia: l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e contenere l’indicazione delle generalità dei soci, e all’iscrizione nel registro delle imprese l’art. 2331 c.c., dettato per la s.p.a. e applicabile alla s.r.l., attribuisce efficacia costitutiva. Diversamente, nelle società di persone il rapporto sociale di fatto ricorre quando manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, non richiesta dalla legge ai fini della sua validità.
Non merita pertanto accoglimento la domanda con cui il socio formalmente intestatario della quota chiede la condanna del preteso consocio di fatto al rimborso pro quota degli esborsi sostenuti in ragione della partecipazione [nella specie, imposte accertate in capo alla società e imputate al socio in forza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili], quando il suo accoglimento presupponga l’accertamento della qualità di socio occulto del convenuto.
Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie previsto dall’art. 2358 c.c. si applica, ai sensi dell’art. 2519, comma 1°, c.c., alle società cooperative per azioni e alle banche popolari che ne rivestono la forma, trattandosi di profilo non regolato dall’art. 2529 c.c. né da altra norma del titolo VI e compatibile con la disciplina speciale delle banche, la cui attività è assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale posti a protezione dell’integrità e dell’effettività del capitale sociale. La norma ha carattere imperativo e la sua violazione, attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all’acquisto di azioni proprie in mancanza delle condizioni ivi previste, comporta ai sensi dell’art. 1418, comma 1°, c.c. la nullità del contratto di finanziamento, che si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni quando sia individuabile il collegamento funzionale tra i due negozi.
Il collegamento funzionale tra finanziamento e acquisto di azioni della banca finanziatrice, la cui prova grava su chi intende far valere la nullità dell’intera operazione, può essere fornito anche con indici presuntivi, quali la stretta contiguità temporale tra le due operazioni e la mancanza sul conto del cliente, prima dell’erogazione, di un’autonoma provvista adeguata all’acquisto dei titoli, integralmente finanziato con la linea di credito. A tal fine è ammissibile la prova testimoniale, che non è diretta a dimostrare patti aggiunti o contrari al contenuto dei contratti scritti in violazione dell’art. 2722 c.c., ma il contesto fattuale in cui l’erogazione del finanziamento e l’acquisto azionario si inscrivono.
La nullità del finanziamento erogato per l’acquisto di azioni proprie in violazione dell’art. 2358 c.c. si estende ai successivi contratti di finanziamento erogati alla scadenza del precedente e a rimborso del medesimo, con la conseguenza che nulla è dovuto dai clienti a titolo di adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento collegati.
Nell’azione di responsabilità per la violazione dell’art. 2486 c.c., il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, previsto dal comma 3 della norma nel testo introdotto dal d.lgs. n. 14/2019, si applica, in quanto criterio latamente processuale di valutazione del danno rivolto al giudice, anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della novella. Il patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento e quello alla data della messa in liquidazione devono essere rettificati in ottica liquidatoria, con stralcio delle attività prive di valore di realizzo perché non monetizzabili, quali le immobilizzazioni immateriali e i risconti attivi, e dalla differenza così ottenuta vanno detratti i costi ineliminabili e le disutilità che la società avrebbe comunque sopportato.
Qualora l’attore abbia delimitato, nell’atto di citazione e nel corso delle operazioni peritali, il periodo di riferimento per il calcolo della differenza dei netti patrimoniali, il consulente tecnico d’ufficio e il giudice sono vincolati a tale perimetro e non possono tenere conto del maggior danno risultante dallo stato passivo della procedura, in ragione dei limiti della domanda.
L’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali e, in assenza di contrari elementi, deve ritenersi che il curatore le abbia proposte entrambe. Nell’azione per violazione dell’art. 2486 c.c., l’attore ha solo l’onere di allegare e provare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte dell’amministratore, mentre spetta a quest’ultimo dimostrare che tali atti, benché compiuti dopo lo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.
La cessione delle partecipazioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Ne consegue che, ove sia stata trasferita l’intera partecipazione, con i diritti e gli obblighi connessi allo status di socio, non è configurabile una vendita di aliud pro alio per l’asserita inidoneità del complesso aziendale della società allo sfruttamento economico del brevetto di cui essa è titolare: le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di qualità della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali.
Non integra una garanzia del cedente sulla buona riuscita dell’attività della società ceduta la pattuizione di una parte aleatoria del corrispettivo della cessione, dovuta soltanto in caso di avvio e stabilizzazione di tale attività e ridotta fino ad azzerarsi in caso di mancato raggiungimento di un determinato volume di vendite, poiché essa si limita a regolare le conseguenze dell’insuccesso sul prezzo; né vale come garanzia sulla consistenza patrimoniale la clausola con cui il cedente garantisce la proprietà, la piena disponibilità e la libertà da oneri della partecipazione ceduta, che si riferisce all’oggetto immediato della cessione. Qualora le parti abbiano inteso attribuire all’accordo la funzione concreta di trasferire un sistema aziendale idoneo alla produzione e alla distribuzione di un determinato prodotto, è loro onere darne contezza prevedendo espressamente garanzie a difesa dell’effettivo valore del patrimonio sociale.
La consapevolezza, in capo al cedente della partecipazione, del malfunzionamento del prodotto oggetto del brevetto di titolarità della società ceduta attiene alla fase delle trattative e rileva quale eventuale fonte di responsabilità precontrattuale, non come inadempimento del contratto di cessione.
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., il curatore è legittimato ad agire anche nei confronti dei terzi che, pur non rivestendo cariche sociali, abbiano concorso con il proprio inadempimento alla causazione del medesimo danno arrecato al patrimonio sociale dagli amministratori e dai sindaci, invocandone la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c. [nella specie, gli advisor e l’attestatore che avevano predisposto e attestato un piano di concordato in continuità in difetto dei presupposti]. L’art. 255, comma 1-bis, c.c.i.i., introdotto dal d.lgs. n. 136/2024, che estende espressamente la legittimazione del curatore alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati, ha natura ricognitiva di principi già invalsi in giurisprudenza.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula in sé le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., sicché l’eccezione di prescrizione va esaminata tanto sotto il profilo dell’azione sociale quanto sotto quello dell’azione dei creditori sociali. Il particolare regime di decorrenza della prescrizione previsto dall’art. 2393, comma 4, c.c. trova applicazione solo nei confronti degli amministratori, in ragione della funzione rappresentativa e dei poteri gestori esercitati all’interno della società, e non dei sindaci, dotati di poteri e funzioni del tutto diversi; nei confronti di questi ultimi il dies a quo coincide con il momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, che può essere posteriore non solo all’inadempimento, ma anche alla cessazione dalla carica.
Nell’azione di responsabilità per l’indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale, il criterio della differenza delle perdite risultanti dai bilanci di esercizio successivi alla perdita del capitale non trova copertura normativa nell’art. 2486 c.c. e non è idoneo a misurare il danno: non tutta la perdita maturata dopo il verificarsi della causa di scioglimento è imputabile alla prosecuzione dell’attività, potendo in parte dipendere dalla svalutazione dei cespiti conseguente al venir meno dell’operatività dell’impresa; il criterio, inoltre, non defalca gli oneri che la società avrebbe comunque dovuto sostenere in caso di cessazione dell’attività e fa gravare sull’organo amministrativo gli esiti negativi della gestione senza considerarne i risultati positivi. Il danno calcolato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali assorbe invece gli effetti pregiudizievoli di ogni singolo atto gestorio compiuto nel periodo di riferimento.
Ai fini dell’applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali, il primo termine di paragone coincide con la data di perdita del capitale sociale solo se a quella data la perdita era percepibile dagli amministratori; in difetto di prova della consapevolezza, rileva il momento in cui essi, agendo diligentemente, avrebbero dovuto accorgersene, che segna l’inizio dell’inadempimento imputabile. Il patrimonio netto iniziale deve essere rettificato secondo i criteri di redazione di un bilancio di liquidazione, così da confrontare situazioni patrimoniali omogenee, mentre il secondo termine coincide con la messa in liquidazione o, in mancanza, con la dichiarazione di fallimento, da determinare sulla base della situazione contabile a tale data e non del passivo accertato. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire all’onere di allegazione dell’attore, il quale, già nell’atto introduttivo o al più tardi nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., deve individuare il momento della perdita del capitale, le rettifiche ai dati di bilancio che reputa necessarie, gli indici della prosecuzione dell’attività caratteristica e l’imputazione del danno a ciascun amministratore in relazione al periodo di carica; non è ammissibile che le rettifiche siano proposte per la prima volta in sede peritale, né che il consulente accerti autonomamente un momento di perdita del capitale anteriore a quello allegato.
Nel caso di successione temporale tra domanda di concordato preventivo e dichiarazione di fallimento, la retrodatazione del periodo sospetto ai sensi dell’art. 69-bis l. fall. non richiede l’ammissione della domanda concordataria, e l’intervallo di tempo intercorso tra la rinuncia al concordato e l’apertura del fallimento [nella specie, nove mesi] non determina di per sé soluzione di continuità tra le procedure, che costituiscono espressione della medesima crisi dell’impresa, salvo che tale intervallo sia irragionevole e dimostri la variazione dei presupposti; il periodo sospetto è unico e si determina a ritroso dalla presentazione della domanda di concordato. Ne consegue che non è risarcibile, quale perdita di chance, il danno da mancato esperimento delle azioni revocatorie che restano nella disponibilità del fallimento.
La restituzione dei compensi corrisposti agli advisor e all’attestatore per l’inadempimento dell’incarico professionale presuppone la risoluzione del contratto d’opera, che fa venir meno il titolo del pagamento, e va chiesta con l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., non avendo natura risarcitoria; in difetto della domanda di risoluzione possono farsi valere soltanto i danni conseguenza dell’inadempimento. Rispondono invece del danno pari ai compensi corrisposti gli amministratori che abbiano imposto ai professionisti di elaborare soltanto soluzioni compatibili con la continuità aziendale, diretta o indiretta, pur non essendo l’azienda in grado di generare flussi di cassa adeguati, così utilizzando il ricorso per concordato quale strumento di abuso dell’istituto al solo fine di procrastinare la dichiarazione di insolvenza; non ne rispondono i sindaci che abbiano tempestivamente segnalato agli amministratori la necessità di una decisione di carattere liquidatorio.
Il limite legale di responsabilità dei sindaci introdotto dalla l. n. 35/2025, che ha novellato l’art. 2407, comma 2, c.c., ha natura sostanziale e, in assenza di disposizioni di diritto intertemporale, si applica, ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, ai soli fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.
Nel caso di comproprietà di azioni acquisite iure hereditario, il singolo coerede non è legittimato a esercitare disgiuntamente il diritto di recesso dalla società, che costituisce un diritto sociale discendente dalla partecipazione, il cui esercizio può essere soltanto frutto di una decisione congiuntamente adottata dal gruppo dei contitolari ed espressa attraverso il rappresentante comune nominato ai sensi dell’art. 2347 c.c. o, in extrema ratio, di un’azione unitaria di tutti i contitolari. L’esercizio del recesso da parte del singolo comproprietario per un numero intero di azioni corrispondente alla propria quota ereditaria comporterebbe per saltum l’attribuzione in proprietà esclusiva di una frazione della partecipazione, risultato conseguibile soltanto mediante un valido titolo divisionale.
L’apertura della successione non determina la divisione automatica tra i coeredi delle partecipazioni sociali cadute in successione, che entrano a far parte della comunione ereditaria, sia perché esse non sono assimilabili a meri crediti ma sono attributive di uno status e rappresentative di un complesso di crediti e debiti, sia perché la regola della ripartizione automatica di cui all’art. 752 c.c. vale per i soli debiti del de cuius; a fortiori la singola azione, per la sua natura indivisibile, non è suscettibile di frazionamento automatico. Fino allo scioglimento della comunione, ai contitolari è precluso l’esercizio in forma individuale delle prerogative connesse allo status di socio – quali il voto, la partecipazione all’assemblea e l’impugnazione delle deliberazioni –, attuabile soltanto per il tramite del rappresentante comune, in funzione dell’esigenza di preservare il regolare svolgimento della vita societaria ed evitare che i contrasti interni tra i comproprietari si riflettano sulla società.
Il rappresentante comune della comunione ereditaria di azioni, cui il regolamento della comunione attribuisca la rappresentanza attiva e passiva anche in giudizio in esecuzione delle decisioni dei coeredi, è legittimato a intervenire, senza necessità di una specifica autorizzazione, nel giudizio in cui il singolo coerede contesti la rinuncia al recesso deliberata dalla maggioranza dei partecipanti.
L’intestazione fiduciaria consiste in un caso di interposizione reale e non apparente, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
Il "pactum fiduciae" che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili.
La prova dell’intestazione fiduciaria non soggiace alle stesse limitazioni, tra le parti, della prova della simulazione e pertanto può essere dimostrata anche per testimoni o per presunzioni, non essendo richiesta la prova scritta dell’accordo simulatorio, da offrirsi mediante la controdichiarazione.