La decisione di cessare l’attività della s.r.l. [con risoluzione consensuale del contratto di affitto d’azienda di cui la società era affittuaria], anche se eventualmente opportunistica rispetto all’esito di una causa risarcitoria promossa da un creditore, non costituisce di per sé atto di gestione illecito idoneo a fondare la responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., perché l’amministratore non ha l’obbligo di proseguire l’attività sociale al solo fine di soddisfare i creditori, e i beni aziendali di proprietà di terzi non avrebbero comunque potuto essere aggrediti in esecuzione del credito verso la società. Possono invece integrare tale responsabilità, se allegate, la sottrazione o dispersione di beni propri della società, la violazione della par condicio creditorum o operazioni irragionevoli che abbiano depauperato un patrimonio sociale altrimenti idoneo a soddisfare il creditore.
La responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. ha natura extracontrattuale e riguarda un danno indiretto, derivante dall’insufficienza del patrimonio sociale cagionata da condotte gestorie contrarie alla legge o alla corretta gestione, mentre l’art. 2476, comma 7, c.c. riguarda le condotte gestorie che cagionano un danno diretto al terzo, come nel caso dell’amministratore che, prospettando un andamento economico non veritiero, induca il terzo a contrattare con la società; spetta al giudice ricondurre i fatti allegati all’una o all’altra fattispecie, indipendentemente dalla qualificazione del danno operata dalla parte. Il contratto di affitto d’azienda concluso dall’amministratore tra la propria ditta individuale e la società, soggetti giuridici distinti, anni prima del sorgere del credito risarcitorio, non è in nesso causale con il danno lamentato dal creditore.
La responsabilità del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un illecito dell’amministratore, sicché, escluso questo, va esclusa anche la responsabilità del socio che non si sia attivato per impedire la condotta.
La responsabilità dell’amministratore verso la società ha natura contrattuale, sicché, a fronte di somme fuoriuscite dal patrimonio sociale, la società che agisce per il risarcimento può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione delle risorse, mentre spetta all’amministratore provarne la destinazione all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività sociale. In mancanza di tale prova, l’amministratore risponde dei bonifici e prelievi in proprio favore privi di giustificazione [effettuati in violazione della clausola statutaria che imponeva la firma congiunta], dell’acquisto con fondi sociali di beni manifestamente estranei all’oggetto sociale e del valore dei beni aziendali sottratti, che, trattandosi di apparecchi acquistati in epoca prossima alla sottrazione, può essere parametrato al costo di acquisto.
Rientrano nel danno risarcibile anche gli esborsi sostenuti dalla società per dare esecuzione al sequestro conservativo concesso nei confronti dell’amministratore [trascrizione sui registri immobiliari e annotazione al PRA] e i costi conseguenti alle condotte dell’amministratore [quali il parcheggio dell’autovettura sociale da lui abbandonata].
Sull’importo del danno da fatto illecito sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli illeciti alla pubblicazione della sentenza e gli interessi compensativi sulle somme anno per anno rivalutate, oltre agli interessi legali sulla somma così determinata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Il quorum costitutivo previsto dall’art. 2479 bis, comma 3, c.c. e dalla clausola statutaria [che richiede la presenza di soci rappresentanti più della metà del capitale] si applica, in difetto di diverse specificazioni statutarie, anche all’assemblea della s.r.l. riunita in seconda convocazione; è pertanto annullabile la delibera [di approvazione del bilancio e di destinazione a riserva dell’intero utile] assunta in seconda convocazione con la presenza del solo socio titolare [del 49%] del capitale, e dunque di meno della metà del capitale sociale.
Sono nulle la rinuncia all’azione sociale di responsabilità deliberata dall’assemblea e la manleva rilasciata dagli acquirenti dell’intero capitale sociale in favore dell’amministratore, quando la responsabilità sia fatta valere per fatti emersi soltanto dopo l’acquisizione e celati al momento della cessione. Pur essendo in astratto ammissibile la rinuncia preventiva a un diritto risarcitorio futuro, essa trova un limite invalicabile nella determinatezza del suo oggetto, che richiede la consapevolezza dell’assemblea non solo dei singoli fatti di mala gestio ma anche dei loro effetti sul patrimonio sociale, e nell’art. 1229 c.c., che esclude la validità dei patti che esonerano preventivamente il debitore dalla responsabilità per dolo o colpa grave [rinuncia deliberata all’indomani della compravendita dell’intero capitale, riferita genericamente agli atti descritti in bilancio e nei libri sociali, a fronte di pagamenti corruttivi occultati dall’amministratore, che nel contratto di compravendita aveva garantito il rispetto delle normative anticorruzione].
La manleva rilasciata in favore dell’amministratore è nulla se non prevede un limite quantitativo, perché la regola dell’art. 1938 c.c. ha portata transtipica ed esprime un principio di ordine pubblico valido per tutte le garanzie personali, tipiche o atipiche, a maggior ragione quando la manleva riguardi fatti non determinati e non conosciuti dal mallevadore al momento del rilascio. La manleva è altresì nulla nella parte in cui abbia ad oggetto fatti dolosi, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 1229, 1900 e 1917 c.c.
Il pagamento, autorizzato dall’amministratore, di commissioni a dipendenti delle società clienti per agevolare l’acquisizione di commesse, realizzato attraverso società schermo, fatture fittizie e contratti simulati, costituisce atto di mala gestio indipendentemente dalla configurabilità del reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., perché si risolve nell’attribuzione senza titolo a terzi di somme per prestazioni inesistenti, sottratte al patrimonio sociale. Alla società basta provare l’uscita delle somme, mentre spetta all’amministratore giustificarne l’impiego; questi risponde inoltre, in mancanza di prova delle misure adottate, per non aver predisposto un assetto organizzativo adeguato anche alla prevenzione dei reati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Quando l’amministratore convenuto per il risarcimento del danno derivante dal pagamento di commissioni corruttive invochi la compensatio lucri cum damno, deducendo il margine conseguito dalla società sulle commesse, spetta a lui provare in modo rigoroso e specifico che il vantaggio rientri nella serie causale dell’illecito, e dunque che i pagamenti siano stati determinanti per la conclusione dei contratti e in quale misura; in mancanza di tale prova il vantaggio non si detrae dal danno.
Sono risarcibili dall’amministratore responsabile di pagamenti illeciti le spese per l’indagine forense e finanziaria che ne ha consentito l’emersione, i costi della regolarizzazione fiscale e le sanzioni e gli interessi pagati con il ravvedimento operoso, anche quando una precedente verifica fiscale, svolta senza disporre della documentazione poi emersa, non abbia rilevato irregolarità, nonché il danno alla reputazione commerciale della società, liquidabile in via equitativa. Non sono risarcibili, invece, le spese sostenute per l’adozione del modello di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001, che non è obbligatorio e non è in rapporto di causalità con gli illeciti.
La redazione della relazione del collegio sindacale sul bilancio ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. è un adempimento tipico e indefettibile della funzione sindacale, necessario ai fini dell’approvazione del bilancio, e non dà diritto a un compenso ulteriore rispetto a quello determinato all’atto della nomina, anche quando riguardi il bilancio dell’esercizio anteriore all’insediamento che il collegio precedente non abbia esaminato. Ai sensi degli artt. 2402 e 2403 c.c. la funzione del sindaco ha infatti carattere unitario e continuativo e comprende, oltre alla vigilanza sulla gestione sociale nel suo complesso, tutti gli adempimenti necessari a garantire la regolarità amministrativa e contabile della società [sindaci nominati dopo una fusione per incorporazione, quando i bilanci dell’esercizio precedente delle società partecipanti alla fusione non erano ancora stati approvati e il termine per il deposito era imminente].
Il sindaco è tenuto a verificare per quanto possibile la situazione della società al momento dell’assunzione dell’incarico, anche ai fini della propria valutazione sull’opportunità di accettarlo, e deve comunque farsi carico delle attività necessarie alla vita sociale che gli spettano in ragione dell’incarico. Grava su di lui un onere di diligenza preventiva volto ad accertare le condizioni della società prima o al momento dell’accettazione della carica, sicché non può invocare l’ignoranza delle attività da svolgere per pretendere un compenso aggiuntivo [incarico accettato senza riserve, con dichiarazione resa all’atto dell’insediamento della necessità di acquisire informazioni sul bilancio dell’esercizio precedente].
La clausola compromissoria statutaria che deferisce le controversie alla «Camera Arbitrale» della camera di commercio non è invalida né inefficace per incertezza sull’identificazione dell’arbitro quando la camera di commercio offra i servizi di arbitrato tramite un’associazione dedicata, perché il riferimento a un organo così denominato costituisce una mera imprecisione e l’istituzione deputata ad amministrare l’arbitrato resta sufficientemente identificabile interpretando la clausola, ai sensi dell’art. 1367 c.c., come riferita al servizio di arbitrato offerto dalla camera di commercio, a prescindere dalla sua esatta denominazione [servizi di mediazione e arbitrato della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo offerti tramite l’associazione Curia Mercatorum].
Rientrano nell’ambito della clausola compromissoria statutaria, perché relative a diritti disponibili attinenti al rapporto sociale, le domande con cui il socio e amministratore chiede alla società e agli altri soci amministratori la corresponsione degli utili, del compenso di amministratore e del trattamento di fine mandato, nonché il risarcimento del danno per condotte tenute nell’ambito dei rapporti sociali. La competenza arbitrale non è esclusa dal recesso esercitato dal socio, perché la clausola radica la competenza degli arbitri anche per le controversie tra la società e chi ne sia stato socio, purché relative a situazioni costituite dal contratto sociale, e perché spetta agli arbitri decidere anche sulla validità del recesso contestata dalla società.
È invalida la deliberazione assembleare adottata secondo modalità di svolgimento dell’assemblea che non abbiano consentito al socio un’effettiva partecipazione, perché ne ledono il diritto partecipativo [assemblea di s.r.l. in liquidazione per l’approvazione del bilancio intermedio di liquidazione, protrattasi per soli tre minuti, il cui verbale attestava l’identificazione dei partecipanti, la lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione del liquidatore, la discussione e il voto].
Gli interessi al saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c., applicabili soltanto ai giudizi iniziati dall’11/12/2014, decorrono dalla proposizione della domanda nel giudizio in cui il creditore li chiede, e non dalla notificazione di precedenti atti di citazione per il medesimo credito che non siano stati iscritti a ruolo; per il periodo anteriore sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c. [credito per il residuo prezzo della cessione di un’azienda commerciale, oggetto di due atti di citazione notificati nel 2005 e nel 2015 e mai iscritti a ruolo].
La giusta causa di revoca giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, ultimo comma, c.c. va valutata tenendo conto della natura dell’incarico, delle funzioni proprie del liquidatore e della natura contrattuale del rapporto che lo lega alla società, e comprende i comportamenti non corretti e inadempienti agli obblighi di professionalità e diligenza imposti dall’art. 2489, comma 2, c.c. Integra mala gestio, tale da giustificare la revoca, la vendita di un immobile sociale a un prezzo pari a poco più della metà del valore di mercato, perché il liquidatore è tenuto a compiere gli atti utili alla liquidazione in modo da evitare la dispersione del patrimonio sociale, anche nell’ottica del soddisfacimento dei creditori sociali [vendita a una società costituita dal liquidatore, che ne era socio unico e amministratore, lo stesso giorno della messa in liquidazione deliberata con il suo solo voto favorevole].
La domanda di revoca del liquidatore per giusta causa ai sensi dell’art. 2487, ultimo comma, c.c. richiede l’intervento del pubblico ministero, che la stessa norma legittima a chiederla. Quando sia proposta insieme con l’azione di responsabilità, il tribunale, decisa quest’ultima con sentenza non definitiva, rimette la causa sul ruolo per consentire tale intervento prima di pronunciare sulla revoca.
La previsione, nel contratto di cessione di partecipazioni sociali, di uno speciale regolamento dell’inadempimento del cessionario non esclude l’operatività della risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. quando la retrocessione degli effetti del contratto sia affidata alla volontà e alla collaborazione di entrambe le parti e, in alternativa, siano pattuiti soltanto interessi e penali per il ritardo. Un simile regolamento, che consente che il cedente rimanga vincolato sine die in mancanza di collaborazione della controparte, non disciplina compiutamente le conseguenze dell’inadempimento, sì da far ritenere che le parti abbiano voluto escludere i rimedi risolutori di legge [contratto che attribuiva ai cedenti, in caso di mancato pagamento del prezzo, la facoltà di rivendita o, in alternativa, il diritto a interessi e penali].
Con la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto di cessione di quote di s.r.l. non può essere ordinata al conservatore del registro delle imprese l’iscrizione della sentenza, perché tale ordine non è previsto dalla legge, e spetta agli interessati assumere le iniziative occorrenti.
La clausola dello statuto di s.r.l. che attribuisce a ciascun socio il diritto di designare un amministratore, prevedendo che in caso di rinuncia il numero degli amministratori sia corrispondentemente ridotto, conferisce un diritto particolare riguardante l’amministrazione della società ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., perché in tal caso il termine «designare» equivale a «nominare» e non esprime un mero potere di proposta. L’attribuzione di diritti particolari a tutti i soci è ammissibile, perché l’art. 2468, comma 3, c.c. non la esclude e l’autonomia statutaria propria della s.r.l. consente di attribuire rilevanza alla persona di ciascun socio.
In mancanza di una diversa disciplina nell’atto costitutivo, in caso di alienazione parziale della partecipazione il diritto particolare di nominare un amministratore resta per intero in capo al socio alienante; il suo frazionamento, ipotizzabile soltanto per i diritti di natura patrimoniale, implicherebbe comunque una modifica soggettiva del diritto, che richiede il consenso di tutti i soci. Il cessionario non può pertanto concorrere con il proprio voto alla nomina degli amministratori, e il socio titolare del diritto particolare che, con il voto del cessionario, ne nomini due anziché uno sottrae agli altri soci il diritto di designare un componente dell’organo amministrativo [cessione al coniuge, da parte del socio di maggioranza, del 16% della partecipazione, dopo la sospensione cautelare della decisione con cui egli aveva revocato il consiglio di amministrazione e si era nominato amministratore unico].
Le decisioni dei soci di s.r.l. invalide ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 1, c.c. vanno impugnate entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il termine è di decadenza, non è soggetto a sospensione né a interruzione, vale per ogni decisione dei soci, assunta con metodo assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, e decorre esclusivamente dalla trascrizione, senza che rilevino la data di verbalizzazione e, per le decisioni soggette a iscrizione, quella di iscrizione nel registro delle imprese, in ragione dell’elevato grado di partecipazione dei soci alla vita della società, che dà alla pubblicità interna dei libri sociali maggiore rilievo di quella realizzata dal registro. Grava su chi eccepisce la decadenza la prova della trascrizione, alla quale l’iscrizione della decisione nel registro delle imprese non è equipollente.
La redazione del progetto di bilancio da parte di un organo amministrativo illegittimo non incide sulla liceità dell’oggetto della deliberazione di approvazione, ma integra un vizio procedimentale rilevante come causa di annullabilità. È annullabile la deliberazione che approva il bilancio redatto dall’amministratore unico quando lo statuto riservi la redazione del progetto all’organo amministrativo, chiamato a decidere sempre con il metodo collegiale e con la partecipazione di tutti i suoi componenti. La messa in liquidazione della società non fa venir meno l’interesse del socio all’annullamento della deliberazione di approvazione del bilancio, mentre ne determina la sopravvenuta carenza quanto all’impugnazione della nomina degli amministratori, sostituiti dal liquidatore.
Nel contratto con obbligazioni reciproche, la parte tenuta ad adempiere per seconda può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento della parte la cui obbligazione doveva essere eseguita prima, anche se le prestazioni non erano previste come contemporanee. L’eccezione è tuttavia contraria a buona fede quando l’eccipiente non abbia mai sollecitato l’adempimento e goda indisturbato del bene che avrebbe dovuto essergli trasferito [società e socio che, convenuti dal socio receduto per il rimborso della quota del carico fiscale dell’operazione di recesso pattuita nell’accordo tra i soci, eccepivano il mancato trasferimento alla società della quota di comproprietà di un portico e di una corte, di cui la società godeva senza averne mai chiesto la stipula].
Quando l’accordo tra i soci che regola il recesso di uno di essi con assegnazione agevolata di immobili ai sensi dell’art. 1, commi 115 e 116, l. n. 208/2015 preveda la ripartizione del carico fiscale dell’operazione secondo le voci indicate in un allegato, non rientra nel carico da ripartire l’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione, se non menzionata nell’allegato benché prevedibile al momento dell’accordo. L’imposta sul reddito pagata dal socio receduto in conseguenza dell’assegnazione va invece rimborsata secondo l’aliquota effettivamente applicata in ragione del suo reddito complessivo, e non secondo un’aliquota teorica minore, perché la variabilità dell’aliquota costituisce un’incertezza strutturalmente insita nell’accordo.