Nella conversione della domanda di brevetto per invenzione in domanda di modello di utilità, la modifica della rivendicazione che sostituisce la collocazione di un componente, originariamente rivendicata in modo specifico, con un’indicazione più generica non estende l’oggetto del titolo oltre il contenuto della domanda iniziale ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i. quando, secondo il test a tre criteri indicato dalle Linee guida dell’Ufficio europeo dei brevetti, la caratteristica sostituita non è indicata come essenziale nella domanda originaria, l’esperto del ramo riconosce direttamente e inequivocabilmente che essa non è indispensabile per l’efficacia dell’invenzione alla luce del problema tecnico da risolvere e la sostituzione non richiede la modifica di altri elementi caratterizzanti, mentre il mancato soddisfacimento anche di uno solo dei tre criteri comporta l’introduzione di materia nuova [saldatrice elettronica a resistenza alimentata a batteria per la riparazione di lamiere di carrozzeria, nella quale la batteria ricaricabile, collocata nell’impugnatura secondo la parte caratterizzante della domanda di brevetto originaria, è stata rivendicata in sede di conversione come presente nel corpo macchina; rigetto della domanda di nullità del modello e delle domande di contraffazione e concorrenza sleale, nullità del brevetto successivo dell’impresa concorrente].
La divulgazione idonea a privare l’invenzione del requisito della novità consiste in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici così da poterlo riprodurre, e il grado di approfondimento della comunicazione varia a seconda della tipologia e della complessità dell’invenzione, sicché l’esposizione del prodotto a un evento fieristico aperto al pubblico, accompagnata dall’illustrazione ai visitatori delle modalità di funzionamento e dall’apertura dell’apparecchio per mostrarne i componenti interni, costituisce predivulgazione distruttiva della novità della domanda di brevetto depositata successivamente dalla stessa impresa che ha esposto il prodotto, quando la struttura e il funzionamento del trovato non richiedono un esame tecnico particolarmente approfondito.
Ai sensi dell’art. 46, comma 3, c.p.i. è compreso nello stato della tecnica il contenuto delle domande di brevetto italiane di data anteriore pubblicate dopo il deposito della domanda successiva, sicché il brevetto è nullo quando una domanda di brevetto per invenzione anteriore, ancorché successivamente convertita in domanda di modello di utilità, ne anticipa integralmente le caratteristiche della rivendicazione indipendente.
I limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni ai sensi dell’art. 52 c.p.i., mentre il titolo e la descrizione servono a interpretarle senza delimitare il contenuto dell’invenzione, sicché la modifica del titolo intervenuta in sede di conversione della domanda di brevetto in domanda di modello di utilità, che rende più preciso un titolo originario generico, non integra estensione dell’oggetto oltre il contenuto della domanda iniziale quando entrambi i titoli corrispondono all’oggetto del trovato e ne riflettono i caratteri e lo scopo.
Non è nullo per insufficiente descrizione il titolo di privativa nel quale il materiale di un componente è indicato con l’avverbio «preferibilmente», perché tale formula esprime il carattere opzionale della caratteristica e l’esperto del ramo, sulla base delle proprie conoscenze e dello stato della tecnica, è in grado di scegliere il materiale più adatto a realizzare il trovato secondo lo scopo dichiarato.
Non sussiste contraffazione, né letterale né per equivalenti, del modello di utilità quando il dispositivo contestato impiega, in luogo dell’elemento caratterizzante rivendicato, un componente che non ne svolge la specifica funzione, come un microcontrollore con regolazione predefinita dal costruttore in luogo di un microprocessore atto a modulare energia e potenza in base ai parametri selezionati dall’utilizzatore, perché la caratteristica che contribuisce alla particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego del trovato non può essere ridotta a mera possibilità operativa attraverso un’interpretazione della rivendicazione che renderebbe il modello anticipato dallo stato della tecnica.
Ai fini della novità del modello di utilità, la sostituzione dell’alimentazione via cavo con un’alimentazione a batteria ricaricabile in un apparecchio noto costituisce una trasformazione innovativa volta a renderlo più funzionale, sicché il brevetto anteriore relativo a un apparecchio alimentato via cavo, privo delle caratteristiche riferibili alla batteria ricaricabile, non anticipa il modello.
Non integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., per sfruttamento degli investimenti in ricerca e innovazione del concorrente, la commercializzazione di un prodotto che non presenta le caratteristiche innovative del titolo di privativa di cui il concorrente è titolare.
La concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti o virtù, da essi non posseduti ma appartenenti ai prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
La domanda proposta con la comparsa di costituzione e risposta e non riproposta negli atti successivi né in sede di precisazione delle conclusioni si intende rinunciata.