Il diritto informativo e di controllo sulla gestione del socio non amministratore di S.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c., pur avendo natura potestativa, non può essere esercitato in violazione dei principi di correttezza e buona fede, i quali ne precludono l’esercizio con modalità abusive o puramente emulative. Tale prerogativa informativa, non implicando poteri di carattere gestorio, non legittima comunque l’accesso diretto del socio o dei suoi ausiliari ai sistemi informatici e alle banche dati aziendali, restando l’ispezione limitata alla visione e all’estrazione di copia della documentazione sociale.