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La prova della rinomanza del marchio: insufficienti sponsorizzazioni isolate e partecipazioni a fiere
Al fine di usufruire della tutela extra-merceologica garantita dall’art. 20, lett. c) c.p.i., le sponsorizzazioni (specie se pregresse, di durata...

Al fine di usufruire della tutela extra-merceologica garantita dall'art. 20, lett. c) c.p.i., le sponsorizzazioni (specie se pregresse, di durata limitata e non esclusive) così come la partecipazione a fiere non sono sufficienti a provare la natura rinomata del marchio. Quel che rileva sotto questo profilo è stabilire in quale misura il marchio possieda una capacità distintiva immediata, intensa e stabile in una grande fetta di pubblico (se del caso, attraverso lo svolgimento di apposite indagini demoscopiche).

[Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia non ha ritenuto la sponsorizzazione del marchio della ricorrente in singole edizioni della Champions League e della Serie A e la partecipazione a singole fiere nazionali ed internazionali idonee a dimostrare la rinomanza del marchio stesso.]

 

 

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Principio di unitarietà dei segni distintivi e rischio di confusione
In forza del principio di unitarietà dei segni distintivi, di cui all’art. 22 c.p.i., non è consentito l’uso del marchio...

In forza del principio di unitarietà dei segni distintivi, di cui all'art. 22 c.p.i., non è consentito l'uso del marchio anteriore altrui come denominazione sociale identica, in quanto tale uso è idoneo ad ingenerare il rischio di confusione in ordine alla provenienza dei prodotti.

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Procedimento per descrizione e onere della prova del fumus boni iuris
Attesa la finalità della descrizione, volta al reperimento e alla conservazione della prova della violazione di un diritto di proprietà...

Attesa la finalità della descrizione, volta al reperimento e alla conservazione della prova della violazione di un diritto di proprietà industriale e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito, è proprio in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare, rilevando solo in via indiretta il fumus del diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Ai fini della descrizione, dunque, il fumus è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda e si ritiene quindi che sia sufficiente un ragionevole sospetto della violazione di cui si voglia acquisire la prova con la descrizione.

Sotto il profilo dell’onere della prova, spetta comunque a chi agisce in giudizio, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, fornire, seppur ai fini di una delibazione sommaria, elementi comprovanti l’esistenza della privativa, il che si traduce, rispetto alle privative non titolate, nella prova, sempre nei termini del giudizio cautelare, della esistenza delle informazioni segrete in capo al legittimo detentore e dell’esistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i.

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Ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria dell’atto di conferimento dell’intero capitale sociale in società
È soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. l’atto di conferimento, in società di persone, dell’intero pacchetto azionario detenuto...

È soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. l’atto di conferimento, in società di persone, dell’intero pacchetto azionario detenuto dal debitore in una società di capitali, compiuto successivamente al sorgere del credito e idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore, anche quando sia a titolo oneroso, ove il terzo (nella specie, la società conferitaria) fosse consapevole del pregiudizio. L’aumento di capitale a titolo gratuito intervenuto successivamente, con emissione di nuove azioni, non altera l’oggetto della revocatoria, poiché tali azioni rappresentano una ricollocazione di valori già presenti nella società conferita e restano ricomprese nel compendio oggetto dell’inefficacia.

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Contraffazione di marchio notorio e reimmissione in commercio di prodotti. Il caso Chievo Verona
Nel valutare la sussistenza di un rischio di associazione possono assumere rilievo i commenti dei consumatori e gli articoli di...

Nel valutare la sussistenza di un rischio di associazione possono assumere rilievo i commenti dei consumatori e gli articoli di stampa, dai quali emerge l’ambiguità che l’utilizzo dei marchi altrui crea in merito alla possibile esistenza di un legame tra le parti.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 c.p.i. i segni notori usati in campo sportivo possono essere usati come marchio solo dall’avente diritto o con il consenso di questi. Tale notorietà può essere provata per il tramite di articoli di stampa, di dati delle visualizzazione dei video contenenti gli highlights delle partire disputate dalla squadra, dal curriculum sportivo della squadra e dai dati degli spettatori delle partite.

Tra i motivi legittimi previsti dall’art. 15 del Regolamento UE n. 1001/2017, in base al quale il titolare del marchio europeo può opporsi alla successiva immissione in commercio dei prodotti, rientra anche l’ipotesi in cui il marchio sia utilizzato non solo per identificare i prodotti rivenduti, ma anche per scopi quali la promozione dei servizi offerti dal soggetto che reimmette in commercio il prodotto.

In ipotesi di contraffazione di un marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può dirsi connotato dal carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere quote di mercato.

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Competenza delle sezioni specializzate per connessione impropria alla controversia tipica.
La competenza delle Sezioni Specializzate sussiste anche in caso di connessione impropria alle controversie tipiche elencate nell’art. 3 comma 1...

La competenza delle Sezioni Specializzate sussiste anche in caso di connessione impropria alle controversie tipiche elencate nell’art. 3 comma 1 c.p.i.

In caso di condotte illecite nei confronti della società controllata, la controllante subisce il pregiudizio ad un mero interesse di fatto, in quanto socio unico e capogruppo; tale pregiudizio non legittima né l’intervento adesivo autonomo né quello dipendente della controllante.

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Liquidazione controllata e azione di responsabilità dei creditori di s.r.l.
La domanda di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per danno indiretto, derivante dal depauperamento per mala gestio del...

La domanda di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per danno indiretto, derivante dal depauperamento per mala gestio del patrimonio sociale, oggi prevista espressamente per le s.r.l. dall’art 2476, comma 6, c.c., è una azione di carattere extracontrattuale, nella quale dunque incombe all’attore l’intero onere probatorio, esteso anche alla sussistenza dell’elemento della colpa o dolo dell’autore dell’illecito.

Il creditore della s.r.l. è legittimato ad esperire azione ex art. 2476, 6° comma, c.c. , pur in costanza di procedura di liquidazione controllata ai sensi del CCII, dal momento che non è prevista l’estensione a tale procedura del disposto dell’art. 255 C.C.I.I. e, dunque, il liquidatore nominato dal Tribunale non può esercitare le azioni previste dall’articolo in questione, fra le quali quella di cui all’art. 2476 comma 6 c.c.. Il disposto dell’art. 274 C.C.I.I., invece, riguarda le azioni recuperatorie, da esercitare in nome della società, relative ai beni e diritti della società, e non le azioni spettanti ai creditori.

Con riguardo alla prescrizione, l’emersione all’esterno (e quindi ai creditori sociali) della insufficienza del patrimonio alla soddisfazione dei debiti sociali, è presupposto indispensabile per il decorso della prescrizione secondo la regola generale dell’art. 2935 c.c.

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Limiti all’azione di revoca dell’amministratore di s.r.l.
La violazione dei doveri informativi verso il socio integranti di cui all’art. 2476 comma 1 c.c. riguarda solo l’interesse del...

La violazione dei doveri informativi verso il socio integranti di cui all’art. 2476 comma 1 c.c. riguarda solo l’interesse del socio, e non quello della società a beneficio della quale sola il socio è abilitato ad esercitare l’azione di revoca.

Ai fini dell'azione di revoca dell'amministratore di s.r.l. di cui all'art. 2476 c.c., le scelte dell’assemblea sono scelte proprie di essa e non esiste norma speculare all'art. 2476, ult. comma c.c. che permetta di addebitare all’amministratore le scelte assembleari, sol perché l’amministratore le abbia poste in discussione con l’indizione dell’assemblea.

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La normativa applicabile ai rimborsi spese richiesti dagli amministratori delle società partecipate dalla Regione Veneto
La legge regionale 47 del 2012 della Regione Veneto non contiene un espresso riferimento agli amministratori delle società di capitali...

La legge regionale 47 del 2012 della Regione Veneto non contiene un espresso riferimento agli amministratori delle società di capitali partecipate dalla Regione, ma nondimeno essa si ritiene applicabile anche a costoro.

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Nullità del brevetto per assenza di novità in ragione della predivulgazione del trovato
La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido...

La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così l’invenzione e non siano tenute a mantenere il segreto.

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Inammissibilità della trascrizione di una domanda giudiziale di accertamento dell’invalidità di una delibera assembleare
La domanda giudiziale di accertamento dell’invalidità di una delibera assembleare che autorizza la conclusione di un contratto preliminare di alienazione...

La domanda giudiziale di accertamento dell'invalidità di una delibera assembleare che autorizza la conclusione di un contratto preliminare di alienazione immobiliare non è trascrivibile ai sensi degli artt. 2643, 2652 e 2653 c.c. poiché non produce alcuno degli effetti previsti da tali norme e non rientra nelle ipotesi di trascrivibilità previste dalla legge.

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