La morte dell'unico socio di S.r.l. non integra la causa di scioglimento per inattività ex art. 2484 n. 3 c.c., posto che il curatore dell'eredità giacente (ove nominato), dovendo per legge esercitare le ragioni della eredità ed amministrarla, è anche investito della gestione della posizione di socio. Il curatore dell'eredità giacente, debitamente autorizzato, può altresì decidere, come socio, previa convocazione dell’assemblea, la messa in liquidazione volontaria della società e la nomina del liquidatore.
L'autorità giudiziaria è chiamata ad intervenire nell’accertamento della causa di scioglimento della società in caso di inerzia dell’amministratore, ex artt. 2485 e 2487 c.c.. Tuttavia, è inammissibile il ricorso a tal fine proposto dall'amministratore stesso, anche in regime di prorogatio, in quanto quest'ultimo è soggetto legittimato - ed anzi obbligato - dalla norma all’accertamento dello stato di scioglimento della società e non può chiedere al Tribunale di sostituirsi a sé stesso. L’amministratore è tenuto ad attivarsi celermente, accertando lo stato di scioglimento dell’ente amministrato, convocando poi l’assemblea dei soci per la nomina di liquidatore e, solo in caso di esito infruttuoso di tale assemblea, potrà ricorrere poi al Tribunale per la nomina del liquidatore.
L'art 2358 c.c., nella misura in cui vieta la stipulazione di determinate operazioni di assistenza finanziaria a tutela del preminente interesse alla tutela dell'integrità e dell'effettività del patrimonio netto nonchè di quello dei creditori, può considerarsi come norma imperativa. Tale carattere è rimasto anche dopo le modifiche che, nel 2008, hanno indotto alcune deroghe al divieto, dovendo ritenersi che, quando il collocamento di azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto di modalità e limiti previsti dalla legge, la sanzione sia quella della nullità in quanto solo il rispetto di tali requisiti e limiti permette di superare il divieto.
La disciplina dell'art. 2358 c.c. è applicabile anche alle società cooperative: tale disposizione supera, infatti, il vaglio di compatibilità di cui all'art. 2519 c.c..
L'art. 2358 c.c. può ritenersi applicabile anche alle banche popolari costituite in forma di società cooperativa in ragione dell'abrogazione dell'art. 9, d.lgs. n. 105/1948 e del disposto dell'art. 150-bis TUB.
Il socio di minoranza di società fallita che abbia dedotto in giudizio le condotte illecite di una società holding di fatto riconducibile al socio di maggioranza, è legittimato ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 2497, co. 1, c.c. in quanto la legittimazione esclusiva del curatore fallimentare è prevista solo per la diversa azione dei creditori.
L’accoglimento dell’azione ex art. 2497 cc presuppone l’accertamento della pluralità di requisiti: (i) la sussistenza di una holding di fatto; (ii) l’esercizio, da parte di tale ente di attività di direzione e coordinamento sulla controllata; (iii) l’accertamento che le condotte denunciate costituiscano espressione di tale attività di direzione e coordinamento e siano state poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e in perseguimento dio un interesse proprio dell’ente o di soggetti terzi; (iv) l’esistenza e la quantificazione di un danno alla redditività o al valore della partecipazione sociale del socio attore, eziologicamente riconducibile a tali condotte.
La holding di fatto di tipo personale, che può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta dunque da due o più persone fisiche, esiste per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ., per essere stati i soci animati dall’intento di far operare le singole società eterodirette "come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato", corrispondente all’interesse della Holding. L’Holding di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), agisce dunque in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo d'imprese. Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio). In quest'ottica, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime. Non occorre, per converso, che l'attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell'opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall'holder disvelino un'economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate.
Le caratteristiche qualificanti l’attività di eterodirezione (che non trova una espressa definizione legislativa) non possono desumersi dalla mera gestione di diverse imprese societarie o dalla titolarità di diverse partecipazioni sociali, essendo comunque necessaria, per la realizzazione della fattispecie, la sistematicità di condotte di direzione e coordinamento. Il concetto di direzione e coordinamento costituisce, infatti, un quid pluris rispetto al concetto di controllo societario ex art. 2359 cc e non si esaurisce in esso, essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente nel flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all’interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, aventi ad oggetto momenti significativi della vita della società etero diretta. Segnatamente, l’attività di direzione consiste nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa ossia sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali. Vi deve essere, quindi, una pluralità di atti in un contesto di sistematico e duraturo coordinamento gestionale ove il coordinamento enfatizza la pluralità degli interessi dei diversi soggetti giuridici considerati.
L’ordinanza di revoca dell’amministratore e nomina dell’amministratore giudiziario adottata nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c. non è soggetta a revoca in via generale ai sensi dell’art. 742 c.p.c., ma può essere rimessa in discussione solo in presenza di fatti oggettivamente sopravvenuti. Il provvedimento giudiziale incide non solo sugli interessi dei soci, ma anche su quelli dei terzi e del mercato, rendendone inammissibile un riesame continuo.
La pluralità delle irregolarità gestorie non costituisce presupposto indefettibile dell’intervento ex art. 2409 c.c., essendo sufficiente che l’illecito gestorio, anche unico, sia connotato da gravità e continuità [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto idoneo ad integrare i presupposti del provvedimento ex art. 2409 c.c. il fatto gestorio consistente nella redazione e conduzione ad approvazione di progetto di bilancio non vero, nonché nell'inerzia rispetto agli adempimenti di legge conseguenti alla perdita che la corretta redazione di bilancio farebbe emergere, in quanto fatto avente carattere di illecito continuativo].
La pendenza di giudizi di impugnazione dei bilanci non incide sulla residualità del rimedio ex art. 2409 c.c., posto che i due strumenti hanno finalità distinte: l’impugnazione del bilancio mira a garantire la correttezza della rappresentazione contabile, mentre l’intervento del Tribunale è volto a sanzionare e correggere condotte gestionali anomale e potenzialmente lesive per la società.
Ove la società risulti inattiva e senza organo amministrativo per oltre 10 anni, trovandosi in una situazione di stallo, senza alcun interesse del socio titolare del 99% del capitale sociale alla prosecuzione dell'attività sociale, spetta al Tribunale l'accertamento dello scioglimento della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2484 n. 3 c.c. e la nomina dei liquidatori [nel caso di specie, il socio titolare del 99% del capitale sociale era lo Stato, quale erede del socio defunto ex art. 586 c.c.].
Nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica del conferente procura alla lite in nome di società, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Non sussistono i requisiti per configurare profili di responsabilità ex art. 2395 c.c. nei confronti degli amministratori della società committente nel caso in cui tale azione venga promossa dal subappaltatore che assuma di avere subito un danno per la mancata verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 84, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 da parte della committente che abbia affidato un appalto, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, ad un’impresa successivamente ammessa ad una procedura concorsuale (circostanza da cui sia conseguito il mancato pagamento del credito vantato dal subappaltatore). In tale ipotesi, infatti, difetta il nesso di causalità tra i profili di negligenza imputati agli amministratori e il danno di cui il subappaltatore richiede il risarcimento; il nesso di causalità è, infatti, esclusivamente riconducibile al subappaltatore il quale, prima di stipulare il contratto con l’appaltatore, avrebbe dovuto autonomamente accertarsi della solidità patrimoniale di quest’ultimo e, se del caso, chiedere allo stesso idonee garanzie.
In materia di contratto di cessione di azienda risoltosi per inadempimento del cessionario, la corresponsione dell’equo compenso per l’utilizzo di azienda va parametrato sulla base della remunerazione del godimento dell’azienda, del deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità nelle stesse condizioni in cui era al momento della stipulazione del contratto e del normale deterioramento dei beni aziendali derivanti dall’uso. Seguendo la prassi estimativa, occorre quindi determinare il compenso di un complesso di beni destinati ad un’attività imprenditoriale.
È dato di comune esperienza che un’azienda che non consente all’imprenditore di operare con una marginalità positiva non ha sul mercato un’appetibilità analoga a quella di un’azienda che è idonea a remunerare l’attività dell’imprenditore e il capitale da questi investito.
Quanto all’applicazione alle s.r.l. dell’art. 2381 c.c. a seguito dell’introduzione nell’art. 2475 c.c. di un ulteriore comma ad opera del D. Lgs. n. 14/2019 secondo cui anche all’amministrazione delle s.r.l. “si applica, in quanto compatibile, l’art. 2381” c.c., deve osservarsi che il rinvio alla disciplina delle s.p.a. non è puro e semplice ma è accompagnato da una clausola di compatibilità, cosicché l’interprete non dovrà applicare rigidamente l’art. 2381 c.c., ma dovrà tener conto delle peculiarità del modello delle s.r.l. rispetto alle s.p.a.. In altri termini, l’inserimento del richiamo all’art. 2381 c.c. non ha fatto venir meno né la valorizzazione dell’autonomia statutaria delle s.r.l. né la volontà del legislatore di differenziarle dalle s.p.a. attraverso l’adozione di modelli di governance più agili che costituirono due delle linee guida che ispirarono la riforma del 2003. In quest’ottica, deve ritenersi che il richiamo all’art. 2381 c.c. inserito dal D. Lgs. n. 14/2019 non precluda l’inserimento negli statuti di s.r.l. di clausole che predeterminino una ripartizione di funzioni tra Presidente e Consiglio di Amministrazione, proprio perché devono ritenersi prevalenti le esigenze di valorizzazione dell’autonomia statutaria e delle specificità del modello della s.r.l. Ciò che potrà dirsi precluso, al più, è l’attribuzione da parte dello statuto alla competenza esclusiva del Presidente di quelle funzioni che devono essere necessariamente collegiali e non possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.
Se entrambi i contraenti chiedono la risoluzione del contratto (nel caso di specie, del patto parasociale) contestandosi reciproci inadempimenti, il giudice è chiamato a verificare la sussistenza degli inadempimenti e, laddove li riconosca come esistenti, dovrà svolgere una valutazione su quale abbia carattere prevalente, pronunciando la risoluzione in favore della parte che abbia subito l’inadempimento prevalente, con esclusione della possibilità di riconoscere colpe contestuali.
Gravano in esclusiva sull’amministratore della società gli obblighi di buona, competente e diligente gestione (art. 2380-bis e 2381 c.c., valevoli anche per le s.r.l.) e l’amministratore che eventualmente decida di informare il suo comportamento a direttive altrui, o permetta che altri si ingeriscano, non è per questo sollevato dalle responsabilità conseguenti alle attività gestorie che egli abbia posto in essere, omesso o tollerato altri ponessero in essere.
L’addebito di mala gestio dell’amministratore di società ha natura di addebito di illecito contrattuale, posto che si fonda sulla violazione dei doveri che l’amministratore deve adempiere in virtù del proprio rapporto gestorio verso la società medesima. Pertanto, per quanto riguarda gli oneri probatori, essi seguono le regole del tipo di domanda: spetta alla società allegare l’illecito (compresi gli elementi che rendono illecita la condotta addebitata, se occorrenti) e provare nesso causale e danno; spetta all’amministratore provare di avere invece diligentemente operato.
Qualora l’amministratore abbia predisposto bilanci non veritieri quanto ai valori di magazzino esposti in valori eccedenti il vero, ciò integra una mera violazione di regole relative alla redazione del bilancio, che non può avere quale conseguenza l'obbligo risarcitorio in capo all'amministratore di incrementare la ricchezza della società così da renderla eguale al valore fittizio indicato in bilancio. Aver simulato ricchezza, infatti, comporta semplicemente l’apparenza di una ricchezza inesistente, ma la ricchezza sostanziale della società, in sé, non cambia, in quanto l’atto rappresentativo dell’amministratore non ha incidenza sulla realtà sottostante.