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La determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo di azienda
In materia di contratto di cessione di azienda risoltosi per inadempimento del cessionario, la corresponsione dell’equo compenso per l’utilizzo di...

In materia di contratto di cessione di azienda risoltosi per inadempimento del cessionario, la corresponsione dell’equo compenso per l’utilizzo di azienda va parametrato sulla base della remunerazione del godimento dell’azienda, del deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità nelle stesse condizioni in cui era al momento della stipulazione del contratto e del normale deterioramento dei beni aziendali derivanti dall’uso. Seguendo la prassi estimativa, occorre quindi determinare il compenso di un complesso di beni destinati ad un’attività imprenditoriale.

È  dato di comune esperienza che un’azienda che non consente all’imprenditore di operare con una marginalità positiva non ha sul mercato un’appetibilità analoga a quella di un’azienda che è idonea a remunerare l’attività dell’imprenditore e il capitale da questi investito.

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Sulla applicabilità dell’art. 2381 c.c. alle s.r.l.
Quanto all’applicazione alle s.r.l. dell’art. 2381 c.c. a seguito dell’introduzione nell’art. 2475 c.c. di un ulteriore comma ad opera del...

Quanto all’applicazione alle s.r.l. dell’art. 2381 c.c. a seguito dell’introduzione nell’art. 2475 c.c. di un ulteriore comma ad opera del D. Lgs. n. 14/2019 secondo cui anche all’amministrazione delle s.r.l. “si applica, in quanto compatibile, l’art. 2381” c.c., deve osservarsi che il rinvio alla disciplina delle s.p.a. non è puro e semplice ma è accompagnato da una clausola di compatibilità, cosicché l’interprete non dovrà applicare rigidamente l’art. 2381 c.c., ma dovrà tener conto delle peculiarità del modello delle s.r.l. rispetto alle s.p.a.. In altri termini, l’inserimento del richiamo all’art. 2381 c.c. non ha fatto venir meno né la valorizzazione dell’autonomia statutaria delle s.r.l. né la volontà del legislatore di differenziarle dalle s.p.a. attraverso l’adozione di modelli di governance più agili che costituirono due delle linee guida che ispirarono la riforma del 2003. In quest’ottica, deve ritenersi che il richiamo all’art. 2381 c.c. inserito dal D. Lgs. n. 14/2019 non precluda l’inserimento negli statuti di s.r.l. di clausole che predeterminino una ripartizione di funzioni tra Presidente e Consiglio di Amministrazione, proprio perché devono ritenersi prevalenti le esigenze di valorizzazione dell’autonomia statutaria e delle specificità del modello della s.r.l. Ciò che potrà dirsi precluso, al più, è l’attribuzione da parte dello statuto alla competenza esclusiva del Presidente di quelle funzioni che devono essere necessariamente collegiali e non possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Se entrambi i contraenti chiedono la risoluzione del contratto (nel caso di specie, del patto parasociale) contestandosi reciproci inadempimenti, il giudice è chiamato a verificare la sussistenza degli inadempimenti e, laddove li riconosca come esistenti, dovrà svolgere una valutazione su quale abbia carattere prevalente, pronunciando la risoluzione in favore della parte che abbia subito l’inadempimento prevalente, con esclusione della possibilità di riconoscere colpe contestuali.

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Principi circa la responsabilità degli amministratori
Gravano in esclusiva sull’amministratore della società gli obblighi di buona, competente e diligente gestione (art. 2380-bis e 2381 c.c., valevoli...

Gravano in esclusiva sull’amministratore della società gli obblighi di buona, competente e diligente gestione (art. 2380-bis e 2381 c.c., valevoli anche per le s.r.l.) e l’amministratore che eventualmente decida di informare il suo comportamento a direttive altrui, o permetta che altri si ingeriscano, non è per questo sollevato dalle responsabilità conseguenti alle attività gestorie che egli abbia posto in essere, omesso o tollerato altri ponessero in essere.

L’addebito di mala gestio dell’amministratore di società ha natura di addebito di illecito contrattuale, posto che si fonda sulla violazione dei doveri che l’amministratore deve adempiere in virtù del proprio rapporto gestorio verso la società medesima. Pertanto, per quanto riguarda gli oneri probatori, essi seguono le regole del tipo di domanda: spetta alla società allegare l’illecito (compresi gli elementi che rendono illecita la condotta addebitata, se occorrenti) e provare nesso causale e danno; spetta all’amministratore provare di avere invece diligentemente operato.

Qualora l’amministratore abbia predisposto bilanci non veritieri quanto ai valori di magazzino esposti in valori eccedenti il vero, ciò integra una mera violazione di regole relative alla redazione del bilancio, che non può avere quale conseguenza l'obbligo risarcitorio in capo all'amministratore di incrementare la ricchezza della società così da renderla eguale al valore fittizio indicato in bilancio. Aver simulato ricchezza, infatti, comporta semplicemente l’apparenza di una ricchezza inesistente, ma la ricchezza sostanziale della società, in sé, non cambia, in quanto l’atto rappresentativo dell’amministratore non ha incidenza sulla realtà sottostante.

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Regime di postergazione dei finanziamenti dei soci nella s.n.c.: limiti di applicabilità
Il regime della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. per i finanziamenti eseguiti dai soci nei confronti della s.r.l. è...

Il regime della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. per i finanziamenti eseguiti dai soci nei confronti della s.r.l. è previsto dal legislatore a tutela dei creditori della s.r.l. e in considerazione del fatto che nella s.r.l. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare conferito. Diversamente, tale ratio non ricorre nel caso di una s.n.c., in quanto i soci di questa sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società e i creditori sociali possono contare anche sulla garanzia generica data dal patrimonio dei soci. Ciò vale anche per il caso del socio defunto, posto che gli eredi del medesimo sono comunque illimitatamente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si è verificato il decesso del socio (cfr. art. 2290 c.c.).

In ipotesi di domande di liquidazione della quota del socio defunto e di rimborso del finanziamento da parte dell'erede nei confronti della società, quest'ultimo è legittimato a convenire in giudizio anche i soci superstiti della medesima per procurarsi un titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi. L'autonomia patrimoniale tipica della s.n.c., infatti, implica che i soci siano solidalmente e illimitatamente responsabili con la società relativamente al pagamento delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), tra le quali vi sono anche il debito verso l’erede del socio defunto avente ad oggetto il valore di liquidazione della quota di quest’ultimo e i debiti per finanziamenti erogati dai soci; né i soci convenuti in giudizio possono invocare il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c., posto che quest’ultima norma vale soltanto in fase esecutiva e non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per procurarsi il titolo esecutivo nei confronti dei soci superstiti.

Il legittimario totalmente pretermesso non diventa erede per effetto della mera apertura della successione ma soltanto a seguito del positivo esperimento dell’azione di riduzione.

Ai fini dell'individuazione della natura di un finanziamento a favore della società, non sono rilevanti le modalità con le quali i versamenti sono stati eseguiti, ma il risultato finale, ossia che, attraverso i medesimi, il socio contribuisce al fabbisogno finanziario della società. Laddove il soggetto che li ha erogati sia lo stesso tenuto a iscrivere gli importi nella contabilità sociale, va attribuita valenza decisiva alle modalità con le quali gli importi sono stati iscritti.

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Divieto di assistenza finanziaria ex art. 2358 c.c.: applicabilità alle società cooperative per azioni ed alle banche popolari
L’art. 2358 c.c., nel testo vigente dal 2008, prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare...

L’art. 2358 c.c., nel testo vigente dal 2008, prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere “assistenza finanziaria” solo alle condizioni specificate nella norma stessa, tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria, dovendo essere illustrate nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l’interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell’acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che esse comportano per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell’assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge che l’interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all’integrità del capitale sociale; interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni, alle quali si ritiene applicabile la norma in esame.
Tale norma non è, infatti, incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l’art. 2529 c.c. prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di azioni proprie, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria.
L’art. 2358 c.c. è inoltre applicabile anche alle banche popolari, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.lgs. n. 310/2004, che all’art. 150 bis indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, non escludendo il citato art. 2358 c.c. dal novero delle norme applicabili.
L’art. 2358 c.c. che prevede le condizioni che rendono possibile l’assistenza finanziaria, afferma nel suo principio generale un divieto che ha carattere imperativo, posto che detto divieto, laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’assistenza finanziaria, è diretto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse anche dei creditori della società.
Ne consegue che la violazione dell’art. 2358 c.c., che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produce effetti non solo in ambito “endosocietario” ma determina anche una nullità negoziale (nella fattispecie in esame, è stata ravvisata una nullità negoziale nel rapporto tra la banca e il cliente in quanto ricorreva un collegamento tra negozi volto al perseguimento di quello specifico comune interesse costituito dall’acquisto finanziato dalla Banca delle azioni proprie della stessa, con ciò integrandosi sul piano negoziale la violazione di una norma imperativa comportante nullità negoziale).

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Holding di fatto di tipo personale
la Holding di fatto di tipo personale può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta...

la Holding di fatto di tipo personale può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta dunque da due o più persone fisiche, ed esiste per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ., per essere stati i soci animati dall’intento di far operare le singole società eterodirette come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato, corrispondente all’interesse della Holding.
L’Holding di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), agisce dunque in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo d'imprese. Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio): il che, appunto, ne consente la configurabilità come un'autonoma impresa assoggettabile a fallimento sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo, sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria.
In quest'ottica, allora, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime. Peraltro, se è pacifico che, in caso di attività di direzione e coordinamento abusiva, l'holder miri a realizzare un fine di lucro tendenzialmente distinto da quello perseguito dalle singole società eterodirette, esso può, tuttavia, anche coincidere con quest'ultimo, allorquando il profitto conseguito rifluisce nel patrimonio dell'imprenditore capogruppo. Non occorre, per converso, che l'attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell'opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall'holder disvelino un'economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate. Trattandosi di società occulta, l’esistenza della stessa non può essere ricercata nelle risultanze formali dei pubblici registri, ma è dimostrata alla presenza di alcuni elementi sintomatici individuati dalla dottrina e giurisprudenza, quali, a titolo esemplificativo, l’identità (anche parziale) delle compagini sociali e delle sedi delle società eterodirette; la presenza dei soci della Holding di fatto, con funzione di gestione, nelle medesime società; la identità dell'oggetto sociale tra le società del gruppo; l’esistenza di rapporti infragruppo quali ad esempio, cessioni di ramo aziendale; finanziamenti infragruppo o spostamenti di flussi di denaro intercorsi tra le tre società appartenenti al gruppo.

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L’adeguatezza dell’assetto contabile-amministrativo: requisiti
Un sistema amministrativo-contabile può ritenersi adeguato quando permette la completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile, la rappresentazione dei fatti di...

Un sistema amministrativo-contabile può ritenersi adeguato quando permette la completa, tempestiva ed attendibile rilevazione contabile, la rappresentazione dei fatti di gestione, la produzione di informazioni valide ed utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale, la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio. Un assetto amministrativo adeguato deve dunque consentire di documentare e ricostruire l'attività di impresa, anche attraverso la prova dei titoli e dell'oggetto dei principali rapporti creditori e debitori.

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Diritti di controllo, ispezione e informazione del socio amministratore
Il socio amministratore ha pregnanti diritti di ispezione e informazione, che trovano il loro fondamento nell’esercizio dell’attività gestoria a seguito...

Il socio amministratore ha pregnanti diritti di ispezione e informazione, che trovano il loro fondamento nell’esercizio dell’attività gestoria a seguito dell’assunzione della carica di amministratore, che costituisce fonte di diritti ma anche di doveri, tra i quali va annoverato anche il diritto ed il dovere di agire informato a tutela dell’interesse non solo individuale come socio ma anche dell’interesse sociale.

Il diritto di informativa ben può essere fatto valere anche giudizialmente nel caso in cui esso venga negato e/o ostacolato, non potendo altrimenti l’amministratore adempiere con diligenza al proprio incarico gestorio. Il diritto di controllo del socio non ha ad oggetto solamente i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti riguardanti singoli affari, ossia tutta la documentazione non solo amministrativo-contabile, ma anche commerciale, non residuando spazio per interpretazioni restrittive.
A maggior ragione, la società non può opporre limiti alla consultazione al socio che sia anche amministratore.

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Diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore nelle S.r.l.: portata, limiti e modalità di esercizio
Il socio non amministratore di S.r.l. ha diritto, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di consultare la documentazione sociale...

Il socio non amministratore di S.r.l. ha diritto, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., di consultare la documentazione sociale e di estrarne copia anche a fini preparatori all’esercizio di diritti sociali, inclusa un’eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori. Il diritto sussiste a prescindere dalla quota detenuta e dalla situazione di liquidazione della società e può essere esercitato anche in presenza di contrasti tra soci, purché non volto a finalità extrasociali o pregiudizievoli per la società.

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Amministratore di fatto: indici sintomatici
La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o...

La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l’inserimento del soggetto nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, lo svolgimento dell’attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale. La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque, l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.

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Responsabilità degli amministratori per atti distrattivi e onere della prova
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate...

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi. Di contro, incombe sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti, affinché questi possa andare esente da responsabilità. In particolare, per quel che concerne gli atti imputabili all’organo gestorio aventi natura distrattiva, è onere dell’attrice provare l’avvenuto prelevamento, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che gli stessi siano risultati ingiustificati, essendo invece onere dell’amministratore provare che la destinazione degli importi che ne formano l’oggetto sia funzionalmente collegata all’attività sociale.

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