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Responsabilità degli amministratori verso la società: presupposti e natura
L’attività gestoria va svolta secondo competenza e diligenza, nell’interesse della società e dei suoi creditori; le decisioni gestorie che non...

L’attività gestoria va svolta secondo competenza e diligenza, nell’interesse della società e dei suoi creditori; le decisioni gestorie che non siano assunte previa adeguata valutazione delle ragioni contro e a favore, dei rischi e dei benefici, generano, a carico di coloro che le assumono, responsabilità per i danni che da tali decisioni derivino alla società (2476 comma 3 c.c. – 2392 c.c.) e, indirettamente, ai suoi creditori, quando a causa delle medesime il patrimonio sociale diviene insufficiente a soddisfare i creditori (2476 comma 6 c.c.). Le scelte prive di alcuna logica appartengono a questo tipo di violazione.

L’illecito gestorio, relativamente al danno arrecato dall’amministratore alla società amministrata, ha natura contrattuale, con conseguente applicazione a carico dell’amministratore degli oneri probatori conseguenti e presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.; gli amministratori, per questo tipo di violazioni, sono dunque tenuti a provare di avere operato le loro scelte, dalle quali si assume derivare un danno alla società, secondo logica e previa adeguata valutazione, nell’interesse sociale (nella specie il Tribunale ritiene fonte di responsabilità la conclusione di una transazione, che prevedeva a carico della fallita una rinuncia senza l'indicazione di qualsivoglia motivazione a fondamento).

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Domande connesse e competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa
Conformemente a quanto disposto dall’art. 3, terzo comma, D. Lgs. n. 168/2003, la domanda di accertamento di inesistenza del credito...

Conformemente a quanto disposto dall’art. 3, terzo comma, D. Lgs. n. 168/2003, la domanda di accertamento di inesistenza del credito che ha ad oggetto l’accertamento di un fatto illecito presupposto della domanda di risarcimento del danno ex art. 2476, sesto comma, c.c., avanzata nei confronti dell’amministratore, viene attratta alla competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa in quanto connessa con la domanda di responsabilità di cui all’art. 2476 c.c. di competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa.

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Sull’ammissibilità dell’azione dei creditori sociali ex art. 2476 c.c. anche per fatti antecedenti all’entrata in vigore della nuova formulazione della norma
La modifica normativa introdotta dall’art. 255 del Codice della crisi di impresa – che ha espressamente previsto, all’art. 2476, comma...

La modifica normativa introdotta dall’art. 255 del Codice della crisi di impresa - che ha espressamente previsto, all’art. 2476, comma 6, c.c. l’azione dei creditori sociali anche in materia di s.r.l.- si è limitata a recepire l’orientamento interpretativo già ampiamente consolidato nella giurisprudenza pronunciatasi prima della riforma, secondo il quale l’azione dei creditori sociali doveva ritenersi ammessa, pur in difetto di esplicita previsione, anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., ricorrendo all’applicazione analogica alle s.r.l. dell’art. 2394 c.c. in materia di s.p.a. o comunque riconducendo l’azione all’alveo dell’art. 2043 c.c.

Ne consegue che l’azione dei creditori sociali può essere riferita anche a fatti verificatisi in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’attuale versione dell’art. 2476 c.c.

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Società in nome collettivo: gravi inadempienze ed esclusione del socio
Le «gravi inadempienze» di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c. hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione...

Le «gravi inadempienze» di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c. hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 ss. c.c., inapplicabile al contratto di società per essere quest'ultimo caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo. Da ciò discende che il parametro della gravità cui si riferisce l'art. 2286 c.c. debba essere inteso nella medesima prospettiva che emerge dall'articolo 1455 c.c. e debba essere cioè commisurato all'interesse della società, valutando in altri termini la gravità dell'inadempimento in relazione al pregiudizio per il fine sociale, di modo che l'inadempienza deve essere considerata grave, così da giustificare l'esclusione del socio, non soltanto quando sia tale da impedire del tutto il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma anche quando si sia limitata ad incidere negativamente sulla situazione della società, tanto da rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale.

Si deve pertanto trattare di addebiti che configurano inadempimenti agli obblighi gravanti sul socio in ragione del rapporto sociale e che sono suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli nei confronti della società, con la conseguenza che gli addebiti che non incidono sul rapporto societario oggetto della delibera di esclusione, ma su altre società di famiglia riconducibili alla medesima compagine sociale, non giustificano l’esclusione del socio da una società estranea alle condotte oggetto di addebito.

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Sull’onere della prova nell’azione sociale di responsabilità degli amministratori
L’azione sociale di responsabilità richiede che la società alleghi l’inadempimento degli obblighi gestori in capo all’amministratore, primo tra tutti l’obbligo...

L’azione sociale di responsabilità richiede che la società alleghi l’inadempimento degli obblighi gestori in capo all’amministratore, primo tra tutti l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale, nonché alleghi e provi il danno ed il nesso causale rispetto all’inadempimento, danno che, in caso di atti distrattivi, consisterà nella perdita patrimoniale cagionata dalla relativa sottrazione imputabile all’organo amministrativo.

L’amministratore convenuto dovrà, invece, allegare e provare, ai sensi dell’art. 1218 cc, di avere adempiuto agli obblighi conservativi del patrimonio della società: egli è pertanto onerato di provare che gli atti di disposizione patrimoniale compiuti siano stati adottati nell’interesse della società, ovvero di non aver potuto adempiere a detti obblighi conservativi per fatto non imputabile.

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L’onere della prova per l’azione di responsabilità sociale in caso di atti patrimoniali distrattivi
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

Nel caso di azione di revoca cautelare, le allegazioni devono essere idonee a comprovare l’esistenza di gravi irregolarità gestorie, foriere di un grave pregiudizio al patrimoniale sociale.

L’onere di allegazione che incombe sulla curatela assume quindi connotati e pregnanza diverse a secondo della tipologia di addebito contestato, della domanda proposta, e della natura della condotta e del danno lamentato.

In particolare, nel caso in cui venga allegato il compimento di atti patrimoniali distrattivi, è onere della parte attrice allegare il compimento delle gravi irregolarità gestorie, idonee a pregiudicare o danneggiare il patrimonio sociale, essendo invece onere dell’amministratore quello di provare di avere diligentemente operato. L’amministratore ha, infatti, l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della provenienza e destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.

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Indici sintomatici della posizione di amministratore di fatto
La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o...

La nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l'inserimento del soggetto nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, lo svolgimento dell'attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale.

La prova della posizione di amministratore di fatto implica l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia (quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza).

Quanto alla qualità di socio occulto, detta figura non è compatibile con la società di capitali, la quale viene costituita in base a un formale contratto di società in cui lo status di socio è acquisito a seguito di formalità e attività non surrogabili per fatti concludenti.

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L’amministratore ha diritto al rimborso delle spese adeguatamente giustificate
L’azione di responsabilità verso gli amministratori ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale e, pertanto, chi agisce ha l’onere di...

L'azione di responsabilità verso gli amministratori ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale e, pertanto, chi agisce ha l'onere di allegare con sufficiente specificità l'inadempimento gestorio nonchè di di provare il danno e il nesso causale fra l'inadempimento e il danno. Spetta, invece, all'amministratore - a fronte dell'addebito sufficientemente specifico - provare di aver agito correttamente o di non essere in colpa.

Il mancato pagamento delle imposte e tasse costituisce violazione dei doveri gestori e il danno per il quale si domanda il ristoro corrisponde ai maggiori importi che l'Amministrazione competente esige come conseguenza dei mancati pagamenti a titolo di sanzioni e spese.

Il fatto che il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione dell'incarico ricoperto spetti a questi ultimi sulla base di una previsione statutaria non esclude, di per sé, che il rimborso debba avvenire solo in presenza di adeguata giustificazione; mancando la quale, a fronte dell'eccepita carenza di giustificazione, gli amministratori devono dimostrare il diritto al rimborso (nel caso di specie: spese per spostamenti). Non risultando giustificati i rimborsi, le spese che la società ha sostenuto a tale titolo si considerano derivanti da illeciti gestori sia organizzativi sia, trattandosi di uscite, in concreto dissipativi.

Per i consiglieri non esecutivi vi è obbligo di adeguata informazione e azione, relativamente ai compiti che gravano anche su di essi, segnatamente la redazione del bilancio, in occasione della quale essi sono tenuti alla verifica di ogni aspetto della vita sociale influente sulle voci di bilancio, o emergente dalle verifiche che sono necessariamente prodromiche alla formazione del bilancio. Inoltre essi, in presenza di segnali di allarme, sono tenuti ad informarsi e ad agire secondo il migliore interesse della società, con l’uso degli strumenti gestori e di legge.

 

 

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Diritti di controllo del socio in concorrenza con la società partecipata
Il diritto di controllo comprende sia il diritto all’informazione in senso stretto, che si esercita attraverso la richiesta di notizie...

Il diritto di controllo comprende sia il diritto all'informazione in senso stretto, che si esercita attraverso la richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sia il diritto alla consultazione, che implica l'esame diretto della documentazione sociale, ossia dei libri sociali e dei "documenti relativi all'amministrazione", da intendersi in senso ampio con riferimento a tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale della società, con facoltà di estrarne copia. Al socio è rimessa la scelta in ordine alla modalità di accesso alle informazioni (richiesta di notizie o consultazione), nonché la decisione in merito all'ambito (tempo di riferimento, settori di attività, singoli affari o situazione complessiva) e al grado di approfondimento dell'istanza rivolta agli amministratori.

L'unico limite che il potere di controllo del socio incontra è quello connesso alla generale operatività del principio di buona fede e correttezza. Ciò significa che il socio non può esercitare i propri diritti di informazione e di ispezione con modalità vessatorie od emulative tali da recare inutilmente intralcio alla gestione sociale ovvero al fine di ostacolare l'attività della società o di danneggiarla. Il diritto di informazione del socio deve essere in ogni caso contemperato con le esigenze di riservatezza della società, tutte le volte in cui il socio richiedente si ponga in rapporto concorrenziale con la società medesima e il diritto di ispezione venga, quindi, esercitato in modo strumentale e per finalità estranee a quelle di controllo, avuto riguardo alla concreta posizione del socio medesimo. Pertanto è da escludere che il socio che esercita un'attività in concorrenza con la società partecipata possa avere accesso ad informazioni che gli consentano di operare sul mercato con vantaggio competitivo e che possano essere da lui utilizzate per scopi estranei al controllo, a vantaggio di terzi e con danno potenziale per la società.

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I presupposti per il sequestro conservativo in assenza di scritture contabili
Al fine di ottenere una tutela anticipata mediante il sequestro conservativo per la futura azione di responsabilità verso gli amministratori...

Al fine di ottenere una tutela anticipata mediante il sequestro conservativo per la futura azione di responsabilità verso gli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.f. per la continuazione dell'attività sociale nonostante la perdita integrale del patrimonio, il Curatore deve provare, quanto meno, che lo sbilancio fallimentare, in assenza di scritture contabili, sia stato determinato dalla condotta dell'amministratore verso cui l'azione è rivolta.

Il Curatore, per assolvere l'onere probatorio di cui sopra, deve provare la perdita patrimoniale attraverso un confronto dei patrimoni rettificati in ottica liquidatoria, previa detrazione dei costi ineludibili, per tutto il periodo individuato, ricostruzione che può essere fornita anche attraverso una relazione tecnica di parte i cui contenuti andranno, comunque, valutati alla luce del contraddittorio tra le parti.

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I limiti e i presupposti del diritto di ispezione e controllo del socio di una s.r.l.
Il diritto di ispezione e controllo del socio di una società a responsabilità limitata sull’operato dell’organo amministrativo, ex art. 2476,...

Il diritto di ispezione e controllo del socio di una società a responsabilità limitata sull’operato dell’organo amministrativo, ex art. 2476, secondo comma, c.c., è un diritto potestativo attribuito al socio indipendentemente dall’entità della sua partecipazione nella compagine sociale. La ratio è quella di permettere al socio un certo controllo dell’amministrazione sociale ed altresì offrirgli gli strumenti per poter consapevolmente esercitare i propri diritti amministrativi di socio. Tale diritto è quindi autonomo ed esercitabile in funzione di qualsivoglia prerogativa spettante al socio, senza che il socio richiedente sia tenuto ad esplicitare il fine per il quale egli intende esercitare il diritto di controllo e quindi senza che il socio sia onerato di dimostrarne la utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse, e tutelabile in via d’urgenza in riferimento alla esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali.

Il diritto di controllo del socio non amministratore si risolve in un diritto potestativo a tutela sia di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione ed attiene ad un diritto che inerisce allo stesso status socii. Ne consegue che l’esercizio del diritto di accesso, essendo manifestazione di un potere di controllo individuale e inerente alla qualifica di socio, anche nel caso in cui il socio sia comproprietario di una quota non compete esclusivamente al rappresentante comune, ma può essere riconosciuto anche al singolo comproprietario.

Le sole limitazioni all’esercizio del diritto siano da individuarsi nelle condotte contrarie a buona fede e correttezza, per cui il socio chiede l’accesso a documentazione non per fini strettamente informativi ma al solo scopo di ostacolare l’attività sociale, da ciò conseguendo che sulla società che intenda provare il carattere meramente emulativo dell’esercizio del diritto di accesso da parte del socio, grava un particolare onere probatorio. In particolare, mentre al socio, per ottenere tutela cautelare, è sufficiente fornire sommario fondamento alla deduzione dell’ostacolo o dell’impedimento frapposto della società all’esercizio di quel diritto, la società, invece, se vuole legittimamente insistere nel diniego, deve fornire elementi – quanto meno a livello di fumus boni iuris – a sostegno del dedotto comportamento abusivo del socio, trattandosi appunto di fatto che circoscrive od addirittura elide il diritto altrui.

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L’azione di responsabilità sociale e l’onere della prova
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

Nel caso di azione di revoca cautelare, le allegazioni devono essere idonee a comprovare l’esistenza di gravi irregolarità gestorie, foriere di un grave pregiudizio al patrimonio sociale (nella specie, la ricezione di somme in contanti senza l'emissione di regolare scontrino fiscale).

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