L’art. 2437-ter, sesto comma, c.c. consente al socio che intenda contestare la determinazione del valore delle partecipazioni operata dall’organo amministrativo ai fini dell’esercizio del diritto di recesso di adire l’autorità giudiziaria, chiedendo la nomina di un esperto. La norma presuppone dunque che l’organo amministrativo abbia riconosciuto una determinata delibera come potenzialmente idonea a determinare il recesso dei propri soci e abbia provveduto nelle forme di legge alla stima delle azioni di cui è titolare il socio recedente. Essa, tuttavia, deve ritenersi applicabile in via analogica all’ipotesi in cui l’organo amministrativo non abbia riconosciuto la legittimità del recesso del socio e provveduto alla stima delle azioni, poiché in tal caso il Tribunale può, ancorché in via incidentale e senza efficacia di giudicato, procedere ad una deliberazione sulla legittimità del recesso esercitato dal socio.
La fotografia gode della tutela del diritto d’autore quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, della legge n. 633/1941 quando presenta carattere creativo, presupposto che sussiste quando – indipendentemente dal “valore artistico” – la fotografia abbia un’impronta personale anche di gradiente minimo e non si limiti a riprodurre sic et simpliciter la realtà, nel senso che il fotografo non si sia limitato ad una rappresentazione oggettiva dello stato di luoghi, persone o oggetti, ma abbia trasmesso negli scatti la propria sensibilità e la propria personale interpretazione della realtà. L’impronta personale della fotografia a prova del carattere creativo deve trasparire da vari concreti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, la valorizzazione degli effetti, la scelta del soggetto e della sua espressione, di modo che l’aspetto creativo vada a prevalere sull’aspetto meramente tecnico. Il fatto che l’immagine abbia delle caratteristiche comuni ad altre fotografie che rappresentano il medesimo oggetto non appare dirimente per escludere il requisito della creatività, posto che quest’ultimo sussiste anche laddove l’impronta personale dell’autore sia anche solo minima.
Il carattere illecito dell’uso della fotografia non è escluso dalle finalità editoriali.
Il danno per uso non autorizzato di opera fotografica è liquidato ai sensi dell’art. 158 L.d.A. e può essere liquidato in via equitativa, col criterio del c.d. “prezzo del consenso”, ossia sulla base dell’importo che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all’attrice laddove avesse chiesto l’autorizzazione per l’utilizzazione della fotografia.
In caso di violazione del diritto d’autore su un’opera fotografica, l’avente diritto può richiedere il risarcimento del pregiudizio subito rispetto ai diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo all’autore e quello attinente al diritto morale d’autore.
La domanda di risarcimento del diritto morale d’autore ai sensi dell’art. 20 L.d.A., e in particolare quello relativo al diritto alla paternità dell’opera, non può essere risarcito se l’attore, soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, non allega specificamente il pregiudizio ai propri diritti conseguenti alla mancata menzione dell’autore dell’opera fotografica oggetto di lite.
Il soggetto verso il quale un terzo fa valere un credito solidale dal lato passivo, sia pure assoggettato ad accertamento giudiziale, è tenuto a condotta di buona fede rispetto al creditore (che può agire in vario modo per assicurarsi la soddisfazione sul suo patrimonio) ed è anche tenuto a condotta di buona fede rispetto ai condebitori solidali. Se è una società, ha anche il dovere, ricorrendo i presupposti di legge, di iscrivere in contabilità e nei bilanci adeguato fondo rischi a fronte della pretesa del terzo creditore comune. Infatti, il presupposto per una iscrizione a fondo rischi in ragione di un eventuale contenzioso sorge alla data di introduzione della lite e non già alla diversa e successiva data del deposito della relazione del CTU che tragga conclusioni in senso avverso alla posizione della società.
L'art. 2560 stabilisce la regola per cui l'acquirente di una azienda risponde verso il creditore in solido con il cedente, per i debiti dell'azienda ceduta. Tale regola è dettata dalla considerazione per la quale il cedente si spoglia a vantaggio dell'acquirente, proprio del compendio produttivo tramite il quale altrimenti trarrebbe gli introiti necessari a soddisfare il proprio creditore; e pertanto è inderogabile dalle parti. A tutela dell'affidamento dell'acquirente sta poi il presidio di cui al comma 2 ultima parte dell'articolo, che limita la sua responsabilità verso i creditori per fatti aziendali preesistenti ai debiti risultanti dalle scritture contabili. Si tratta di una regola aggiuntiva a tutela dell'acquirente di buona fede.
L'art. 2476, comma 7, c.c. può essere invocato qualora si prospetti nei confronti dell'organo gestorio di una società la commissione di fatti intenzionalmente lesivi suscettibili di cagionare danni direttamente al terzo. Tale fattispecie non richiede che la condotta degli amministratori costituisca illecito dannoso per il patrimonio della società. La diversa ipotesi dell'art. 2394 c.c. richiede invece che l'atto rimproverato agli amministratori sia gestionalmente scorretto e che abbia arrecato danno alla società cosicché la vittima, creditrice della società, ne abbia danno riflesso per non potersi soddisfare sul patrimonio di questa.
Incombe sulla persona giuridica che agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti d'autore l'onere di fornire la prova del titolo in virtù del quale tale persona giuridica sia abilitata ad azionare i propri diritti, che per definizione nascono dalla attività della persona fisica.
Al fine di ritenere sussistente il periculum in mora per la concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per la tutela dei diritti d'autore, è onere di chi agisce in giudizio allegare specificamente ciascun contenuto che si intende creativo e di cui si invoca la protezione.
La nullità della procura allegata al ricorso introduttivo, derivante dall'impossibilità di identificare il soggetto che l'aveva rilasciata, è sanabile tramite il deposito di una nuova procura che risulti essere stata rilasciata dal legale rappresentante del ricorrente.
La liceità della registrazione di un marchio in tesi confliggente con un marchio notorio va valutata ai sensi dell’art. 12, lett. d) e lett. e) del c.p.i. e tenendo conto della notorietà del marchio che ne accresce il carattere distintivo.
La violazione concorrenziale non ammette misure tipicamente industrialistiche (ordine di ritiro dal commercio, ordine di distruzione).
Ai sensi dell’art. 808 quater cpc, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto devoluta ad arbitrato irrituale una controversia relativa all'adempimento di scritture private aventi ad oggetto la regolazione tra i soci di finanziamenti erogati dagli stessi alla società (una s.r.l.)]
La natura contrattuale dell'arbitrato irrituale rende l'eccezione di compromesso una questione di proponibilità della domanda attinente al merito della controversia e non pone invece un tema di competenza.
Attraverso la previsione della clausola statutaria “simul stabut simul cadent”, alle dimissioni provenienti da ciascun componente del consiglio di amministratore viene attribuito l’ulteriore effetto di determinare la decadenza immediata dell’organo gestorio.
Si tratta di una clausola che viene accettata dall’amministratore al momento dell’assunzione della carica, essendo quindi, ciascun componente dell’organo amministrativo, consapevole della possibilità che l’intero consiglio venga a cessare prima della sua naturale scadenza a seguito della manifestazione della volontà di uno solo di suoi componenti, volontà che non richiede alcuna espressa motivazione.
La decadenza immediata dell’organo amministrativo conseguente alla legittima applicazione della clausola statutaria simul stabunt simul cadent non comporta, a favore del componente non dimissionario, alcun effetto indennitario o risarcitorio, dal momento che la previsione conforma specificamente il mandato gestorio assunto da ciascun membro del consiglio di amministrazione con l’accettazione della carica.
È onere dell’amministratore revocato quello di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione abusiva o in mala fede della clausola. Tale prova può essere offerta anche tramite presunzioni, che tuttavia devono essere tra loro gravi precise e concordanti e denotare l’esistenza un vero e proprio “procedimento” elusivo costituito dalla concatenazione concertata di atti negoziali e comportamenti riferibili a componenti di organi sociali diversi volti a convergere sull’unico scopo della realizzazione di un effetto equivalente alla revoca ingiustificata senza indennizzo dell’amministratore.
Tra gli elementi presuntivi di tale abusivo disegno viene individuata la rinnovazione da parte dell’assemblea dei soci dell’incarico a tutti gli altri membri del consiglio con esclusione del solo componente non dimissionario.
Lo strumento anticipato, pur non godendo di giudicato, fornisce all’imprenditore una copertura che gli permette di operare con (relativa) tranquillità anche durante i tempi dell’eventuale giudizio di merito, offrendogli copertura anche nei rapporti con i terzi, e così riducendo la dispersione di progetti ed energie imprenditoriali; e ciò anche senza e prima che egli abbia iniziato a subire ripercussioni concrete dell’avversaria doglianza.
Non vi è spazio per ravvisare un superamento della debolezza del segno nel mero fatto che vi siano stati sforzi pubblicitari, dal momento che, trattandosi di un marchio “giovane”, occorrerebbe conoscere se tali sforzi abbiano ottenuto un qualche effetto presso il pubblico, rafforzando il marchio. Basta dunque un distanziamento anche lieve per assicurare al segno posteriore la dignità della non contraffazione.
La misura della descrizione, con finalità di acquisizione probatoria, è prevista solo con riferimento ai diritti industriali e/o previsti dalla legge sul diritto di autore. Attesa la funzione probatoria, il fumus richiesto per la concessione della descrizione è dunque sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella sussistenza di un ragionevole sospetto di violazione o nella non pretestuosità della domanda, ma la concessione o comunque la conferma della misura non possono prescindere dalla verosimiglianza della titolarità, in capo a chi agisce, di un diritto industriale [nel caso di specie trattavasi di informazioni segrete ai sensi dell’art. 98 CPI e/o di una banca dati ex art. 2, n. 9, e 102 bis LdA].
Le misure di protezione ex art. 98, lett. c) cpi hanno il duplice scopo di impedire che coloro che detengono determinate informazioni (ad esempio dipendenti e collaboratori) le portino a conoscenza di terzi e che i terzi possano accedervi direttamente. A tal fine, l’imprenditore deve intervenire su più livelli, adottando misure che possono ricondursi a tre categorie: le misure di carattere fisico (quali l’utilizzo di archivi cartacei protetti da chiavi e accessibili solo ad alcuni dei dipendenti), le misure di carattere tecnologico (quali l’utilizzo di sistemi che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti, mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) e le misure di carattere organizzativo (quali ad esempio circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza o accordi di segretezza che consentano di rendere manifesta la volontà del titolare delle informazioni di mantenerle segrete). L’idoneità delle misure adottate deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori, tra i quali rilevano le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero di soggetti che vi abbiano accesso e la tipologia di accesso previsto all’informazione stessa.
Il criterio di originalità è soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative. Al contrario, il criterio de quo non è soddisfatto quando la costituzione della banca di dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa.
Non va considerata, al fine di valutare l’originalità della banca dati , la rilevanza del dato in quanto tale e nemmeno il fatto che la costituzione della banca di dati abbia richiesto, oltre alla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore (fattori rilevanti, invece, per la tutela della banca dati sui generis ex ar.t 102 LdA). Da ciò consegue che, qualora l'organizzazione dei dati si ispiri ed assolva a informative o gestionali, senza un apprezzabile gradiente di apporto intellettuale creativo, il carattere dell’originalità non sussiste.
Qualora si tratti di una banca dati di tipo dinamico, è nell’in sé della banca dati stessa che i contenuti si evolvano in continuazione, dal che non è possibile sostenere che le continue modifiche del contenuto dei dati attribuiscano all’investimento una portata qualificante e sostanziale, tale da far decorrere continuamente un nuovo termine quindicennale: seguendo tale impostazione, una tale tipologia di banca dati godrebbe di una tutela sui generis illimitata, e ciò si porrebbe in contrasto con la norma che, al contrario, precede che detta tutela sia accordata per un tempo determinato. Al fine di far decorrere un nuovo termine quindicennale, è dunque necessario un investimento di rilevante e sostanziale innovazione della banca dati, distinto dal mero aggiornamento dei dati contenuti nei listini prezzi.
La circostanza che il marchio di fatto non fosse stato menzionato nell’elenco dei beni del fallimento non consente di escludere che detto marchio, ancorché non identificato dal curatore al momento dell’inventario, facesse parte dell’attivo fallimentare, trattandosi di un bene immateriale e quindi di difficile individuazione, vieppiù tenendo conto del fatto che il segno era stato concesso in godimento ad un soggetto terzo e quindi non era immediatamente percepibile dagli organi della procedura, estranei all’organizzazione della società, in assenza di documenti contabili regolarmente tenuti.
Il titolo costitutivo dei diritti di marchio è l’uso del segno e non la creazione dello stesso.
Ai sensi dell’art 669-terdecies cpc, in sede di reclamo possono essere introdotte nuove circostanze solo se sopravvenute, e quindi verificatesi successivamente rispetto al provvedimento reclamato. La norma non legittima invece l’ampliamento, in sede di reclamo, del thema decidendum mediante allegazioni nuove e non proposte in prime cure.
L’art. 131 c.p.i. dispone che il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria, non solo di qualsiasi violazione imminente del suo diritto, ma anche del proseguimento o ripetizione delle violazioni in atto. Il periculum è quindi dato dall’attualità della condotta e dalla conseguente sussistenza di un pericolo imminente, dato dal protrarsi dell’utilizzo indebito del segno e dal conseguente incrementarsi dei danni, anche in termini di perdita di quote di mercato che sarebbe assolutamente difficile ristorare pienamente per equivalenti a mezzo di risarcimento all’esito del giudizio di merito.