Il titolare di un marchio europeo ha il diritto di vietare ai terzi di utilizzare nel commercio “come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi” un segno identico o simile al proprio, in maniera tale da creare un collegamento tra l’impresa ed il proprio segno distintivo e, quindi, confusione circa l’origine commerciale dei prodotti e servizi, come si legge nel considerando n. 13 del Regolamento UE n. 1001/2017.
La valutazione dell'attività inventiva ex art. 48 c.p.i. richiede che si individui l'anteriorità più prossima, e che, successivamente, si verifichi se il trovato in esame superi tale anteriorità per una soluzione che sia ovvia, o non sia ovvia, per l'esperto del ramo: solo nel secondo caso sussiste altezza inventiva. La anteriorità più prossima è quella che presenta la combinazione di caratteristiche più promettente come punto di partenza per uno sviluppo che conduca alla invenzione in esame. Ai sensi delle Linee Guida EPO, nella selezione della anteriorità più prossima la prima considerazione deve dirigersi alla somiglianza dello scopo o dell'effetto, rispetto all'invenzione. Nella pratica, in genere, tale anteriorità è quella che, oltre a corrispondere ad un uso similare, richiede il minimo di modificazioni strutturali e funzionali per approdare al trovato in esame. Le medesime linee guida prevedono poi che si individui il problema tecnico, che si ottiene esaminando le caratteristiche che differenziano la anteriorità più prossima dal trovato, identificando l’effetto tecnico derivante dalla diversità delle soluzioni, e così trovando il problema tecnico, ancora presente nella anteriorità, che con la nuova invenzione viene invece risolto.
La registrazione del marchio, non solo nel sistema normativo nazionale, ma anche secondo disciplina comunitaria, attribuisce alla privativa titolata la presunzione, seppure semplice, di validità, di modo che il Giudice non può rilevarne d’ufficio l’invalidità ovvero anche la decadenza, dovendo le questioni essere sollevate tempestivamente in giudizio dalla parte interessata. Consegue che certamente tutte le domande riconvenzionali, da valutarsi eventualmente anche in termini di mere eccezioni, inerenti all’affermata nullità, per difetto di novità o per registrazione in malafede, od inerenti all’eventuale uso decettivo, con conseguente eventuale decadenza, dei marchi attorei debbono considerarsi inammissibilmente tardive se non proposte con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Non può ritenersi decettivo ex art. 14 comma 2 lett. b) e 26 lett. b) c.p.i. l'uso di un marchio, il cui nome coincide con un vitigno, per un profumo, per i richiami all’uva e alla vite, poiché è comune che i profumi in commercio portino nomi di pura fantasia, eventualmente solo evocativi di luoghi, sentimenti, sostanze, ma sui quali il pubblico non fa riposare alcuna aspettativa relativamente all’intrinseco del prodotto, non risultando quindi idonei ad ingannare ma solo ad attrarre e creare una suggestione.
Al fine di ritenere nulla, per assenza di novità ex art. 12 lett. b) c.p.i., la registrazione di un marchio simile e/o identico a un nome a dominio altrui, è richiesto che il nome a dominio pregiudicante la registrazione sia usato con quale effettiva visibilità anteriormente alla registrazione, non bastando che esso sia stato registrato secondo la disciplina, contrattuale e privatistica, che regola la creazione di siti internet.
Il nome di un’uva usato per contraddistinguere un profumo costituisce marchio forte, in quanto estraneo all’area concettuale del prodotto “profumo”.
Ai fini della protezione accordata ai disegni o modelli non registrati ai sensi dell'art. 11 Reg. CE n. 6/2002,, la divulgazione all’interno di un solo Stato membro può essere sufficiente, purché sia fatta in modo tale che gli ambienti specializzati del settore all’interno dell’Unione europea possano venire a conoscenza di tale disegno o modello, anche grazie alla divulgazione a mezzo sito Internet.
La valutazione del carattere individuale deve tener conto anche del “margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello”. Questa regola impone in particolare di valorizzare gli elementi individualizzanti che il designer ha saputo introdurre nella forma alla luce dei vincoli di progettazione specifici al bene considerato, derivanti specie dalle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto e/o da eventuali prescrizioni legislative applicabili al medesimo, e incombe sul titolare del modello di fatto indicare gli elementi di tale disegno o modello che a suo avviso gli conferiscano carattere individuale.
La norma contenuta nell’art. 2598 n. 1 c.c. postula l’imitazione di un prodotto la cui forma abbia valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall’essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Dunque, l’imitazione rilevante non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e, cioè, idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.
I due illeciti costituiti l’uno dalla contraffazione del modello, l’altro dall’imitazione servile possono concorrere, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.
Per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, per le quali vige il regime di dematerializzazione delle azioni, la legittimazione all’esercizio di alcuni diritti sociali, tra i quali il diritto di recesso, deve essere attestata da una comunicazione dell’intermediario presso il quale le azioni sono depositate e ciò ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento di Banca d’Italia e Consob del 13 agosto 2018. La comunicazione dell’intermediario svolge da un lato la funzione di attestare la legittimazione del socio ad esercitare il diritto di recesso, dall’altro sostituisce il deposito del titolo delle azioni presso la sede sociale previsto dall'art. 2437-bis c.c. Pertanto, detta dichiarazione costituisce, come il deposito dei titoli presso la sede sociale, un adempimento ulteriore e successivo rispetto alla dichiarazione di recesso.
L'art. 49 del Provvedimento di Banca d’Italia e Consob del 13 agosto 2018, laddove prevede che l e comunicazioni sono effettuate "in tempo utile per l’esercizio del relativo diritto", contiene una clausola elastica poiché il precedente art. 43 del Provvedimento stesso si riferisce non solo alle dichiarazioni funzionali all’esercizio del diritto di recesso ma anche di altri diritti di socio (quali, ad esempio, il diritto di chiedere integrazioni all’ordine del giorno dell’assemblea o di presentare proposte di delibera ex art. 126-bis t.u.f.), dovendosi dunque determinare, di volta in volta, quale potrebbe essere il tempo utile all’esercizio del diritto in funzione del quale la dichiarazione è esercitata. È infatti chiaro che la dichiarazione attestante la legittimazione del socio a chiedere un’integrazione dell’ordine del giorno debba necessariamente intervenire prima dello svolgersi dell’assemblea, mentre la dichiarazione attestante la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso debba intervenire in tempo utile rispetto alla funzione svolta, data dalla sostituzione del vincolo di indisponibilità delle azioni di cui all’art. 2437-bis, comma 2, c.c. Trattandosi dunque, di un adempimento necessariamente successivo alla dichiarazione di recesso, ancorché funzionale all’esercizio del relativo diritto, l’invio della comunicazione non può essere assoggettato allo stesso termine della dichiarazione.
L’"amministratore di fatto" è colui che, seppur sprovvisto di apposita qualifica formale, pone in essere in modo continuativo e significativo atti che sono tipicamente inerenti alla qualifica, partecipando in particolare all'assunzione delle scelte strategiche e rilevanti, impartendo istruzioni agli amministratori di diritto e condizionando le scelte aziendali.
La prova della posizione di amministratore di fatto si concreta nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.
Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità", non esclude la legittima predicabilità dell'illecito concorrenziale anche quando l'atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (il c.d. terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo, cioè, concorrente del danneggiato), agisca, tuttavia, per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c.
L'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare soltanto quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto abusivo il voto favorevole del socio di maggioranza di società di capitali in stato di liquidazione alla delibera di ripianamento delle perdite mediante apporto di capitale (o riduzione del debito) senza revocare la liquidazione. Questo perché, permanendo in società (di capitali) in liquidazione, il socio può avere eventuali prospettive di percezioni all’esito della liquidazione, sia pure solo in caso di residui attivi, e solitamente senza recuperare il totale del valore di quota; mentre, in ogni caso, all’esito della liquidazione i patrimoni dei soci rimarrebbero esenti da aggressioni di terzi, stante lo schermo dato dalla soggettività sociale e dalla limitazione della responsabilità. Quindi, la permanenza in società in liquidazione può essere fonte di qualche beneficio, solitamente eventuale e modesto rispetto all’apporto, ma non di danno ulteriore; mentre la fuoriuscita dalla società di capitali in liquidazione non reca benefici, non essendo il patrimonio proprio del socio (che permanga nella società in stato di liquidazione) esposto a rischio. In sostanza, il sacrificio che il ripianamento delle perdite in sede liquidatoria impone ai soci è già in linea di principio sproporzionato rispetto ai benefici].
Non sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa ove la disciplina del divieto dell’assistenza finanziaria di cui all’art. 2358 cc sia richiamata semplicemente come norma imperativa che, ove violata, comporterebbe la nullità dei negozi collegati di finanziamento ed acquisto azionario, ma non ne viene pretesa l’applicazione a tutela dei diritti del socio ovvero degli interessi della società a mantenere integro il proprio capitale, nel contesto di un rapporto societario.
In presenza di un dissidio sostanziale tra soci di una società di persone sulla sussistenza della causa di scioglimento, il ricorso per la nomina di liquidatore ex art. 2275 c.c. non è ammissibile.
Non rilevano ai fini dell’affermazione della sussistenza di una causa di scioglimento la mera difficoltà economica della società né la presenza di addebiti gestori in quanto non costituiscono di per sé una causa di scioglimento, che richiede l'impossibilità assoluta e obiettiva di conseguire l'oggetto sociale.
La revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476, terzo comma, cod. civ, deve ritenersi ammissibile non solo se proposta quale tutela strumentale ad un’azione di responsabilità di natura risarcitoria ma anche in relazione ad un’azione meritale di revoca dell’amministratore. Nel primo caso la cautela assume una natura latu sensu conservativa poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno - per il quale è esercitabile il sequestro conservativo - ma piuttosto mira a prevenirne l’aggravamento, nel secondo caso assume una natura anticipatoria della revoca definitiva. In effetti, il termine “altresì”, contenuto nella disposizione normativa in esame, deve essere considerato ed intendersi come attributivo di un potere aggiuntivo del socio, svincolato rispetto alla proposizione della azione sociale di responsabilità, ovvero quello di proporre l’azione non solo cautelare ma anche di merito per la revoca dello stesso amministratore, non sussistendo quindi alcuna violazione dell’art. 2908 cod. civ.. Tale orientamento si ritiene possa essere ribadito anche con l’entrata in vigore del D. Lgs. N. 14/2019, che ha esteso anche alle s.r.l. la tutela prevista dall’art 2409 cod. civ. Si tratta di due tutele che possono considerarsi concorrenti, prevedendo regimi diversi quanto, ad esempio, a legittimazione (potendo, il rimedio di cui all’art. 2476 cod. civ. essere esercitato da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni) e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale, che, in senso al procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. può adottare provvedimenti di diversa natura. Deve peraltro osservarsi che l’amministratore provvisorio nominato dal Tribunale assolve un munus di durata provvisoria, laddove invece, nel caso di revoca cautelare, la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere maggiore stabilità.
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Nel caso di azione di revoca dell’amministratore, le allegazioni devono essere idonee a comprovare l’esistenza di gravi irregolarità gestorie, foriere di un grave pregiudizio al patrimonio sociale. Ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, parte attrice deve poi provare l’esistenza del danno lamentato, la sua quantificazione e la sua riconducibilità alla condotta dell’amministratore convenuto.