Poichè la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali si qualifica come responsabilità di natura extracontrattuale, spetta all'attore allegare e provare la condotta inadempiente e dannosa degli amministratori, oltre che la colpa o il dolo, il danno e il nesso di causalità con la condotta. Pertanto, è necessario che la parte attrice riporti un'allegazione "specifica", non essendo sufficiente invocare genericamente atti di mala gestio, riservandosi, nel corso del giudizio di documentare ulteriori condotte di tal genere.
Di per sé la cessione di un contratto di affitto di azienda non costituisce atto di mala gestio ove non sia dimostrato che tale atto abbia determinato una riduzione del patrimonio della società, tale da comportare la sua insufficienza per il soddisfacimento dei creditori anteriori.
Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di giudizio di cognizione piena di accertamento negativo del credito di cui al precetto: in tale giudizio mentre incombe sull’opposto la prova della esistenza, della estensione e portata del titolo esecutivo verso il soggetto esecutato (e qualora il titolo esecutivo non consenta l'esatta quantificazione del credito, incombe sul creditore opposto pure l'onere di fornire, in caso di contestazione, la prova della esattezza degli importi intimati), spetta invece all’esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto, che rende inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo.
Nell'ambito dell'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare, specificamente l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico. La curatela è quindi tenuta a provare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, ed altresì a dimostrare l'entità del danno stesso.
Con riferimento ai diritti del titolare del marchio d'impresa registrato, l’art. 20, lett. b) c.p.i. consente al titolare di vietare ai terzi di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, laddove tale segno sia idoneo, alle condizioni descritte dalla norma, a generare un rischio di confusione o associazione per il pubblico.
Il giudizio di confondibilità deve essere condotto in ragione delle caratteristiche visive, fonetiche e concettuali tra i marchi, tenendo conto che il paramento di valutazione è quello del consumatore medio del mercato di riferimento; consumatore o utente che, proprio in ragione della tipologia di prodotto contrassegnato, può avere maggiore o minore attenzione nell’acquisto o nell’approccio al prodotto medesimo, anche quando i prodotti siano destinati a soddisfare identici o analoghi bisogni. La particolare attenzione del consumatore o utente di riferimento bilancia, dunque, in termini di esclusione del rischio di confusione, l’elemento pertinente relativo alla identità o affinità dei prodotti contrassegnati, così come fa ritenere che lo stesso consumatore abbia sufficiente ricordo della differenza dei segni (se, come nel caso in esame, il mercato di riferimento è quello dei prodotti terapeutici, il consumatore medio, mediato dall’intervento del medico e del farmacista, deve considerarsi attento e consapevole delle differenze riportate, non essendo indotto in confusione circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti contrassegnati).
Con particolare riferimento ai marchi denominativi, la valutazione di interferenza dev’essere condotta in ragione della intera denominazione dei segni, non essendo di regola consentito dare prevalenza ad una parte soltanto degli stessi, salvo che detta parte possa reputarsi predominate, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, e tale da attrarre i consumatori ed utenti di riferimento quale espressione di distintività (nel caso di specie, si è escluso un rischio di confusione tra i marchi “Torvast” ed “Ezevast”, posto che al lemma comune “vast”, costituente in entrambi la parte finale, non può attribuirsi alcuna valenza distintiva predominante dei marchi sopra considerati).
L’art. 20 lett. c) c.p.i. consente al titolare del marchio registrato di vietare ai terzi di usare nell'attività economica un segno identico o simile, anche per contrassegnare prodotti non affini, se l’uso del segno, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio a detto carattere distintivo o a detta rinomanza. Benché, per l’integrazione nell’illecito in discussione, non sia necessario che la contraffazione sia “confusoria”, presupposto dalla fattispecie è, comunque, l’oggettiva identità o somiglianza tra i segni che consenta dal contraffattore di agganciarsi al carattere distintivo e alla rinomanza del marchio altrui, ottenendone indebito vantaggio o arrecando pregiudizio.
La morte del socio produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società e fa sorgere in capo agli eredi il diritto di ottenere dai soci superstiti la liquidazione della quota, ossia il diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, da determinarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (art. 2289 c.c.), ossia in base alla effettiva consistenza della società a tale data. Ne consegue che ai fini della liquidazione della quota si deve tener conto del patrimonio netto rettificato, in aumento o in diminuzione, in funzione delle differenze riscontrabili tra i valori correnti degli elementi dell’attivo e del passivo e i corrispondenti valori contabili.
In ipotesi di rettifiche in aumento degli elementi dell’attivo si deve tener conto degli effetti della fiscalità latente sulle rettifiche apportate. Infatti, se si prende a riferimento il valore del bene nel mercato, non si possono non considerare le passività fiscali che incidono sul valore di quel bene nel mercato, dal momento che nel mercato il valore monetario/economico effettivo ricavabile dal bene è quello che risulta al netto della imposizione fiscale. Ciò determina, pertanto, la necessità di stimare il carico fiscale sulle plusvalenze che emergono in sede di rideterminazione dei valori patrimoniali a valori correnti dei beni sociali. Detta necessità non si fonda su una prognosi circa la possibile/probabile vendita in futuro del bene da parte della società, ma entra in considerazione come un elemento per stabilire a una certa data il valore effettivo di mercato del bene.
Il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze che emergono in sede di rideterminazione dei valori patrimoniali a valori correnti, dato dalla c.d. fiscalità latente, va stimato, pur trattandosi di imposte differite e solo potenziali, secondo la normativa fiscale vigente (OIC 25, par. 23), e ai fini del loro ammontare si deve tenere conto anche di fattori contingenti come la previsione di aliquote agevolate.
Il passaggio di dipendenti da un’impresa ad un’altra non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., trattandosi di attività legittima espressione dei principi di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica, sanciti dagli artt. 35 e 41 della Cost.
Per configurarsi illecito ex art 2598 n. 3 cc deve invece sussistere uno storno di dipendenti attuato con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, ossia connotato da animus nocendi, posto in essere con modalità del tutto inconciliabili con i principi di correttezza professionale, desumibile da elementi oggettivi che facciano ritenere in capo all'autore il proponimento di arrecare un serio danno al grado di competitività dell’impresa stornata.
Considerando che la scissione non costituisce cessione a terzi in senso pieno e, in particolare, che i soggetti scaturiti dalla scissione rispondono solidalmente, nei limiti del patrimonio ricevuto, dei debiti della scissa non soddisfatti alla data della scissione (2506 quater c.c.), non può dirsi che la scissione da sola comporti automaticamente pregiudizio alle ragioni del creditore, che vede anzi moltiplicarsi il numero dei debitori. Se così fosse, poiché non esistono società senza debiti, ogni scissione sarebbe per ciò solo lesiva e revocabile.
Il creditore può dare prova anche presuntiva della cessione dell’azienda o di suo ramo, al fine di esercitare il credito nei confronti dell’impresa cessionaria.
Ai fini della sussistenza della responsabilità della cessionaria per i debiti della cedente è necessario che il debito sussistente in capo alla cedente sia anteriore rispetto al momento della cessione.
Costituisce titolo di responsabilità ex art. 2394 c.c. l'incasso in contatti del corrispettivo della vendita di un bene aziendale.
E' nulla la clausola arbitrale statutaria che non demanda la nomina degli arbitri a soggetti estranei alla società, in contrasto con il comma secondo dell’art. 34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e ciò anche nelle ipotesi in cui la lite societaria debba essere rimessa ad un procedimento di tipo irrituale. Trattasi di nullità rilevabile anche d'ufficio.
Il socio, che agisca ai sensi dell’art. 2476, 3° comma c.c. proponendo azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore, lamenta in nome proprio un danno subito dal patrimonio della società, mira alla reintegrazione del patrimonio sociale e non chiede il risarcimento dei danni da lui patiti, sicché si tratta di azione sociale proposta come sostituto processuale della società.
Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini della proposizione dell’azione di responsabilità, il momento in cui il socio che agisce ha acquistato tale qualità, purché l’abbia al momento della domanda.
Gli atti compiuti dal socio non possono avere ad oggetto il diritto sottostante in titolarità della società, sicché solo la transazione e la rinuncia provenienti dalla società nel rispetto dei quorum dettati dall’art. 2476, 5° comma c.c. costituiscono atto di disposizione del diritto sostanziale, con effetto preclusivo nei confronti di tutti i soggetti legittimati ad esercitare l’azione.
Il socio potrà al più rinunciare agli atti del giudizio, ma non disporre del diritto, tanto che il diritto di credito potrà comunque essere fatto valere dalla società.
Il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c. ha natura potestativa e ha la finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione, affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà, fra i quali, ad esempio, l’esperimento di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, il diritto di recesso e il diritto di voto.
Non si tratta quindi di un diritto esercitabile soltanto al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l’onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva è esercitata.
Nondimeno, il diritto previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c. non è privo di limitazioni, in quanto deve essere esercitato nei limiti della correttezza e degli obblighi collaborativi che devono connotare i rapporti sociali, cosicché deve essere contemperato con l’interesse della società al buon funzionamento dei suoi apparati amministrativi e alla tutela delle informazioni riservate.
Sotto il primo profilo, la società richiesta dell’ispezione deve essere messa in condizione dal socio di poter individuare la documentazione da mettere a disposizione, posto che una generica istanza comporterebbe la necessità di dover rintracciare documentazione così vasta ed imprecisata da sottrarre in modo improprio risorse alla normale gestione dell’impresa.
Sotto il secondo profilo, il ragionevole contemperamento degli interessi può giustificare l’oscuramento di certi dati o l’imposizione di determinate modalità di accesso da parte del giudicante in sede contenziosa, ad esempio esclusivamente mediante professionisti e con imposizione ai medesimi di un vincolo di segretezza e divieto di consegna dei documenti.
Anche la richiesta di notizie circa l'attività liquidatoria rientra nell'ambito del diritto previsto dall'art. 2476, secondo comma c.c., ed il fatto che il socio possa essere informato rispetto a taluni aspetti specifici della gestione non esclude il suo diritto ad ottenere una compiuta informazione rispetto all’intera attività svolta dal liquidatore.
Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, va osservato che esso risulta essere connaturato al diritto di ispezione riconosciuto al socio, posto che il protrarsi ingiustificato del diniego di accesso alla documentazione fa emergere il pericolo che ai soci possa essere irrimediabilmente impedito di contrastare con gli strumenti a loro disposizione l'eventuale mala gestio degli amministratori.
Nel ricorso d'urgenza per l' accesso ai documenti sociali il periculum in mora risiede nella necessità, per il socio non amministratore, di poter esercitare tempestivamente il proprio diritto di controllo sulla gestione sociale. Si tratta invero di un diritto non patrimoniale finalizzato anche ad evidenziare criticità nella gestione e ad esercitare tempestivamente le opportune reazioni, dal che discende che l’attesa del giudizio di merito potrebbe pregiudicare gravemente la posizione del socio e i suoi diritti, anche patrimoniali, derivanti dalla partecipazione alla società.
Non esclude l’urgenza la circostanza che il socio abbia chiesto solo dopo alcuni anni l’accesso a documentazione risalente, ben potendo il socio controllare l’operato dell’amministratore ad ampio spettro ed esaminare anche documentazione risalente di qualche anno, al fine di verificarne l’operato e di fare emergere eventuali irregolarità manifestatesi successivamente.