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Diritto di recesso del socio di s.p.a., (in)applicabilità transtipica dell’art. 2473 c.c. e modifica dell’oggetto sociale
Ove la fusione inversa determini, per i soci della società incorporata, la conseguenza di essere astretti a un oggetto sociale...

Ove la fusione inversa determini, per i soci della società incorporata, la conseguenza di essere astretti a un oggetto sociale diverso da quello della società cui partecipavano anteriormente alla fusione, si realizza una modifica della clausola dell’oggetto sociale; tale modifica va, dunque, valutata, ai fini del recesso, ai sensi dell’art. 2437, lett. a), c.c. Perché sia integrata la fattispecie ivi prevista, occorre che il mutamento della clausola relativa all’oggetto sociale comporti una modificazione “significativa” dello stesso. Tale deve intendersi una modificazione che incida in modo rilevante sul profilo di rischio dell’investitore, che – e questo è lo scopo della norma che ammette il recesso solo in caso di mutamento “significativo” – non può rimanere astretto a un nuovo oggetto sociale, il quale stravolga i presupposti sui quali egli ha operato le sue valutazioni di investimento. Al riguardo, non occorre che il nuovo oggetto sociale esponga la società e il socio ad un “depauperamento”, essendo sufficiente che alteri significativamente – ampliandolo, riducendolo o modificandolo – il rischio dell’investimento. Rileva, ai fini della norma, la modificazione dell’oggetto come tale, mentre non rileva la circostanza che alla modifica non sia (finora) seguito anche il mutamento in concreto dell’attività, dal momento che la modificazione apre comunque alla possibilità che la società svolga le nuove attività previste.

L’art. 2437, lett. d), c.c. si riferisce unicamente alla revoca da parte dell’assemblea dello stato di liquidazione inteso in senso tecnico giuridico ex art. 2484 c.c., quale accertato dagli amministratori, deliberato dall’assemblea o accertato giudizialmente, e non al mutamento dell’orientamento della maggioranza circa le scelte di proseguire o meno nell'attività sociale; tale orientamento, infatti, non assume rilevanza fino a che non si traduca in una delibera assembleare di scioglimento (2484, n. 6, c.c.) o in altre circostanze previste dallo statuto (art. 2484,  n. 7, c.c.).

Le ipotesi di recesso previste dall’art. 2497 quater c.c. sono dettate a tutela del socio della società assoggettata alla direzione e coordinamento e non si prestano a essere applicate al socio della società che esercita direzione e coordinamento.

In via generale, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., la delibera di scissione non produce i suoi effetti in termini di modificazioni sociali fino a che non sia eseguita, tanto è che l’art. 2503 c.c., richiamato per le scissioni dall’art. 2506 ter, ultimo comma, c.c., regola i casi in cui la delibera può essere immediatamente – o meno – “attuata” mediante l’atto (notarile). Ove la delibera di scissione dia diritto al recesso – come è per le s.r.l. –, esso comunque diviene inefficace se la delibera viene successivamente revocata. La revoca, dunque, opera non già come fattore di “modificazione” del regolamento sociale, ma come fattore di annullamento di una modificazione ancora tutta “da attuare”. Non può farsi equivalere, agli effetti del recesso, una delibera di revoca di una scissione non attuata a una delibera di scissione. È bensì evidente dall’ultimo comma dell’art. 2473 c.c. (e anche dell’art. 2437 bis, ultimo comma, c.c.) che il legislatore correla il diritto di recesso alla delibera di fusione o scissione e non alla sua esecuzione; ma è anche vero che la revoca della delibera può rendere addirittura inefficace il recesso già operato. Né, una volta che la delibera sia revocata oltre il termine nel quale essa renderebbe inefficace il recesso, essa diviene per ciò solo operativa: lo spazio fra delibera ed esecuzione della scissione (e lo stesso per la fusione) è proprio quello nel quale si esercitano i diritti di opposizione, con effetti anche preclusivi della esecuzione.

Quanto alla casistica determinante il diritto di recesso, il legislatore ha dettato due distinte e ben chiare discipline rispettivamente per le s.p.a. e le s.r.l. La ragione della distinzione delle due discipline risiede in una precisa scelta del legislatore, che con riferimento alle s.r.l. ha voluto, da un lato, semplificare la gestione e l’esercizio dell’impresa e, dall’altro, tutelare i soci di minoranza favorendo l’accessibilità al recesso come contropartita delle ampie facoltà attribuite al controllo da parte dei soci di maggioranza. In relazione, dunque, alla difformità delle fattispecie di recesso previste dagli artt. 2473 e 2437 c.c., non si tratta di riempire un vuoto normativo, né di valutare se una disciplina prevista per un tipo sociale possa applicarsi anche all’altro in ragione del fatto che esprime principi generali. Pertanto, nelle s.p.a. non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito alla fusione o scissione della società.

Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria; ciò, naturalmente, quando ne sussistano i presupposti. Il recesso, essendo immediatamente efficace, non dà alcun diritto al socio a continuare a partecipare alla vita sociale. Con il legittimo recesso, infatti, il socio non è più abilitato all’esercizio dei diritti sociali e conserva il diritto ad ottenere la liquidazione della sua quota o azione.

La determinazione dell’importo della liquidazione della quota cui ha diritto il socio che ha esercitato il diritto di recesso è riservata, per disposizione di legge, al regolamento negoziale: in tal senso è chiaro il disposto dell’art. 2437 ter c.c. nelle sue varie disposizioni, culminanti nella previsione – in caso di disaccordo fra socio e società sul valore della quota azionaria – di uno strumento giudiziale, non contenzioso, volto alla nomina di un esperto, il cui parere è aggredibile con causa contenziosa solo nei limiti dell’art. 1349 c.c. È da ritenere che questo regolamento normativo della materia, da un lato, risenta della oggettiva difficoltà di determinare il “valore di mercato” delle partecipazioni (si nota che lo stesso regime vale per le s.r.l., tipicamente società chiuse) e, dall’altro, miri a ridurre al massimo il contenzioso e i tempi di attesa del socio rispetto alla liquidazione della quota e insieme (e correlativamente) a deformalizzare le operazioni, rendendo accessibile all’esperto la documentazione occorrente senza limitazioni. Rispetto a un tale sistema è pertanto aliena la pretesa di ottenere la liquidazione secondo le regole del processo ordinario, caratterizzato da preclusioni e oneri probatori.

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Concorrenza sleale e sviamento di clientela
La pronuncia di incompetenza territoriale del tribunale adito in via cautelare la quale – sotto forma di mero obiter dictum...

La pronuncia di incompetenza territoriale del tribunale adito in via cautelare la quale – sotto forma di mero obiter dictum – rilevi anche l’insussistenza del periculum in mora, non preclude la riproposizione del medesimo ricorso di fronte al giudice indicato competente, anche ove non vengano dedotti elementi nuovi che incidano sul fumus boni iuris o sul periculum in mora, dovendosi considerare assorbente la questione di competenza territoriale e non risultando pertanto violato il principio del ne bis in idem.

Pone in essere condotte contraria alla correttezza professionale ed idonee a sviare la clientela il prestatore d’opera che, a seguito della risoluzione del relativo contratto precedentemente sottoscritto con la società committente, contatti i clienti di quest’ultima qualificandosi come futuro titolare della stessa perché in procinto di fallire.

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Corporazione dei piloti: norme applicabili e responsabilità degli amministratori
La Corporazione dei Piloti, ente marcatamente mutualistico, è qualificabile come cooperativa regolata da norme speciali ed assoggettabile alla disciplina dell’art....

La Corporazione dei Piloti, ente marcatamente mutualistico, è qualificabile come cooperativa regolata da norme speciali ed assoggettabile alla disciplina dell’art. 2520 c.c. e dunque delle società per azioni ex art. 2519 c.c. in quanto compatibili. La Corporazione deve infatti agire secondo criteri di economicità e operando scelte che in senso lato devono dirsi imprenditoriali, anche se lo scopo di essa, verso gli associati, non è la distribuzione di utile ma la ripartizione del sopravanzo di gestione del servizio. Ove anche i mezzi siano in tutto o in parte in comproprietà fra i piloti, resta il fatto che la Corporazione, per operare, gestisce necessariamente un patrimonio con criteri di economicità, come mostra lo stesso fatto che essa deve sostenere anche le spese non predeterminate ma “necessarie al buon funzionamento…” il che implica scelte gestorie avvicinabili alla business judgement rule. Lo stesso art. 114 reg. cod. nav. che tratta della “amministrazione della corporazione”, e i successivi che trattano del rendiconto, confermano che la Corporazione dispone di, e gestisce, un proprio patrimonio, da utilizzare per le spese e distributore in forma di quota ai componenti. Sotto la specie della disciplina societaria, dunque, l’azione del socio che lamenta l’illecito gestorio come fonte di danno a sé medesimo si inquadra nella fattispecie di cui all’art. 2395 c.c.: tale ipotesi richiede che dall’illecito lamentato scaturisca un danno diretto all’attore.

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Contraffazione del marchio di una catena di supermercati e concorrenza sleale
La concorrenza sleale per appropriazione di pregi, che richiede un comportamento attivo e specifico, ricorre quando un imprenditore, in forme...

La concorrenza sleale per appropriazione di pregi, che richiede un comportamento attivo e specifico, ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente. [nel caso di specie viene riconosciuta solo un'ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile del segno, ai sensi dell’art.2598 n. 1 c.c., considerata la sussistenza del rapporto concorrenziale tra le due imprese]

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Compenso degli amministratori
L’amministratore di società, con l’accettazione della carica, di regola acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione...

L’amministratore di società, con l’accettazione della carica, di regola acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Tale diritto è comunque disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, o da cui risulti la gratuità dell’incarico, posto che il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l’art. 36 cost., né l’art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c. La gratuità dell’incarico discendente dallo statuto non deve essere necessariamente espressa, ma va comunque desunta dalle clausole statutarie in modo univoco, non essendo a ciò sufficiente il mero silenzio.

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Dimissioni del componente del consiglio di amministrazione
L’art. 2385 c.c. prescrive che l’amministratore uscente debba comunicare per iscritto le proprie dimissioni al CdA e prevede che le...

L’art. 2385 c.c. prescrive che l’amministratore uscente debba comunicare per iscritto le proprie dimissioni al CdA e prevede che le dimissioni operino immediatamente solo se lasciano intatta la maggioranza del consiglio. La comunicazione scritta non è surrogabile, per la produzione dell’effetto, da notizia informale; è validamente sostituita solo da PEC, in ragione del regime speciale di questa. In seguito alle dimissioni, spetta agli amministratori adoperarsi perché vengano correttamente trasmesse le consegne; in particolare, è loro dovere segnalare affari pendenti e urgenze da coprire.

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Intestazione fiduciaria: prova per presunzione ed esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di retrocessione delle quote
Il patto fiduciario con il quale il soggetto cessionario di quote sociali convenga con il cedente, fra l’altro, l’impegno a...

Il patto fiduciario con il quale il soggetto cessionario di quote sociali convenga con il cedente, fra l’altro, l’impegno a reintestare le quote a favore del fiduciante, realizza una interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (diversamente dal caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, e a ritrasferirgliele ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. Tale patto non produce effetto nei confronti della società e dei soci; pertanto, nel giudizio mirante a ottenere l’esecuzione per sentenza dei patti, o una pronuncia sulla validità della cessione, la società delle cui quote si discute non ha legittimazione passiva.

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Sfruttamento illecito dell’immagine altrui per finalità commerciali e pubblicitarie
In virtù del principio del consenso, accolto dal nostro ordinamento e sancito all’art. 96 L. 633 del 1941, per riprodurre,...

In virtù del principio del consenso, accolto dal nostro ordinamento e sancito all'art. 96 L. 633 del 1941, per riprodurre, esporre o mettere in commercio l’immagine di una persona è sempre necessario ottenerne il previo consenso. Lo sfruttamento dell’immagine altrui senza il consenso del soggetto rappresentato è ammesso solo in casi tassativamente indicati dall'art. 97 L. 633 del 1941, ossia quando si accompagni ad un’esigenza pubblica di informazione, se giustificata da notorietà o dall’ufficio pubblico coperti, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici o didattici e non invece per finalità di lucro.
Al di fuori delle ipotesi scriminanti- che vanno interpretate in senso restrittivo, in quanto hanno carattere derogatorio rispetto al diritto all’immagine che è diritto inviolabile della persona e protetto costituzionalmente- deve ritenersi pertanto fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, quale somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per acconsentire alla pubblicazione della propria immagine e del danno non patrimoniale.

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Delibera dell’organo gestorio che riconosce al socio un diritto di recesso inesistente
Nelle società di capitali il recesso del socio, salve specifiche previsioni statutarie, è atto unilaterale recettizio dall’efficacia immediata. Stante l’eccezionalità...

Nelle società di capitali il recesso del socio, salve specifiche previsioni statutarie, è atto unilaterale recettizio dall’efficacia immediata. Stante l’eccezionalità dell’istituto, i casi in cui è ammesso sono di stretta interpretazione: se non rientra nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, la dichiarazione di recesso resta inoperante. Quando lo statuto attribuisce all’organo gestorio il potere di riconoscere discrezionalmente al socio il recesso, la natura discrezionale di tale potere è tale da non essere neppure surrogabile dal giudice. Di contro, quando un tale potere non sia specificamente attribuito all’organo gestorio, e in più neppure gli venga attribuito un potere di verifica, la rigidità del regime del recesso comporta che l’organo gestorio, rispetto al recesso operato dal socio, non ha ruolo alcuno. Le sue deliberazioni, quando riconoscano al socio un diritto di recesso inesistente, non soggiacciono neppure al regime delle impugnazioni (art. 2388 c.c.) posto a tutela della società e dei soci, che ove non attivato permette la conservazione di decisioni anche contrarie a legge o statuto, poiché restano tout court prive di efficacia e inoperanti.

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Liquidazione coatta amministrativa e cessione d’azienda (Veneto Banca – Intesa Sanpaolo): inapplicabilità dell’art. 2560 c.c.
Il contratto di cessione tra Veneto Banca s.p.a. e Intesa San Paolo S.p.a., opponibile anche ai terzi in conformità alla...

Il contratto di cessione tra Veneto Banca s.p.a. e Intesa San Paolo S.p.a., opponibile anche ai terzi in conformità alla previsione dell’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, esclude dal perimetro della cessione, tra l'altro, il contenzioso instaurato successivamente alla cessione per fatti pregressi.

La legittimazione passiva di Intesa San Paolo per tali contenziosi non può neppure derivarsi dall'applicazione dell'art. 2560 c.c., essendo quest'ultima norma infatti incompatibile con la disciplina del d.l. 25 giugno 2017, n. 99, nella parte in cui delimita – agli artt. 2, co. 1, lett. c) e 3, co. 1 – l’esatto perimetro dei beni, diritti, rapporti giuridici, attività e passività oggetto di cessione. L’art. 2560 c.c., infatti, è dettato solo per l’ipotesi di cessione volontaria di azienda, valendo nell’ambito delle procedure concorsuali la regola opposta. La limitazione della responsabilità del cessionario ai soli debiti oggetto della cessione ivi prevista è conforme ai principi in tema di vendite coattive nelle procedure concorsuali. La ratio sottostante alla previsione dell’esclusione della responsabilità del cessionario per i debiti del cedente (c.d. effetto purgativo delle vendite) riposa nell’intento di incentivare la vendita di aziende o di rami di aziende di società fallite, che sarebbe invece pregiudicato a fronte del possibile rischio per l’acquirente di dover rispondere di debiti verosimilmente superiori all’attivo.

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Onere della prova nell’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore
Nel contesto di un’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. e in applicazione dei principi...

Nel contesto di un'azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. e in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, compete al fallimento semplicemente allegare in modo compiuto i fatti distrattivi imputati all’amministratore, costituenti l’inadempimento dell’obbligo gestorio relativo alla conservazione del patrimonio sociale in ragione dell’impiego del patrimonio medesimo nel perseguimento dei fini sociali, nonché allegare e provare il danno derivante dagli stessi ed il nesso causale tra condotta inadempiente e danno medesimo. Incombe sull’amministratore convenuto la prova ex art. 1218 c.c. di avere adempiuto esattamente e correttamente ai propri obblighi gestori.

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Natura della responsabilità del direttore generale e documentazione utilizzabile ai fini della decisione
L’azione di responsabilità promossa nei confronti del direttore generale è di natura contrattuale ed è assoggettata alla stessa disciplina in...

L'azione di responsabilità promossa nei confronti del direttore generale è di natura contrattuale ed è assoggettata alla stessa disciplina in tema di onere di allegazione e ripartizione degli oneri probatori di quella esercitabile nei confronti degli amministratori, di talché la società ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sul direttore generale, come sugli amministratori e sindaci, l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. In particolare, per quanto concerne la ripartizione dell’onere probatorio tra società e amministratori, nel caso in cui la responsabilità dedotta dalla società si riferisca ad atti gestori per i quali si alleghi il mancato rispetto del canone di diligenza, parte attrice è tenuta a: (i) dimostrare che la condotta contestata integri l’inadempimento denunciato e possa pertanto essere qualificata come irrazionale o del tutto avventata; (ii) specificare in base a quali elementi si addivenga a tali conclusioni, precisando quali obblighi di diligenza si intendano violati; (iii) provare che tale condotta abbia arrecato un danno alla società, la cui quantificazione compete anch’essa a parte attrice. Una volta che tale prova è stata acquisita al processo, compete all'amministratore evocato in giudizio allegare e provare gli ulteriori fatti – consistenti in cautele, informazioni, verifiche – che sono idonei ad escludere (o attenuare) la sua responsabilità.

Al direttore generale, oltre a funzioni esecutive di alto livello, possono essere attribuiti in ragione delle particolari competenze tecniche e doti professionali, poteri di iniziativa che gli consentono di incidere sulla determinazione delle strategie aziendali, potendo essergli conferita anche una formale ‘‘posizione di autonomia decisionale’’, analoga a quella di un amministratore delegato. Inoltre il direttore generale deve poter disattendere quelle istruzioni degli amministratori la cui esecuzione, a suo giudizio, cagionerebbe (alla società , ai creditori sociali, ai singoli soci o terzi) danni dei quali sarebbe chiamato a rispondere.

L’autorizzazione dell’assemblea alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall’art. 2393 c.c. e operante anche per l’azione promossa nei confronti dei direttori generali, in forza del rinvio di cui all’art. 2396 c.c., costituisce una condizione di procedibilità dell’azione, la cui esistenza va verificata d’ufficio dal giudice; è sufficiente, peraltro, che tale autorizzazione sussista nel momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.

Secondo un orientamento consolidato, alla luce del valore informatore del contraddittorio, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione [nella specie il Tribunale ha ritenuto che la consulenza tecnica dovesse essere redatta tenendo conto dei soli documenti espressamente richiamati nel corpo degli atti difensivi e purché si trattasse di documenti riferiti a condotte specificamente allegate].

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