Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell’interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato, quando l’istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare.
Anche quanto alla domanda proposta ex art. 2476, comma 2 c.c. e, dunque, al diritto del socio di controllo della documentazione sociale, va rilevato che con il fallimento della società la verifica della documentazione contabile della società fallita, al pari dell’esercizio della azione di responsabilità, sono demandati al curatore e non residua tale esercizio in capo al socio, in difetto di una gestione della società da controllare e in difetto della legittimazione ad esercitare l’azione sociale di responsabilità.
Nel caso in cui, a seguito di ricorso ex art 700 c.p.c. sia pronunciata condanna di immediata consegna a favore del ricorrente di documentazione e il resistenti non ottemperi, il Tribunale, in sede di ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c., può autorizzare il ricorrente a farsi assistere dall’Ufficiale Giudiziario, eventualmente coadiuvato dalla Forza Pubblica, nelle operazioni di ritiro della documentazione presso il domicilio del resistente. Inoltre, sussistendone i presupposti, tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta e degli altri presupposti di legge, l’obbligato può essere condannato al pagamento di una astreinte ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’obbligo di consegna di cui alla condanna [nel caso di specie il resistente, ex amministratore di una società è stato condannato alla consegna immediata della documentazione bancaria e sociale verosimilmente ubicata presso il suo domicilio, circostanza mai negata in giudizio dal ricorrente]
Qualora il socio ricorrente ex art. 2476, secondo comma, c.c. che non partecipa all’amministrazione sia anche concorrente della società, e lo svolgimento di attività concorrenziale sia sostanzialmente pacifico e attuale, la limitazione del diritto di accesso alla documentazione sociale deve essere configurata in termini più stringenti, circoscrivendo l’accesso a quei soli documenti rispetto ai quali il reclamante dimostri uno specifico proprio interesse alla consultazione e nelle modalità più idonee ad evitare ulteriori momenti di conflitto, dovendosi realizzare un contemperamento tra il diritto del socio ad essere informato e le esigenze della società meritevoli di tutela (anche in termini di riservatezza), alla stregua del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di società. Ne consegue che i soci non possono esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti, essendo illegittimi i comportamenti del socio rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi e potendo l’amministratore negare l’accesso o adottare misure di protezione dei dati sensibili.
Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, disciplinato dall’art. 2476, co.2, c.c., si sostanzia nel diritto potestativo di accedere a tutti i libri sociali (compresi quelli facoltativi) e ai documenti relativi alla gestione societaria (inclusi i documenti fiscali e contabili, i contratti, gli atti giudiziari e amministrativi, le fatture, gli estratti conto), anche tramite professionisti di sua fiducia, con il solo limite del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Il diritto di consultazione del socio di S.r.l. ricomprende la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati e si estende a qualsiasi documento riferibile alla società, senza che possa essere opposto alcun segreto, dovere di riservatezza o di motivazione, poiché il socio, non essendo un terzo, non è tenuto a indicare le finalità, né a identificare analiticamente la documentazione che intende consultare.
La funzione dei diritti di informazione e di ispezione viene tradizionalmente individuata in quella di permettere al socio un certo controllo sull’amministrazione sociale, e di consentirgli l’esercizio cosciente del diritto di voto e di tutti i diritti che derivano dalla sua condizione; sotto quest’ultimo profilo, l’interesse del socio può derivare anche dalla necessità di valutare se alienare, e a quali condizioni, la propria partecipazione, ovvero se esercitare, o meno, il diritto di opzione in sede di aumento del capitale.
In tema di individuazione dell’estensione e dei limiti del diritto d’informazione del socio che non esercita attività di gestione e amministrazione della società, genericamente descritto dall’art. 2476, co. II, c.c., come diritto ad avere “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”, ferme restando le differenze tra il diritto citato ed il diritto di ispezione e di consultazione dei libri sociali e dei documenti degli amministratori per il fatto di realizzare, il primo, una forma di controllo indiretto sull’attività di gestione ed il secondo, una forma di controllo diretto, l’effettiva estensione del diritto d’informazione del socio, in presenza del generico tenore letterale della norma, va accertata in base alle circostanze del singolo caso concreto, effettuando un giudizio di bilanciamento tra l’interesse del singolo socio ad esercitare l’attività di controllo diffuso sull’attività gestionale – anche alla luce della riforma introdotta con il nuovo Codice della Crisi – e l’interesse generale della società.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto del socio ad ottenere informazioni riguardanti le forniture dei prodotti avvenute tramite operazioni cd. “intercompany”, consentendogli di ottenere tutti i dati a disposizione della società al fine di poter analizzare le politiche di prezzo delle forniture infragruppo nonché la loro sostenibilità.]
Il diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società previsto dall’art. 2476, II co., c.c., è funzionale all’esercizio del più generale potere di controllo diffuso riconosciuto al socio non amministratore ed involge la consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società nonché la facoltà del socio di estrarre copia degli stessi (sia pure a proprie spese).
Il diritto di controllo dei soci non amministratori va qualificato, invero, come diritto potestativo ed incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento.
Pertanto, l’ingiustificato e perdurante impedimento frapposto all’accesso alla documentazione sociale integra la sussistenza del periculum in mora necessario per l’adozione del provvedimento di urgenza richiesto dal socio ex art. 700 c.p.c., atteso che l’esigenza di controllo di quest’ultimo rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali verrebbe inevitabilmente frustrata a causa dell’attesa dei tempi del giudizio ordinario, con conseguente pregiudizio degli interessi del ricorrente derivante in via immediata dalle errate condotte gestorie della società.
Il diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri contabili presuppone la qualità di socio in capo al richiedente. Di conseguenza, in caso di liquidazione, il sequestro giudiziario della documentazione societaria non può essere disposto in favore di chi, pur assumendo la qualità di erede del socio, non dimostri di essere titolare di un diritto attuale alla quota di liquidazione.
In caso di eccezione di incompetenza non opposta sollevata tempestivamente nel corso di un procedimento cautelare ante causam, il Tribunale, secondo il dettato dell'art. 669 septies c.p.c., prima locuzione, provvede con ordinanza e statuisce sulle spese anche nel caso in cui la fondatezza dell'eccezione di incompetenza sia riconosciuta dallo stesso ricorrente. Infatti, il tenore letterale di tale ultima disposizione appare incompatibile rispetto alla applicazione analogica nei procedimenti cautelari della c.d. translatio iudicis, disciplinata dall’art. 38, comma 2, c.p.c. prescrizione quest’ultima che, a sua volta, sembra limitare il meccanismo della riassunzione ai soli giudizi di merito, utilizzando la locuzione “causa”.
Il potere di controllo analogo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative [esercitabile dagli Enti Locali ex art. 2 D.lgs. 175/2016 (cd Legge Madia)] sussiste se e nella misura in cui è riconosciuto e conformato dalla legge, da statuti o da patti parasociali, con le modalità previste da queste stesse fonti normative. Il diritto di accesso ai documenti è da mettere in relazione diretta non all'esercizio del controllo analogo, bensì al distinto diritto di informazione, il quale è sì riconosciuto in funzione del controllo analogo, ma ha un ambito più esteso. Infatti, da un punto di vista logico, l'informazione deve consentire anche di discernere quali atti attengono a scelte strategiche o a decisioni significative e quali atti non hanno attinenza a esse, il che implica la conoscenza degli uni e degli altri.
I poteri ispettivi di cui all’art. 2476 c.c. sono diretti ad assicurare al socio che non partecipi all’amministrazione un adeguato controllo in relazione alla gestione della società, controllo che può essere esercitato sino a quando la stessa esista, senza che sia, dunque, ravvisabile alcun ostacolo nel fatto che quest’ultima sia in fase di scioglimento e di liquidazione. Pertanto, anche attesa l’applicabilità delle norme relative alla responsabilità dell’organo amministrativo ai liquidatori (art. 2489 c.c.), non pare potersi revocare in dubbio che il socio possa esercitare il suo potere ispettivo, onde verificare la gestione della società, anche durante la fase di liquidazione.
L’art. 2476, co. II, c.c. attribuisce un vero e proprio diritto potestativo del socio di accesso a tutti i documenti relativi all'amministrazione della società, limitato soltanto dal rispetto dei principi di correttezza (ex art. 1176 c.c.) e buona fede (ex art. 1375 c.c.). Quanto all’estensione della facoltà di accesso alla documentazione sociale, il potere di controllo della gestione sociale è attribuito al socio non amministratore dall’art. 2476 comma II c.c. mediante il riconoscimento del diritto potestativo ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e del diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione, ivi compresa la documentazione contrattuale, trattandosi di un potere di controllo non solo sull’andamento generale della gestione sociale ma anche su singoli affari.
Il diritto di accesso si estende, quindi, a tutta la documentazione contrattuale, anche eventualmente a quella contenuta nella corrispondenza che l’amministratore ha l’obbligo di conservare pure al solo fine di consentire ai soci la verifica della correttezza della sua gestione, ma non può spingersi a ricomprendere la pretesa della formazione di appositi documenti di rendiconto nell’ipotesi della mancata conservazione dei documenti relativi a singoli affari o della loro mancata e incompleta contabilizzazione. Il diritto del socio di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2, c.c. è un diritto esercitabile senza che lo stesso sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse ed è tutelabile in via d’urgenza con riferimento all’esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali.
Al fine dell'accoglimento in sede cautelare dell'esercizio del diritto di controllo il socio non può limitarsi ad allegare che il ritardo lede il diritto di controllo e l’esercizio dei poteri di socio e che il danno, una volta verificatosi, sarebbe irreparabile, perchè per verificare il carattere imminente e irreparabile della lesione, occorre che la situazione pregiudicata sia individuata con relativa concretezza, essendo certo possibili pregiudizi non imminenti e risarcibili.
L’art. 2476, co. 2, c.c. riconosce al socio non amministratore un diritto soggettivo pieno e incondizionato di accesso alla documentazione sociale, esercitabile in ogni momento dell’esercizio e con riferimento alla più ampia gamma di informazioni, relative tanto alla gestione passata quanto a quella futura. Tale diritto può essere esercitato anche tramite un professionista di fiducia, senza che il socio sia tenuto a dimostrarne l’utilità rispetto a un interesse specifico. Tuttavia, l’esercizio del potere di controllo incontra un limite nei principi di buona fede e correttezza, con la conseguenza che devono ritenersi illegittime le condotte ostruzionistiche o comunque dirette a turbare l’attività gestoria attraverso richieste di informazioni non effettivamente necessarie.