In tema di inadempimento - e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento - dell'ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2 c.c., trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova, secondo cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Perché possa sorgere l'onere di prova gravante sul debitore sul suo esatto adempimento è prima di tutto necessario che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso il precetto intimato dal socio per il pagamento della penale ex art. 614-bis c.p.c., ritenuta dal socio maturata per il ritardo nell'ostensione della documentazione societaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il socio non aveva assolto all’onere di allegazione, non avendo indicato quali documenti, tra quelli elencati nell'ordinanza cautelare, non fossero stati messi a sua disposizione dalla società.]
In difetto di un'ostensione spontanea della documentazione sociale da parte dell’amministratore della società, il socio è tenuto a ottenere un provvedimento giudiziale che gli consenta l'ispezione della stessa, non potendo arbitrariamente e indebitamente consultare i documenti della società.
È ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza che dichiara la cessazione della materia del contendere e che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente nel caso in cui questo sia volto a censurare non la mera liquidazione delle spese, bensì la valutazione di soccombenza formulata all’esito del giudizio sulla fondatezza della domanda proposta. Sussiste l’interesse della società a proporre il reclamo avverso l'ordinanza di cessazione della materia del contendere qualora sia stata pronunciata nei suoi confronti la condanna alle spese.
Nel caso di azione proposta ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., qualora venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite sulla base di una valutazione complessiva degli elementi emersi nel giudizio. Tra questi rilevano, in particolare, la mancata contestazione del diritto del socio a consultare la documentazione sociale, la tempestiva adozione di misure volte a consentire tale consultazione e l’elevato livello di conflittualità tra le parti.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Si tratta di un diritto potestativo di controllo, esercitabile senza che il socio sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto al soddisfacimento di un suo specifico interesse alla conoscenza di determinati documenti o di informazioni a cui si voglia accedere. Il ritardo nel permettere l'esercizio del diritto di accesso determina la lesione della facoltà di controllo riconosciuta al socio, da sanarsi con provvedimento immediato.
Il diritto di controllo si realizza mediante la richiesta agli amministratori di informazioni relative all'andamento della gestione sociale ed attraverso la consultazione dei libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione che contenga dati utili in ordine all'amministrazione sociale. Gli unici limiti opponibili all’esercizio di tale facoltà sono quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede e dalle esigenze di tutela della società medesima.
Contrarie ai principi di buona fede sono la richiesta di informazioni per fini antisociali e la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale. Tra le esigenze di tutela della società rientrano la salvaguardia dei dati e del know-how aziendale e la prevenzione di un uso strumentale del diritto d'ispezione da parte del socio, non indirizzato a fini di controllo individuale, quanto piuttosto a scopi concorrenziali.
La presentazione di una denuncia ex art. 2408 c.c. non fa venir meno l'interesse all'istanza di accesso documentale.
Il diritto di controllo del socio non amministratore di società a responsabilità limitata, previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c., ha natura di diritto potestativo esercitabile in ogni momento, anche nella fase di liquidazione, in funzione di qualsiasi prerogativa spettante al socio, senza bisogno che venga dichiarato il fine a cui il controllo è diretto; in tal modo, il socio è messo nelle condizioni di potersi determinare con cognizione di causa in merito al successivo esercizio di altri diritti sociali e facoltà a lui spettanti, come il diritto di voto e di recesso, o anche eventualmente all’esperimento di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o di tutelarsi rispetto agli abusi della maggioranza.
Il diritto di controllo comprende sia la facoltà di ottenere in ogni momento notizie sullo svolgimento degli affari sociali sia il potere di consultare direttamente o avvalendosi di professionisti di fiducia non solo i libri obbligatori come il libro giornale, il libro degli inventari, il registro IVA, i libri delle decisioni dei soci, i libri degli amministratori, ma anche in generale e senza limiti tutta la documentazione relativa all’amministrazione ivi compresa la corrispondenza, le fatture, la documentazione bancaria, i contratti, gli atti giudiziari; al diritto di consultazione è associato il diritto di estrarre copia a proprie spese.
Il diritto di controllo trova il proprio limite nel rispetto del canone di buona fede oggettiva e nel divieto di abuso del diritto: è illegittimo l'esercizio del diritto di consultazione rivolto a fini diversi da quelli strettamente informativi, ovvero finalizzato a ingerenze nell'attività gestoria con intento di turbativa o a osteggiare l'attività sociale. Allo stesso modo, è contraria a buona fede la richiesta di informazioni per fini antisociali, così come è abusiva la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale.
In sede di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. finalizzata all’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 comma 2 c.c., il periculum in mora sussiste per il solo fatto dell'ingiustificato protrarsi della situazione di impossibilità di accesso alla documentazione sociale, poiché il ritardo lede di per sé il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi, sia endosocietari sia giudiziari.
In tema di vantaggi compensativi nell'ambito di gruppi societari, l'appartenenza della società a un gruppo non è di per sé sufficiente a giustificare operazioni che ledano il patrimonio dell'ente a vantaggio di altre società del gruppo. Grava sull'amministratore l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti connessi al vantaggio complessivo del gruppo e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta; in difetto, non possono considerarsi compensabili i pregiudizi che comportino il venir meno della liquidità necessaria alla sopravvivenza della società.
Il diritto informativo e di controllo sulla gestione del socio non amministratore di S.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c., pur avendo natura potestativa, non può essere esercitato in violazione dei principi di correttezza e buona fede, i quali ne precludono l’esercizio con modalità abusive o puramente emulative. Tale prerogativa informativa, non implicando poteri di carattere gestorio, non legittima comunque l’accesso diretto del socio o dei suoi ausiliari ai sistemi informatici e alle banche dati aziendali, restando l’ispezione limitata alla visione e all’estrazione di copia della documentazione sociale.
L’art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto permea il modello organizzativo del tipo s.r.l. ed è uno dei tratti distintivi più significativi rispetto al modello s.p.a. La rilevanza centrale del socio si impone anche in ragione delle materie riservate alla sua competenza e a quelle che un terzo del capitale sociale voglia sottoporre all’assemblea ex art. 2479 c.c.; stante l’ampio spettro dei fini in relazione ai quali può essere esercitato il controllo (prodromico all’impugnazione di delibera sociale, alla denunzia di fatti ex art. 2408 c.c., all’esercizio del diritto di recesso e altro) il socio che non è amministratore (né di diritto né di fatto) ha diritto di avere notizie sugli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato. La prerogativa riguarda i documenti relativi all’amministrazione e, dunque, legittima la richiesta di accedere, oltre al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci, al libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo, al libro inventari, al libro giornale, ai registri IVA, alle dichiarazioni fiscali, alle fatture attive e passive, al registro cespiti, agli estratti conto bancari e a tutti i contratti di cui sia parte la società, compresa la corrispondenza.
Il diritto di accesso può essere esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede e non necessita, in generale, di motivazione.
Il limite generale della correttezza e della buona fede non concorre a definire le caratteristiche identificative del diritto ma solo a modularne le modalità di esercizio. Il superamento del limite generale della buona fede può essere individuato in richieste oggettivamente vessatorie, ad esempio perché reiterative di istanze già evase o che manifestino nei tempi o nei modi, per l’eccessiva vaghezza, un carattere ostruzionistico o emulativo.
Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l’esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.
Se è vero che al socio non amministratore di s.r.l. è riconosciuto ex art. 2476, co. 2, c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia (ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi), è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.
La richiesta del socio di ricevere la documentazione sociale via e-mail a cura e spese (di gestione) della società travalica il diritto del socio a essere informato, in quanto, ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il socio non amministratore di una s.r.l. ha diritto ad accedere presso il luogo in cui la società conserva la propria documentazione sociale, contabile e amministrativa, e ha diritto a consultare tutta la documentazione che ivi si trova. Del resto, mentre la richiesta di invio di uno specifico atto anche tramite mail potrebbe ritenersi incluso nell’ambito del diritto del socio ad avere contezza degli affari sociali, interpretato in un’ottica di buona fede e correttezza, l’invio di tutta la documentazione contabile senz’altro esorbita dal diritto del socio.
È inammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. nei casi in cui il ricorrente abbia paventato timori di sviamento della clientela, incerta destinazione degli utili, scarsa chiarezza sui conti della società ed eventuali distrazioni di fondi; circostanze queste che, ancorchè legittimino l’esercizio del diritto di accesso ai documenti societari ed all’acquisizione di informazioni, non evidenziano specifici ed univoci addebiti da sottoporre ad indagine tecnica, costituendo la mera prospettazione di plurime allegazioni da sottoporre a verifica esplorativa.
Il ricorso al rimedio previsto dall’art. 696 bis c.p.c. è infatti consentito nei casi in cui si debba procedere all’accertamento e alla determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; l’esperibilità del procedimento con finalità conciliative presuppone l’allegazione di specifici inadempimenti od inesatti adempimenti, dei quali il ricorrente invochi l’accertamento e la valutazione del rilievo economico, al fine di individuare una soluzione conciliativa.
Il diritto socio non amministratore ex art. 2476 co. 2 c.c. costituisce un diritto soggettivo a cui corrisponde specularmente un obbligo per la società stessa di consentire detta attività ispettiva.
Nell’adempiere a detto obbligo, la società è tenuta ad operare nel rispetto della diligenza professionale di cui all’art. 1176 co. 2 c.c., mentre il socio è tenuto ad esercitare il proprio diritto nel rispetto del più generale principio di buona fede, onde evitare un esercizio abusivo del diritto riconosciutogli ex lege.
Il diritto del socio non amministratore di s.r.l., previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., di ricevere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione ha natura di diritto soggettivo e può essere esercitato in qualsiasi momento dell’esercizio sociale, indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta. Tale diritto è tutelabile anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. qualora l’atteggiamento ostruzionistico dell’organo amministrativo impedisca l’esercizio del controllo sulla gestione sociale, restando tuttavia fermo che l’esercizio di tale potere di controllo incontra il limite del principio di buona fede e non può essere utilizzato con finalità abusive o meramente ostruzionistiche.
L'art. 2476 comma 2 c.c. attribuisce espressamente un diritto all’informazione ai soci che non partecipano all’amministrazione. L’affermazione del diritto di controllo in capo al socio non amministratore tende a riequilibrare una situazione di deficit informativo che egli subisce rispetto al socio-amministratore, il quale, in virtù del ruolo rivestito, dovrebbe trovarsi in condizione di avere più facilmente accesso alle informazioni rilevanti.
Il diritto all’informazione deve essere esteso anche al socio amministratore che dimostri che tale diritto, di cui è già titolare in forza della carica assegnata, sia stato leso e gli sia stato concretamente precluso.
È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. a tutela del diritto di controllo del socio ex art. 2476 c.c., in quanto privo di rimedi cautelari tipici, sussistendo il periculum in mora nell’ingiustificato ritardo nel suo esercizio, idoneo a comprometterne l’effettività e l’esercizio delle connesse prerogative societarie.
Il trasferimento di quote di s.r.l., pur perfezionandosi tra le parti per effetto del consenso, è opponibile alla società solo dal momento del deposito dell’atto presso il registro delle imprese, con la conseguenza che, fino a tale adempimento, il cedente conserva la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.
Tra i diritti amministrativi spettanti al socio figurano il diritto di informazione e di ispezione, di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., che presidiano la trasparenza dell'andamento societario. Il diritto di informazione e quello alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c., di ricevere notizia sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato. Perciò, deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardi degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori. Tale diritto può essere esercitato in qualunque momento; è tanto più necessario nel momento di conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria; ha ad oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte intraprese e da intraprendere; può esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia.
Benché si sia in presenza di un diritto soggettivo, deve riconoscersi l'esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza (c.d. abuso del diritto) e che sono da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni di cui il socio non abbia effettivamente necessità al solo scopo di ostacolare l'attività sociale; in tale caso, infatti, l'esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l'attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni e consultare la documentazione. Parimenti, contrarie e buona fede, risultano la richiesta di informazioni per fini antisociali, e, in goni caso, la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale.
Sotto il profilo processuale il diritto soggettivo del socio non amministratore di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica, o in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.