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Quantificazione del danno da risoluzione di contratto di cessione di azienda con patto di riservato dominio
Considerato che il mancato pagamento allegato dall’attrice è pari a circa il 50% del prezzo di cessione, non vi è...

Considerato che il mancato pagamento allegato dall’attrice è pari a circa il 50% del prezzo di cessione, non vi è dubbio che lo stesso integri gli estremi dell’inadempimento di non scarsa importanza di cui al generale rimedio risolutorio previsto dall’art. 1455 c.c. Trattandosi, infatti, di mancata esecuzione dell’obbligo principale gravante sull’acquirente, non può negarsi che tale omesso versamento comprometta l’equilibrio contrattuale.

Quale che sia la tesi che si voglia accogliere circa la natura sospensiva o risolutiva della condizione che prevede il patto di riservato dominio in capo all’alienante, rileva che, comunque, il cessionario è tenuto a tenere una condotta idonea a conservare integre le ragioni della controparte, non certo compatibile con comportamenti che conducono alla chiusura dell’azienda.

Considerato il diritto di riservato dominio e lo scioglimento del contratto, l'alienante ha diritto al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura pari al prezzo di cessione, considerato il valore attribuito dalle parti al bene ceduto e poi andato distrutto.

Il danno subito dal venditore in caso di inadempimento del compratore sotto il profilo del lucro cessante consiste nel pregiudizio connesso alla mancata disponibilità del bene, cioè nel reddito che l’alienante avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità.

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Risoluzione di contratto preliminare di vendita per mancanza delle qualità promesse
E’ pacifica l’applicabilità ai contratti preliminari delle norme integrative della disciplina del contratto.

E' pacifica l’applicabilità ai contratti preliminari delle norme integrative della disciplina del contratto.

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Inadempimento del compratore tra risoluzione del contratto e risarcimento del danno
Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte...

Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto (conf. Cass Sez. Un. 13533/2001).

Anche se astrattamente l’inadempimento della parte (il compratore) può costituire causa di un danno patito dall’altra parte (il venditore), è necessario dedurre elementi idonei a fornire anche solo indizi valutabili ai fini di una valutazione equitativa del pregiudizio in ipotesi subito e costituente un maggior danno rispetto all’indennizzo ottenuto con l’equo compenso secondo le disposizioni pattizie.

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Cessione d’azienda e discrimen tra ammessa emendatio e inammissibile mutatio libelli
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa...

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione (altro…)

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Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del trasferimento a titolo oneroso di un’azienda la cui redditività si sia rivelata inferiore alle attese
Anche quando essa abbia ad oggetto un trasferimento d’azienda a titolo oneroso, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta...

Anche quando essa abbia ad oggetto un trasferimento d'azienda a titolo oneroso, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1467 c.c., richiede (altro…)

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Contratto di cessione di ramo d’azienda e danno da perdita di chance
La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell’esecuzione del contratto, mettendo sull’avviso l’inadempiente...

La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell'esecuzione del contratto, mettendo sull'avviso l’inadempiente che l’altra parte non è disposta a tollerare un ulteriore ritardo e che ha già scelto la via della risoluzione (altro…)

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Trasferimento d’azienda cui ineriscano contratti i cui crediti relativi siano stati in precedenza ceduti a terzi
Quando i crediti relativi ad un contratto inerente l’azienda trasferita siano stati ceduti ad un terzo in epoca antecedente il...

Quando i crediti relativi ad un contratto inerente l'azienda trasferita siano stati ceduti ad un terzo in epoca antecedente il trasferimento dell'azienda, il nuovo imprenditore, pur potendo entrare nella titolarità del contratto in base all'accordo di trasferimento, non acquisisce i crediti stessi.

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Sequestro di azienda e requisito di strumentalità
Non può essere accolto – vista la carenza della necessaria strumentalità tra misura richiesta e futura azione di merito della...

Non può essere accolto - vista la carenza della necessaria strumentalità tra misura richiesta e futura azione di merito della quale assicurare la fruttuosità - il ricorso per il sequestro giudiziario del bene-azienda il cui richiedente abbia formulato nel merito domanda per l'accertamento dell'avvenuta stipulazione del contratto di cessione (unitamente alla conseguente condanna del resistente al pagamento del corrispettivo) e non già per la restituzione dell'azienda in discussione.

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Il titolare del credito relativo alla liquidazione di azioni di Popolare di Vicenza, o Veneto Banca, non è legittimato ad agire nei confronti del cessionario dell’azienda
Ai sensi dell’art. 3 del d.l. 25.6.2017, n. 99 (conv. in legge 31.7.2017 n. 121), concernente l’avvio e lo svolgimento...

Ai sensi dell'art. 3 del d.l. 25.6.2017, n. 99 (conv. in legge 31.7.2017 n. 121), concernente l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., non possono formare oggetto di cessione, neppure sull’accordo delle parti: “a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180”, ossia il capitale e gli strumenti finanziari diversi dalle azioni computabili nel capitale, “con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali”; “b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3 comma 1).

Dei debiti che, per accordo tra le parti o in virtù dell'art. 3 del d.l. 25.6.2017 n. 99, sono esclusi dalla cessione, il cessionario non è tenuto a rispondere, né quale obbligato in via principale, né quale accollatario ex lege del debito, salvo rivalsa nei confronti del cedente, poiché l’art. 3 comma 2 del d.l. 99/2017 prevede testualmente che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1". Tale norma ribadisce la consolidata eccezione alla regola generale dell’art.2560 c.c., prevista in materia concorsuale, analogamente alle disposizioni di cui all'art. 105 l.fall. ed all'art. 90, comma 2, T.U.B..

La liquidazione della quota azionaria, in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio – in specie, per decesso del socio e mancato subentro dei suoi eredi – non soltanto non rientra ad alcun titolo tra le Passività Incluse, ma è anzi espressamente e tassativamente esclusa dal perimetro della cessione in quanto oggetto della pretesa è la liquidazione della quota azionaria, ossia la restituzione del capitale conferito incrementato della quota parte delle riserve. Infatti, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. a) del d.l. 99/2017 che rinvia all’art. 52 comma 1, lettera a), punto i) del d.lgs. 16.11.2015 n. 180 che, nell’individuare le passività soggette al c.d. bail-in ai fini della risoluzione della crisi bancaria, pone al primo posto “i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare [..] con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali”. Questi debiti sono espressamente classificati come “Passività Escluse” dall’art. 3.1.4. lett. b), punto iii) del contratto.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, dipenda esso da recesso esclusione o morte del socio, comporta pur sempre il diritto del socio uscente (o dei suoi eredi e aventi causa) alla liquidazione della quota capitale (cfr. art. 2535 c.c.). Il mancato subentro degli eredi nella posizione del defunto costituisce quindi condizione (in senso ampio) di maturazione del diritto alla liquidazione, ma non ne snatura il fondamento, che pur sempre consiste nel rimborso del controvalore dell’investimento azionario del defunto.

 

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Costituire una newco e trasferirvi i contratti con la clientela non è qualificabile come simulazione negoziale
La costituzione di una newco nella quale è conferito un ramo d’azienda, comprensivo dei contratti con alcune controparti commerciali (clienti),...

La costituzione di una newco nella quale è conferito un ramo d’azienda, comprensivo dei contratti con alcune controparti commerciali (clienti), non rappresenta ex se un negozio simulato teso a eludere gli obblighi contrattuali della conferente verso i clienti ceduti. In particolare la circostanza che assieme ai contratti con i clienti siano stati ceduti anche avviamento, know how, immobilizzazioni materiali, disponibilità liquide, diritti di proprietà intellettuale e lavoratori esclude la natura simulata del negozio. Un’ulteriore conferma è data dall’effettiva operatività della newco, dalla sua patrimonializzazione e dalla presenza sul mercato dei suoi prodotti.

Ai sensi dell’art. 1415, comma 2, c.c. i terzi che vogliano contestare la natura simulata di un’operazione devono dimostrare di essere stati pregiudicati dalla stessa. Ebbene, le controparti commerciali cedute alla newco non possono lamentare l’inefficacia dell’operazione sostenendone la natura simulata allorché la newco eserciti facoltà contrattuali che erano sin dall’origine presenti negli accordi trasferiti. Infatti in tal caso il pregiudizio denunciato non deriva dall’operazione che si assume simulata, ma da clausole contrattuali applicabili a prescindere dal mutamento soggettivo del rapporto.

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Mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda e responsabilità degli amministratori
La mancata accettazione della proposta di acquisto del ramo di azienda non può essere addebitata a condotta dolosa dell’amministratore, qualora...

La mancata accettazione della proposta di acquisto del ramo di azienda non può essere addebitata a condotta dolosa dell'amministratore, qualora la stessa condotta non sia venuta a concretizzarsi in un radicale ostacolo alla prosecuzione della produzione oggetto del ramo di azienda affittato o in uno "spoglio" di beni aziendali (nella specie, diniego allo spostamento di taluni macchinari produttivi dal sito produttivo del ramo di azienda affittato alla sede dell'affittuario che non ha tuttavia comportato l'interruzione della produzione del ramo di azienda, già affidata ad altra subfornitrice).

In caso di mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto di ramo di azienda o in caso di caducazione dell'offerta, rimane comunque acquisita dall'affittante la parte di canone di affitto imputata ad acconto sul corrispettivo finale di acquisto, se la proposta di acquisto non prevede alcun meccanismo restitutorio della parte di canone di affitto imputata a prezzo né per l'ipotesi di cessione a terzi dei rami di azienda, né per quella di mancata accettazione della proposta entro il termine di validità della medesima.

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Cessione di ramo di azienda e domanda di manleva per contenziosi promossi dai dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto
Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a...

Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a essere manlevato e tenuto indenne dal cedente, in forza di un contratto di cessione di ramo di azienda, per le spese legali relative a contenziosi giuslavoristici, e (ii) condanna del cedente a corrispondere al cessionario una somma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto tutti i dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto che hanno presentato un ricorso presso il giudice di lavoro non hanno azionato alcuna pretesa fondata sul pregresso rapporto di lavoro con il cedente, precisando di aver rivolto le proprie domande solo al cedente, e di aver denunziato la lite al cessionario al solo scopo di consentirgli, ove avesse ritenuto, di intervenire, ai fini di opponibilità del giudicato e, pertanto, la decisione del cessionario di costituirsi e svolgere un ruolo attivo nei predetti giudizi e le spese legali che gliene sono derivate, rappresentano rispettivamente una scelta e un onere economico del quale il cedente non è contrattualmente tenuto a farsi carico secondo alcuna delle pattuizioni contrattuali, né tantomeno in base alle regole generali sulla garanzia ex vendito, bensì il frutto di autonome (quanto comprensibili) valutazioni il cui onere ricade interamente sul cessionario quale sostanziale interveniente ad adiuvandum in quei giudizi.

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