Non può essere accolta la domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario, laddove non sia prodotto il titolo contrattuale sottostante, giacché la mancata produzione di tale titolo impedisce di ritenere provata una cessione onerosa delle azioni. (altro…)
La decisione dei soci superstiti della s.r.l. , la cui clausola statutaria di continuazione del rapporto sociale con gli eredi del socio deceduto non specifichi con quale metodo formalizzare la decisione, può essere adottata dai soci superstiti anche per facta concludentia in base ad accordi non formalizzati in via assembleare o con consenso per iscritto; in questo caso il Conservatore del Registro Imprese può iscrivere il trasferimento mortis causa della quota sociale in favore degli eredi senza richiedere la delibera assembleare o il consenso per iscritto dei soci superstiti comprovante la volontà dei soci superstiti di voler proseguire l’attività sociale con gli eredi del socio defunto.
In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell'impugnazione di una delibera deve valutarsi avendo riguardo al deposito di istanza di nomina degli arbitri, e non alla costituzione del collegio arbitrale e men che meno allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato.
In materia di clausole di garanzia accessorie a contratti di compravendita di quote sociali, l'impegno assunto dal cedente di rifondere la target relativamente ad ogni pretesa fiscale e contributiva antecedente la data di cessione di quote, anche se derivante da avvisi di accertamento notificati successivamente alla cessione di quote, non obbliga la target medesima alla litis denuntiatio. Pertanto, in assenza di esplicita previsione contrattuale in tal senso, la società target potrà pretendere di essere manlevata dal cedente di quote anche se non gli aveva dato conto dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento fiscale.
Ai fini della legittimazione attiva, la cessionaria di azienda deve provare l'intervenuto contratto di cessione ai sensi dell'art. 2556 c.c. (altro…)
Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017) laddove è affermato che: “la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell’operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l’esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull’assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.
La clausola statutaria di prelazione regola il trasferimento delle quote per atto tra vivi al fine evidente di regolamentare l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione ed individuare gli atti riconducibili alla categoria di “atti fra vivi” in una logica di favore per l’originaria compagine sociale. Con la conseguenza che tutte le controversie che possano sorgere fra soci (ovvero fra coloro che già fan parte della compagine) in ordine all’esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre – come già detto – non attengono al rapporto gestorio le vicende relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la quota di cui è titolare a favore di terzi. Tutte le questioni che sorgono in ordine all’interpretazione ed esecuzione di tale negozio di cessione sfuggono alla cognizione degli arbitri.
La parte cessionaria di un contratto di cessione di partecipazione sociale non può dolersi del minor valore dei beni facenti parte del patrimonio della società la cui partecipazione è oggetto di cessione – a meno che la parte cedente abbia assunto specifica garanzia al riguardo ovvero qualora il consenso del cessionario sia stato carpito con l'inganno, consistente in malizie ed astuzie volte a celare la reale consistenza patrimoniale – perché oggetto diretto di cessione è la partecipazione sociale e solo indirettamente lo sono i beni facenti parte del patrimonio.
E’ inammissibile per difetto di interesse ad agire la domanda di nullità, inesistenza, annullabilità o inefficacia dell'atto ricognitivo, redatto avanti a un notaio tedesco, in cui si dà atto dell'avvenuto trasferimento di quote di una s.r.l. per effetto di legge, dal momento che, anche qualora si giungesse ad eliminare tale atto ricognitivo, in ogni caso non si verrebbe a scalfire il già avvenuto trasferimento delle quote, in quanto effetto già prodottosi ex lege, secondo quanto previsto dalla legge tedesca.