Perché si possa configurare un’ipotesi di concorrenza sleale è indispensabile requisito la qualifica di “imprenditore” in tutti i soggetti interessati dall’esame. La semplice produzione di proprie opere (musicali, nella fattispecie) non e’ sufficiente a riconoscere nel soggetto produttore tale requisito. Cio’ in quanto (altro…)
In relazione al disposto dell’art. 4 l.d.a., in materia di traduzioni linguistiche, va esaminata la sussistenza di un'attività di meccanica e pedissequa trasposizione linguistica di termini predeterminati e costituenti mera informazione scientifica, ovvero il carattere di creatività proprio di una traduzione in un'altra lingua di un testo, tenuto conto che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre considerato tra le elaborazioni creative di cui all'art. 4 l.d.a. anche le traduzioni di testi tecnici e scientifici. (altro…)
Perché l’utilizzazione dei software programmi per elaboratore possa dirsi lecita ex artt. 12 e 12 bis LdA, gli stessi necessitano di una licenza concessa dai titolari, secondo il principio generale per cui una singola licenza autorizza all’uso di un singolo programma per elaboratore. E’ pertanto responsabile della contraffazione e violazione dei diritti esclusivi sui software in titolarità dei legittimi produttori di programmi, ai sensi degli artt. 1 e 64 bis LdA, colui che utilizza senza alcuna licenza programmi installati sui propri pc. (altro…)
Nell'ambito delle prestazioni corrispettive, laddove queste risultino economicamente e temporalmente scindibili, deve ritenersi che l'eccezione di inadempimento (altro…)
Le traduzioni non sono tutelate dal diritto d'autore se si tratta di traduzioni meramente tecniche prive di ogni apporto creativo.
Il diritto di inedito, quale diritto di opporsi alla prima pubblicazione dell’opera, non appare riconducibile alla sola categoria dei diritti patrimoniali ma rientra nell’ambito delle facoltà personalissime dell’autore, esplicandosi anche attraverso la possibile scelta di non destinare il frutto della propria attività creativa al pubblico. E ciò anche revocando il consenso dato a terzi a procedere alla pubblicazione fino al momento in cui essa non si sia verificata. (altro…)
La configurazione dell'illecito quale mancata autorizzazione alla rielaborazione consente di determinare un presumibile valore monetario che possa considerarsi ristoratore del fatto che di detta rielaborazione le parti attrici non hanno conseguito il prezzo necessario per l'ottenimento del loro consenso.
La consegna di alcuni brevi racconti da parte dell'autore che ha stipulato con la casa editrice un contratto di edizione per opera da creare non esclude l’inadempimento contrattuale, tutelabile con l’azione risarcitoria e restitutoria, dovendosi procedere a tal fine a una valutazione comparativa delle caratteristiche delle opere già pubblicate con la medesima casa editrice e gli importi convenuti. (altro…)