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Protezione della tutela autorale su un progetto architettonico di un punto vendita
I diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati...

I diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto.

L’opera a cui viene accordata tutela autorale non deve essere identificata nel progetto dei pezzi di arredamento, ma nella loro scelta, nel relativo assemblaggio e successiva collocazione: a nulla, pertanto, rileva l’eventuale acquisto degli arredi da soggetti terzi.

Va esclusa la fattispecie del plagio o della contraffazione ove non sia stata pubblicizzata o attribuita ad altri la paternità del progetto.

In punto risarcitorio, va escluso il danno morale ove il progetto tutelato dal diritto d’autore non sia stato alterato, svilito e/o utilizzato per finalità estranee rispetto a quelle per cui è stato creato.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno per l’utilizzo di opera protetta da diritto d’autore, vanno rigettate le domande volte ad ottenere la cessazione della condotta e la pubblicazione del provvedimento, posto che questi sono rimedi attivabili solo qualora ricorra una lesione del diritto d’autore come diritto alla paternità dell’opera, dunque come diritto della personalità.

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Opere delle arti figurative e design industriale: confronto tra le due tutele autoriali
La tutela autoriale delle opere del disegno industriale ex art. 2, n. 10 l.d.a. e quella delle opere dell’arte figurativa...

La tutela autoriale delle opere del disegno industriale ex art. 2, n. 10 l.d.a. e quella delle opere dell'arte figurativa ex art. 2, n. 4 l.d.a. si pongono su un piano di reciproca esclusione essendo, in particolare, protette come disegno industriale le opere che trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, a condizione che siano dotate di carattere creativo e valore artistico, mentre ricadono nell’ambito di tutela dell’arte figurativa le opere riprodotte in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.

Tuttavia, la sola destinazione all’industria e alla riproduzione seriale non è da sola sufficiente ai fini della qualifica come opera del design industriale, considerato che il carattere creativo e la novità restano elementi costitutivi sotto questo aspetto e che l’opera del design industriale è quella che presenta di per sé carattere creativo e valore artistico, laddove tale quid pluris è ricavabile da indicatori oggettivi, quali ad esempio il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei e la pubblicazione su riviste specializzate.

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Presupposti giuridici e tutela delle opere fotografiche
Ciò che distingue l’opera fotografica, protetta dal diritto d’autore, dalla cosiddetta fotografia semplice, a cui sono attribuiti solo i diritti...

Ciò che distingue l’opera fotografica, protetta dal diritto d’autore, dalla cosiddetta fotografia semplice, a cui sono attribuiti solo i diritti connessi, è il “carattere creativo”. In particolare la presenza del carattere creativo o meno nell’opera fotografica deve essere verificata, valutando unitariamente il soggetto, riprodotto nella fotografia, e le modalità fotografiche, con cui il soggetto è stato fotograficamente reso, posto che la suggestione emozionale dell’opera fotografica deriva proprio dalla stretta connessione esistente tra il soggetto fotografato, ovviamente tridimensionale, e le particolari modalità con cui lo stesso viene reso nell’immagine bidimensionale fotografica.

La creatività, idonea a conferire all’opera fotografica valore artistico, (i) da un lato, non coincide con il concetto di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività, appartenente alle categorie elencate nell’art.1 L. 633/1941, di guisa che è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, anche minimo, (ii) dall’altro lato, non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, cioè dal modo con cui l’idea si concretizza nel mondo esteriore.

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Contratto di edizione: cumulabilità dell’azione redibitoria e di riduzione del prezzo
Il carattere distintivo che connota il contratto di edizione è il trasferimento del diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’autore ai...

Il carattere distintivo che connota il contratto di edizione è il trasferimento del diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’autore ai fini della stampa e pubblicazione dell’opera creativa. Non sembra che tale causa del contratto così palesemente compendiata anche nel contratto di edizione possa essere svilita e stravolta fino alla sussunzione in altro tipo contrattuale, solo perché l’autore decide di accollarsi una parte delle spese.

L’incompatibilità dell’azione redibitoria con quella di riduzione del prezzo è conseguenza riconosciuta positivamente soltanto in relazione al contratto di compravendita di cui all’art. 1492 c.c. Al contrario, l’esame della disciplina legislativa del contratto di edizione conduce a ritenere che il cumulo delle due domande sia ammissibile.

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Requisiti per la tutela autoriale del design industriale
Ai sensi della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno le opere del disegno industriale che presentino di...

Ai sensi della legge sul diritto d'autore, sono protette come opere dell’ingegno le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Il carattere creativo viene normalmente interpretato dalla giurisprudenza come un apporto personale, anche se molto modesto, dell’autore sull’opera, la quale in pratica non deve sostanziarsi in un’imitazione pedissequa dell’opera altrui.

Quanto al valore artistico, si dovrà fare riferimento a parametri il più possibile oggettivi e alla percezione che dell’opera del design si è affermata negli ambienti culturali in senso lato, essendo i soli criteri di tipo soggettivo, volti a valorizzare la maggiore originalità delle forme rispetto a quelli riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato o la capacità di suscitare emozioni, insoddisfacenti per il rischio di sfociare in un soggettivismo arbitrario ancorato al gusto personale, estetico, alla sensibilità artistica e alla cultura di chi effettua la valutazione.

In particolare, costituiscono indizi dell’obiettiva artisticità dell’opera riconoscimenti collettivi tributati alla stessa da ambienti culturali non prossimi ai soggetti che producono o commercializzano il prodotto, che abbiano individuato in esso capacità rappresentative, comunicative ed evocative che vanno al di là della semplice gradevolezza delle sue linee.

L’attestazione del riconoscimento espresso dalle istituzioni culturali è deducibile da mostre, esposizioni, recensioni di esperti.

Inoltre, anche la circostanza che un’opera di design divenga oggetto di vendita nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale e l’attribuzione di un prezzo elevato, superiore al mero valore commerciale, costituiscono ulteriori indici rilevanti.

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Risoluzione del contratto di edizione: litisconsorzio necessario nel caso di più coautori
In caso di contitolarità del diritto d’autore, stante il richiamo alla disciplina della comunione contenuto nell’art. 20 l.d.a., nella causa...

In caso di contitolarità del diritto d’autore, stante il richiamo alla disciplina della comunione contenuto nell’art. 20 l.d.a., nella causa avente a oggetto la domanda di risoluzione del contratto di licenza di uso, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

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Accertamento della fattispecie di plagio e onere della prova
In sede di ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., in tema di accertamento dei requisiti di sussistenza della...

In sede di ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., in tema di accertamento dei requisiti di sussistenza della fattispecie del plagio di un brano musicale di cui all’art. 171 della Legge n. 633 del 1941, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova, il titolare dei diritti di sfruttamento economico deve provare per iscritto la trasmissione dei diritti di utilizzazione da parte del compositore.

 

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La clausola di esclusiva e la sua opponibilità ai terzi
L’utilizzo da parte di una società delle prestazioni artistiche di un soggetto, avete un accordo di esclusiva con un’altra società,...

L’utilizzo da parte di una società delle prestazioni artistiche di un soggetto, avete un accordo di esclusiva con un’altra società, non implica l’obbligo di corrispondere a quest’ultima alcun compenso nemmeno nel caso in cui la società titolare dell’esclusiva abbia informato in passato, nell’ambito di altre e diverse manifestazioni, la seconda società dell’esistenza del contratto; infatti il mero invio alla seconda società di una raccomandata a cui sia seguita, tempo dopo e in occasione di altre e diverse manifestazioni, l’esibizione dell’artista in questione non costituisce accettazione per facta concludentia di una proposta contrattuale avente durata sine die.

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La tutela autorale: non tassatività dei settori di appartenenza e requisito della creatività
L’elencazione dei “settori di appartenenza” delle opere contenuta nell’art. 2575 c.c. e nell’art. 1 della L. 633/41 non è tassativa...

L'elencazione dei "settori di appartenenza" delle opere contenuta nell'art. 2575 c.c. e nell'art. 1 della L. 633/41 non è tassativa e la richiesta originalità dell'opera attiene alla forma dell'esposizione e non necessariamente al contenuto esposto.

La tutela autorale postula che l'opera presenti connotati di creatività, con ciò da intendersi non originalità e novità assoluta, ma quale personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nelle suddette disposizioni: pertanto, tale tutela non può essere esclusa per il sol fatto che l'opera consista in idee e nozioni semplici nel patrimonio intellettuale.

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Inadempimento del contratto di distribuzione cinematografica del film “Dracula” di Dario Argento e risarcimento del danno
In tema di risarcimento del danno derivante da inadempimento del contratto di distribuzione cinematografica, con riferimento al profilo del mancato...

In tema di risarcimento del danno derivante da inadempimento del contratto di distribuzione cinematografica, con riferimento al profilo del mancato guadagno, la liquidazione del danno va fatta in via necessariamente equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Trattandosi di debito di valore, la cui funzione è quella di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato sia pure attraverso un somma di denaro per equivalente, va anche riconosciuto il c.d. lucro cessante, per compensare il danneggiato del mancato tempestivo godimento dell’equivalente in denaro del bene perduto dalla data dell’evento all’attualità.

Tale somma può essere liquidata con la tecnica degli interessi legali, devalutando l’importo dovuto alla data dell’evento e poi calcolando gli interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno per anno in base agli indici annuali di rivalutazione.

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Illecita pubblicazione di fotografia altrui a fini commerciali e risarcimento del danno
L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui ai fini commerciali, in violazione dell’articolo 10 c.c. e degli articoli 96 e 97 della Legge...

L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui ai fini commerciali, in violazione dell’articolo 10 c.c. e degli articoli 96 e 97 della Legge n. 633/1941, obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e del danno non patrimoniale, dovendo il diritto all’immagine essere ricondotto nel novero dei diritti fondamentali della persona tutelati dall’art. 2 della Costituzione.

L’opera fotografica rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2 n. 7 l.d.a., godendo della piena protezione accordata dalla Legge stessa, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività. Ove, invece, la fotografia sia destinata a diffondere un messaggio attraverso l’indubbia capacità espressiva che il mezzo fotografico possiede, a promuovere un prodotto ovvero a contribuire a creare un ambiente o un’atmosfera, la stessa può farsi rientrare nell’ambito applicativo del primo comma dell’art. 87 l.d.a. in tema di 'fotografie semplici' e di diritti connessi al diritto d’autore.

L’accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l’autore degli stessi della dimostrazione dell’assenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è in 're ipsa' ma, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.

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