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Class action per la tutela degli avvocati fiduciari di compagnie assicurative: mutatio libelli, inammissibilità dell’azione
Premesso che il procuratore ad litem può, nel corso del giudizio, abbandonare una delle tesi precedentemente enunciate e concentrare la...

Premesso che il procuratore ad litem può, nel corso del giudizio, abbandonare una delle tesi precedentemente enunciate e concentrare la sua attività difensiva sulle rimanenti, quando il mutamento delle ragioni poste a base della domanda si risolve, come nel caso di specie, in una mutatio libelli, l'abbandono della precedente pretesa da parte del difensore costituisce una vera e propria rinunzia alla domanda, invalida per difetto di poteri dispositivi da parte del difensore medesimo. In tal caso, il giudice deve considerare tutt'ora operante l'originaria domanda contenuta nell'atto introduttivo, come se le successive conclusioni non fossero state precisate.

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Azione di classe ex art. 840-bis c.p.c.: inammissibilità per manifesta infondatezza
Nell’azione di classe disciplinata dagli artt. 840-bis e ss. c.p.c., la domanda è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza quando gli...

Nell'azione di classe disciplinata dagli artt. 840-bis e ss. c.p.c., la domanda è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza quando gli attori non abbiano fornito prova dei fatti costitutivi della pretesa [nel caso di specie, con riguardo alla qualità di microimprenditore ai sensi dell'art. 18, lett. d-bis), cod. cons. — la cui sussistenza è elemento costitutivo della legittimazione attiva e non può essere presunta — nonché alla titolarità del rapporto contrattuale con le convenute e all'esistenza e all'entità del danno lamentato]; in tale contesto, la richiesta di un termine per colmare le lacune istruttorie non può essere accolta, in quanto nel rito sommario di cognizione le parti sono tenute a dedurre negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie necessarie all'assolvimento dell'onere probatorio, senza possibilità di integrazioni successive.

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La disciplina restrittiva delle comunicazioni commerciali sulle sigarette elettroniche
Il divieto di comunicazioni commerciali previsto dall’art. 21, comma 10, d.lgs. n. 6/2016 ha portata ampia e ricomprende qualunque messaggio...

Il divieto di comunicazioni commerciali previsto dall’art. 21, comma 10, d.lgs. n. 6/2016 ha portata ampia e ricomprende qualunque messaggio diffuso tramite i servizi della società dell’informazione – inclusi siti web, piattaforme di e-commerce e social network – che abbia lo scopo o l’effetto, anche indiretto, di promuovere sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, indipendentemente dal contenuto nicotinico dei prodotti. Rientrano nel divieto non solo le forme esplicite di pubblicità, ma anche pratiche quali sconti, promozioni, coupon, indicazioni di vantaggi economici, immagini evocative dell’atto di fumare, recensioni entusiaste e raffronti di prezzo, ove idonei a incentivare l’acquisto. È invece consentita la mera titolarità di siti internet e canali social, purché non utilizzati in funzione promozionale.

In ossequio all’approccio restrittivo imposto dalla direttiva 2014/40/UE a tutela della salute, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6/2016 ha effetto abrogativo, anche implicito, delle precedenti norme che consentivano talune modalità di comunicazione commerciale relativa a liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina e che sostanzialmente si limitavano a proteggere la fascia dei soggetti minori di età.

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Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale
Il giudice è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto...

Il giudice è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situazione sostanziale oggetto della controversia e rassegnino conclusioni conformi. Esclusi i casi di compensazione, le spese di giudizio sono liquidate sulla base di quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una delibazione sommaria del merito della pretesa. (Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che l’azione di classe era stata proposta dal ricorrente a tutela di diritti omogenei aventi ad oggetto la restituzione di importi illegittimamente addebitati ad una pluralità di clienti, portatori di situazioni giuridiche soggettive che traevano origine dalla medesima reiterata condotta illecita ascritta alla resistente e di pretese restitutorie omogenee sotto il profilo dell’an, differenziandosi soltanto nell’ammontare degli importi addebitati).

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Azione inibitoria collettiva e pubblicità illecita
L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina un’azione collettiva di natura residuale, riservata a chiunque abbia interesse, finalizzata ad ottenere una pronuncia inibitoria...

L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina un’azione collettiva di natura residuale, riservata a chiunque abbia interesse, finalizzata ad ottenere una pronuncia inibitoria di atti e comportamenti posti in pregiudizio di una pluralità di individui. La norma mira a impedire la commissione od omissione di un determinato atto o comportamento dannoso, mediante un ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta commissiva od omissiva. Tale tipologia di azione non contempla la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

La legittimazione ad agire è riservata ad organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico, istituito presso il Ministero della Giustizia, che perseguono, tra gli obiettivi statutari, la salvaguardia degli interessi pregiudicati dalla condotta contestata.

[Nel caso di specie, la società resistente ha condotto una campagna pubblicitaria per la promozione di sigarette elettroniche, in violazione del d. lgs. 6/2016 che all’art. 21, co. 10 vieta la promozione diretta o indiretta di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica attraverso comunicazioni commerciali su stampa, via radio o audiovisive. La norma proibisce, altresì, contributi a eventi e attività finalizzati alla pubblicità di tali prodotti che si svolgano in Stati membri ovvero con ripercussioni transfrontaliere.

Considerato che le richieste avanzate dall’associazione ricorrente riguardano l’inibitoria e la rimozione dei contenuti illeciti dal sito internet, la sopravvenuta eliminazione di tali contenuti comporta la conclusione del giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.]

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Vendita di e-commerce di sigarette elettroniche e/o contenitori di liquido in ricarica e limitazioni per produttore e rivenditore
L’attività volta a promuovere, direttamente o indirettamente, la vendita di sigarette elettroniche e/o contenitori di liquido in ricarica realizzata dal...

L’attività volta a promuovere, direttamente o indirettamente, la vendita di sigarette elettroniche e/o contenitori di liquido in ricarica realizzata dal produttore o rivenditore di tali prodotti attraverso siti web di e-commerce gestiti da quest’ultimo, integra un’ipotesi di violazione del divieto sancito dall’art. 21, comma 10, lett. a), del D. lgs. 12 gennaio 2016, n. 6. Tale disposizione deve ritenersi, infatti, comprensiva anche delle attività commerciali svolte on line, alla luce della lettura della norma cit. in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, il quale chiarisce che per “servizi della società dell’informazione” debbano intendersi anche “le attività economiche svolte in linea “on line”, nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni”. Per tale ragione, integra un’ipotesi di violazione del suddetto divieto l’esecuzione di un’attività avente finalità promozionale, diretta o indiretta, svolta attraverso pagine dei social network (ad esempio, Instagram) oppure siti web di soggetti terzi.

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Sono lecite le comunicazione di carattere informativo dell’offerta di gioco d’azzardo, purché effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e continenza
La ratio del divieto di pubblicizzazione, diretta e indiretta, del gioco d’azzardo, in qualsiasi modalità (previsto dall’art. 9 co. 1...

La ratio del divieto di pubblicizzazione, diretta e indiretta, del gioco d’azzardo, in qualsiasi modalità (previsto dall'art. 9 co. 1 d.l. 87/2018) deve essere individuata nel contrasto alla ludopatia e ai disturbi da gioco d’azzardo (c.d. D.G.A.) nonché nel rafforzamento della tutela degli utenti-giocatori, in particolare delle categorie vulnerabili, come i minori e gli anziani.

Le comunicazioni relative alle condizioni per fruire dei bonus, non si pongono in contrasto con la legge, perché – come adeguatamente chiarito dall’AGCOM nelle proprie Linee Guida – tali comunicazioni svolgono una funzione identificativa e informativa dell’offerta di gioco legale, che serve a consentire l’assunzione di scelte consapevoli da parte dei giocatori, in linea con l’obiettivo di tutela del consumatore. Le comunicazioni di carattere informativo potrebbero eccezionalmente assumere una finalità promozionale (vietata), allorché effettuate in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il servizio di gioco, perché in questo caso il consumatore potrebbe essere “spiazzato” dal c.d. “effetto sorpresa”; esse pertanto devono essere effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e di continenza senza enfatizzazione. In difetto di uno di questi requisiti le comunicazioni non sono lecite.

Il principio di trasparenza presuppone la non ingannevolezza della comunicazione e risulta quindi violato allorché alla controparte contrattuale non sia garantito quanto promesso ovvero siano applicati dei costi occulti o comunque non agevolmente comprensibili.

Il principio di continenza presuppone l’assenza di enfasi promozionale e risulta quindi violato allorché le condizioni dell’offerta vengano esposte con modalità tali da metterle in evidenza o comunque da farle risaltare rispetto alle altre condizioni contrattuali.

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Divieto di pubblicità delle sigarette elettroniche e recensioni on line
Pur a fronte del divieto di promuovere, direttamente o indirettamente, le sigarette elettroniche, non è impedito ai rivenditori o ai...

Pur a fronte del divieto di promuovere, direttamente o indirettamente, le sigarette elettroniche, non è impedito ai rivenditori o ai produttori di fornire informazioni su un prodotto, anche indipendentemente da una richiesta del consumatore, a condizione che le informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche tecniche siano fornite con modalità che non integrino una finalità promozionale, ad esempio mediante scontistica e offerte sui prezzi con riferimento anche al prezzo mediano oppure mediante una descrizione enfatica delle caratteristiche.

In caso di vendita on-line attraverso un market place di un terzo soggetto, spetta al proprietario dei prodotti messi in commercio il dovere di adeguarsi alle disposizioni di legge e di verificare che le politiche di vendita siano rispettose del dettato normativo.

Le recensioni degli utenti non possono essere considerate comunicazioni commerciali provenienti (nemmeno indirettamente) dalla società che commercializza i prodotti, bensì opinioni degli utenti che non costituiscono un veicolo promozionale per la vendita del prodotto, trattandosi al contrario di affermazioni spontanee e di giudizi relativi a esperienze pregresse dei clienti sui prodotti acquistati.

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Azione inibitoria collettiva per divieto di Pubblicità e pratiche scorrette nella vendita di sigarette elettroniche
Il divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da tabacco è stato introdotto in Italia dalla Legge 10 aprile 1962 n....

Il divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da tabacco è stato introdotto in Italia dalla Legge 10 aprile 1962 n. 165, che all’art. 1 dispone: “La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata”. Tale norma è tutt’ora in vigore, atteso che la normativa successiva ha modificato soltanto le sanzioni e non il divieto. La Direttiva n. 2014/40/UE e il D. Lgs. n. 6/2016 disciplinano non solo la lavorazione, la presentazione e la vendita dei tradizionali prodotti del tabacco, ma anche quella dei “prodotti correlati”, tra cui le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica.

Il legislatore comunitario ha altresì evidenziato che “le sigarette elettroniche possono diventare un prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e, in tale ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale, in quanto imitano e rendono normale l’atto di fumare. Per questo motivo è opportuno adottare un approccio restrittivo alla pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica”.

Il legislatore italiano ha inteso vietare che anche solo la presentazione del prodotto induca i consumatori a ritenere meno dannosi per la salute i prodotti del tabacco, ivi comprese le sigarette elettroniche e i contenitori di liquidi di ricarica.

Risulta ingannevole nel suo complesso lo stile di comunicazione che, da un lato, imponga all'utente che per accedere deve dichiarare di essere maggiorenne (circostanza che di per sé mette sull’avviso quanto alla presenza di prodotti nocivi alla salute), dall’altro, nel medesimo sito consenta di trovare anche sigarette elettroniche e liquidi da inalazione “non contenenti nicotina”, presentati in modo del tutto indiscriminato insieme agli altri, sicché è indubbio che il consumatore che abbia intenzione di acquistare solo i primi (prodotti non contenenti nicotina) deve necessariamente navigare e scorrere fra la presentazione anche dei secondi, con evidente effetto di influenza e condizionamento, potendo passare con un solo clik dagli uni agli altri.

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Pandoro-gate: Balocco perde ancora in appello a Torino
Il reclamo incidentale è inammissibile ove proposto nel termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione, quando era già...

Il reclamo incidentale è inammissibile ove proposto nel termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione, quando era già scaduto il termine per proporre autonomo reclamo, di 10 giorni (ex art. 739 comma 2 c.p.c.) dalla notifica del decreto del Tribunale, notifica che fa decorrere il termine sia per il destinatario della stessa sia per il notificante.

Per espressa previsione normativa, la natura del procedimento ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. (introdotto con L. 31/2019) è quella di un procedimento in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.; il provvedimento conclusivo è pertanto un decreto, che non ha natura sostanziale di sentenza e idoneità al giudicato, ma è modificabile e revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c.. A tale conclusione si giunge valorizzando la specifica scelta del legislatore di prevedere che il procedimento dell’azione inibitoria collettiva si svolga con le forme del procedimento in camera di consiglio, a differenza dell’azione di classe (contestualmente disciplinata con la medesima L. 31/2019) per cui è previsto il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e la pronuncia di sentenza (art. 840 ter c.p.c.). Il provvedimento conclusivo dell’azione inibitoria collettiva è dunque un decreto che non ha carattere decisorio in ordine a contrapposte posizioni di diritto soggettivo e idoneità al giudicato; pronuncia su atti e comportamenti in pregiudizio di una pluralità di individui o enti a seguito di domanda di chiunque vi abbia interesse o di associazioni i cui obiettivi comprendano la tutela degli interessi pregiudicati; è modificabile o revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c.; non è soggetto alla disciplina delle impugnazioni incidentali tardive delle sentenze di cui agli artt. 334 e 343 c.p.c..

L’art. 840 sexiesdecies c.p.c. non esclude il potere del giudice di accertare e dichiarare (anche senza emettere ordini o impartire divieti) la responsabilità del soggetto resistente per aver posto in essere la condotta ivi specificata, ovvero atti e comportamenti in pregiudizio di una pluralità di individui o enti. Il procedimento delineato dal legislatore non è preclusivo di una pronuncia dichiarativa; non ha natura cautelare ma di procedimento in camera di consiglio, non risultando pertanto applicabili le deduzioni riguardanti i procedimenti cautelari per inibitoria e sequestro per contraffazione di un prodotto.

Costituisce pratica commerciale scorretta la pratica contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge (art. 20 comma 1 Cod. consumo); ingannevole (art. 20 comma 4 in relazione agli artt. 21 e 22) ove contenga informazioni non rispondenti al vero o che induca o sia idonea ad indurre in errore il consumatore medio e lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, con riferimento a la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; anche quale omissione ingannevole (art. 22) in quanto nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, occulti o presenti in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, e induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

L’art. 840 sexiesdecies c.p.c. prevede espressamente e inequivocabilmente la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo che la domanda si propone con le forme del procedimento camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. La pronuncia Cass. S.U. 7036/2006 - secondo cui l’AGCM non è un giudice ma un’amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo, il riconoscimento alle associazioni dei consumatori della possibilità di chiedere la tutela inibitoria all’AGCM o al giudice non è in contrasto con le norme comunitarie in materia di pubblicità ingannevole, agli Stati membri era data la possibilità di prevedere forme di tutela affidate sia in via esclusiva all’autorità amministrativa, sia in via esclusiva all’autorità giudiziaria, sia all’una e all’altra - conferma la sussistenza del sistema del c.d. doppio binario di tutela, amministrativa e di ordine giudiziario, in tema di pratiche commerciali scorrette.

La sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall’esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio.

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Distribuzione selettiva di pezzi di ricambio di orologi di lusso
Un sistema di distribuzione selettiva qualitativa non rientra nell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, giacché esso non produce effetti pregiudizievoli alla...

Un sistema di distribuzione selettiva qualitativa non rientra nell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, giacché esso non produce effetti pregiudizievoli alla concorrenza, a condizione che sia oggettivamente giustificato, non discriminatorio e proporzionato.

E’ opinione consolidata nella giurisprudenza comunitaria che l’esistenza di canali di distribuzione differenziati adattati alle caratteristiche proprie dei vari produttori e alle esigenze delle varie categorie di consumatori sia in particolare indicata nel settore dei beni di consumo durevoli, di alta qualità e tecnicità, nel quale un numero relativamente ristretto di produttori, grandi e medi, offre una vasta gamma di apparecchi facilmente intercambiabili e che siffatti prodotti possono effettivamente aver bisogno di un servizio di vendita e post vendita specialmente adeguato alle loro caratteristiche e connesso alla distribuzione

Per ciò che attiene in particolare a un servizio post vendita specialmente adeguato ne deriva che le condizioni che consentono di stabilire la conformità di un sistema di distribuzione selettiva con l’articolo 101 TFUE possono altresì essere utilizzate per valutare se un sistema di riparazione selettiva, che rientra nel servizio post vendita, produca effetti pregiudizievoli alla concorrenza. I criteri relativi ai sistemi di distribuzione selettiva possono quindi essere applicati, per analogia, per valutare i sistemi di riparazione selettiva.

Se la preservazione dell’immagine del marchio non potrebbe giustificare di per sé una restrizione della concorrenza attraverso l’attuazione di un sistema di riparazione selettiva, l’obiettivo di conservare la qualità dei prodotti e il loro uso corretto può invece giustificare tale restrizione, a salvaguardia di un commercio specializzato, in grado di fornire prestazioni specifiche per prodotti di alto livello qualitativo e tecnologico.

Sussiste carenza di legittimazione attiva in capo a Codacons per ciò che attiene alla posizione dei riparatori di orologi indipendenti, posto che tale categoria non appartiene al novero dei consumatori ed utenti rispetto ai quali l’art. 139 Cod. Consumo attribuisce alle associazioni indicate nell’art. 137 la legittimazione ad agire a tutela dei relativi interessi collettivi.

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Class-action contro Balocco: la decisione del tribunale di Torino sul Pandoro-gate
In tema di pratiche commerciali scorrette sussiste il sistema del doppio binario di tutela, una amministrativa e l’altra di ordine...

In tema di pratiche commerciali scorrette sussiste il sistema del doppio binario di tutela, una amministrativa e l'altra di ordine giudiziario. La natura amministrativa dell'AGCM e dei provvedimenti che possono essere da questa adottati e il sistema del doppio binario escludono la possibilità di invocare il principio del “ne bis in idem”.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 840 sexiesdecies, comma 1, e 840 bis, c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 7 e 8 del D. M. 17 febbraio 2022 n. 27 per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117 comma 1, Cost. e 6 CEDU.

Sono legittimate a proporre l’azione inibitoria collettiva le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendono la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al citato art. 840-sexiesdecies, co. 1, primo periodo, c.p.c..

I requisiti di legittimazione delle associazioni che propongono l’azione di classe devono ritenersi sussistere, ove già accertati dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di conferma dell’iscrizione presso l’elenco delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 17 del Codice del Consumo, nonché ulteriormente verificati dal Ministero della Giustizia in sede di iscrizione delle associazioni nell’elenco di cui all’art. 840 bis c.p.c., essendo tali associazioni legittimate a proporre l’azione fino alla data di aggiornamento dell’elenco ex art. 8, comma 1, del Decreto 17 febbraio 2022 n. 27.

In tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell’art. 295 c.p.c. manchi il riferimento ad una pregiudiziale controversia amministrativa, non può escludersi in via di principio la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualcosa imposta dall’esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia e, se, in particolare, tra i due giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il principio del contraddittorio.

Integra una pratica commerciale scorretta vietata dall’art. 20, comma 1, del Codice del Consumo, la diffusione di un comunicato stampa finalizzato alla presentazione della novità di un prodotto e di una iniziativa commerciale intrapresa dalla società produttrice dello stesso, ove quest’ultima risulti consapevole di aver già svolto l’attività reclamata, in quanto pratica contraria alla diligenza professionale. La medesima pratica è altresì idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio ove i messaggi diffusi al pubblico risultino idonei a fornire una rappresentazione scorretta dell’iniziativa commerciale intrapresa dalla società, lasciando intendere che il consumatore avrebbe potuto contribuirvi.

La possibilità di utilizzare la nuova “azione inibitoria collettiva” prevista dall’art. 840 sexiesdecies c.p.c. per conseguire “misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate” ossia per ottenere la tutela ripristinatoria trova il proprio confine invalicabile nell’assegnazione dei risarcimenti e delle restituzioni alla sola “azione di classe” come chiaramente dimostrato dalla specifica previsione dell’art. 840 bis, c.p.c. che, a differenza dell’art. 840 sexiesdecies c.p.c., prevede espressamente anche la “condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”. Le “misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate” mirano a ristabilire lo stato di fatto preesistente e non un devono essere un mezzo per conseguire un risultato proiettato in avanti [nel caso di specie: la soddisfazione dell’intento che ha indotto i consumatori all’acquisto del prodotto].

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