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La descrizione in un giudizio di contraffazione di un marchio: i requisiti di fumus e di periculum
Nell’ambito di un giudizio di contraffazione di marchi nazionali ed europei, la descrizione costituisce un mezzo di ricerca e salvaguardia...

Nell’ambito di un giudizio di contraffazione di marchi nazionali ed europei, la descrizione costituisce un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova; per tale ragione, avendo la stessa un minore grado di consistenza rispetto ad altre misure cautelari, il “fumus boni iuris”, andrà apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito – e solo, in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Ne consegue che il soggetto, che richiede la descrizione, dovrà fornire non soltanto elementi di prova sufficienti ad individuare i diritti di privativa di cui si duole, ma dovrà anche offrire elementi che inducano a sospettare lecitamente della violazione e della non pretestuosità o abusività della richiesta, pena lo svuotamento della funzione della misura stessa.

Invece in relazione al “periculum in mora”, essendo, pertanto, la finalità della descrizione principalmente quella di acquisire gli elementi di prova da utilizzarsi nel successivo giudizio di merito, fatte salve le misure da adottarsi a tutela di eventuali diritti di proprietà industriale o a riservatezza dei dati non pertinenti ai fini di causa ovvero volte allo scopo di scongiurare richieste di descrizione pregiudizievoli ed esplorative, la circostanza, per cui la documentazione contabile possa essere ottenuta anche mediante un provvedimento di esibizione nel corso del giudizio di merito a cognizione piena, non fa venir meno la facoltà di ottenere, prima dell’instaurazione dello stesso giudizio, la descrizione dei documenti, per gli elementi di prova concernenti non solo la denunciata violazione, ma anche la sua entità, e quindi utili a ricostruire la catena distributiva dei prodotti contraffatti.

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Un’esegesi approfondita sulla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
La concessione del provvedimento d’urgenza presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in...

La concessione del provvedimento d’urgenza presuppone la coesistenza dei due noti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata e, il secondo, come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all’esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

L’espressione utilizzata dall’art. 700 c.p.c. (“fondato motivo di temere che (…) il diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”) sottolinea la necessità che il giudice compia una valutazione circa la ricorrenza di un’attuale situazione di pericolo da infruttuosità per il ricorrente, nel senso che, nelle more di un giudizio a cognizione piena, egli corra il rischio che, da un momento all’altro, il proprio diritto venga irrimediabilmente compromesso e che, quindi, la tutela allo stesso accordata sia ormai inutile e infruttuosa. Il diritto che si vuol far valere deve essere minacciato da un pregiudizio che abbia la duplice caratteristica della imminenza, nel senso della sua incombente verificazione sul piano temporale (esso, cioè, non deve essersi già realizzato e non deve essere futuro, né possibile o eventuale, ma incombente e concreto), e della irreparabilità, intesa come irreversibilità della lesione del diritto assoggettato a cautela, tale da precludere definitivamente la possibilità di realizzare e soddisfare nelle forme ordinarie la situazione giuridica vantata ovvero come impossibilità o estrema difficoltà di determinare con esattezza la misura del risarcimento, ove gli effetti pregiudizievoli persistessero nel tempo. Il presupposto della imminenza del pericolo sussiste non solo quando l’evento dannoso, pur essendo stato univocamente preannunciato da una serie di elementi di fatto, non si sia ancora verificato, ma anche quando l’evento dannoso si è già verificato e le sue conseguenze dannose siano destinate a non esaurirsi, ma a protrarsi nel tempo. Il requisito della irreparabilità del pregiudizio può dirsi sussistente solo nel caso in cui sia la reintegrazione in forma specifica che il risarcimento per equivalente pecuniario non siano in grado di attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio, a causa degli effetti dannosi medio tempore manifestatisi.

Solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della sentenza definitiva nel merito può giustificare l’accoglimento del ricorso proposto in via d’urgenza, tenuto anche conto del fatto che l’emanazione di un provvedimento cautelare, considerata la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità in quanto idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti. Costituisce ius receptum quello secondo cui il periculum in mora non possa, se non in situazioni peculiari, ritenersi sussistente in re ipsa, né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma richiede che la lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002).

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La non contestata consegna degli authcode al proprietario esclude l’interesse ad accertare il diritto all’uso esclusivo dei domini
Non è privo di interesse un reclamo presentato al solo fine della condanna alle spese, proponendo un reclamo dopo che...

Non è privo di interesse un reclamo presentato al solo fine della condanna alle spese, proponendo un reclamo dopo che tutti i beni concreti della vita sono stati consegnati.

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Descrizione e inibitoria: differenze nel fumus, periculum ed irreparabilità del pregiudizio
La descrizione è una misura cautelare di carattere istruttorio finalizzata all’acquisizione della prova di una violazione di una privativa regolata...

La descrizione è una misura cautelare di carattere istruttorio finalizzata all’acquisizione della prova di una violazione di una privativa regolata dal c.p.i. e, pertanto, per la sua concessione è necessario: a) sul piano del fumus boni juris che sia raggiunta una sufficiente prova dell’esistenza della privativa e che siano forniti elementi tali da far ritenere sussistente un ragionevole sospetto della commissione dell’illecito; b) sul piano del periculum in mora che vi sia un pericolo di distruzione, soppressione o dispersione della prova dell’illecito e delle sue conseguenze.

Il titolare di un diritto di privativa può ottenere, anche in via d’urgenza, che sia inibito a terzi ex art. 131 c.p.i. il compimento, la reiterazione o la prosecuzione di atti di violazione della propria privativa.

Il grado di fumus boni juris necessario per ottenere la tutela inibitoria è più pregnante rispetto a quello sufficiente per ottenere la descrizione, poiché le misure inibitorie non hanno carattere meramente istruttorio, ma sono volte ad ottenere una cessazione della commissione della violazione della privativa o delle sue conseguenze, cosicché per l’accoglimento dell’istanza non è sufficiente la sussistenza di una mera possibilità di commissione dell’illecito – come nella descrizione – ma è necessaria la dimostrazione di una ragionevole e concreta probabilità di accoglimento della futura azione di merito con la quale verrà denunciata la violazione della privativa; diverso è anche il grado di periculum in mora richiesto per la concessione delle misure cautelari in esame, giacché mentre per la descrizione andrà apprezzato il pericolo di dispersione della prova dell’illecito e delle sue conseguenze, per l’inibitoria andrà valutato il pericolo di prosecuzione/aggravamento/reiterazione dell’illecito.

Il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell’esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessun modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).

Nel caso di violazione di diritti di privativa e di concorrenza sleale, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può senz’altro dirsi connotato del carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare della privativa rischierebbe di perdere delle quote di mercato e il danno che ne deriva è un pregiudizio che, per la sua peculiarità, non potrebbe essere integralmente e agevolmente riparato all’esito del giudizio di merito, né in forma specifica con il recupero integrale delle quote di mercato – secondo la comune esperienza impraticabile – né per equivalente, in ragione della difficoltà di provare l’ammontare del pregiudizio in maniera precisa e di giungere quindi ad un integrale ristoro del medesimo.

La tutela inibitoria ha la funzione di neutralizzare gli effetti dell’illecito e viene concessa per un tempo che, da un lato, consente all’imprenditore che l’abbia subito di poter tornare nello status quo ante e di evitare di subire ulteriori comportamenti illeciti analoghi; e, dall’altro, ristabilisce l’equilibrio del mercato alterato dalla condotta illecita, evitando che colui che ha subito la condotta di concorrenza sleale finisca con il conseguire degli indebiti vantaggi a danno degli altri operatori del mercato

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Descrizione cautelare e sequestro di segreti commerciali nel settore farmaceutico
La misura della descrizione costituisce uno strumento istruttorio preventivo concesso a fronte del rischio che il pieno dispiegarsi del contraddittorio...

La misura della descrizione costituisce uno strumento istruttorio preventivo concesso a fronte del rischio che il pieno dispiegarsi del contraddittorio impedisca di acquisire gli elementi probatori indispensabili o utili ai fini dell’accertamento dei diritti che parte ricorrente intende far valere in sede di merito.

Nel procedimento per descrizione, per giurisprudenza consolidata, il periculum in mora consiste nel rischio di modificazione o alterazione o dispersione del materiale raccolto con la descrizione, rischio particolarmente concreto quando, come nel caso di specie, la descrizione ha ad oggetto materiale informatico che può essere cancellato.

Il giudice deve valutare la ragionevolezza del sospetto di violazione del diritto allegato con il ricorso per descrizione e la non pretestuosità o vessatorietà della richiesta della ricorrente, non dovendosi spingere sino alla verifica della reale esistenza del diritto azionato e della sua violazione

Il bilanciamento degli opposti interessi alla segretazione per esigenze di tutela delle informazioni riservate, da un lato, e al diritto all'accesso agli atti e ai documenti ai fini di giustizia, dall'altro, va di regola risolto in favore del secondo, dovendosi privilegiare il diritto di difesa, che comporta la necessità di esaminare gli esiti della descrizione, ivi compresi i documenti acquisiti ai fini dell'instaurazione del giudizio di merito.

In caso di contrapposte istanze di secretazione e di accesso a tutti gli atti e documenti acquisiti in sede di descrizione, si devono ritenere applicabili le ordinarie regole processuali di accesso agli atti del fascicolo di causa, tenuto conto della necessità della parte ricorrente di esaminare e valutare gli esiti della descrizione ai fini dell'instaurazione della causa di merito, fermo l'obbligo in capo ai difensori ed ai consulenti tecnici d'ufficio di segretezza relativo ai fatti conosciuti nel corso delle loro attività professionali.

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Procedimento di descrizione relativo all’uso non autorizzato di software: competenza e condizioni per la concessione
Sono applicabili al procedimento di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software gli artt. 161 e 162 L.d.A. Poiché...

Sono applicabili al procedimento di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software gli artt. 161 e 162 L.d.A.

Poiché l’art. 162 L.d.A. richiama le norme del c.p.c. in tema di istruzione preventiva, il procedimento per descrizione è quindi di competenza presidenziale (art. 696 c.p.c.) e, ai sensi dell’art. 3 lett. b) d.lgs. n.168/2003, rientra nelle materie affidate alla Sezione specializzata in materia di impresa.

Il fumus boni iuris per la concessione di descrizione inaudita altera parte sui sistemi informatici aziendali può basarsi sulla deduzione del ricorrente circa l’uso di copie non autorizzate del software (per l’assenza di licenze del software in capo alle resistenti), accompagnata dalle informazioni sui siti internet delle resistenti circa l’uso del software nella propria attività imprenditoriale.

 

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Mancata partecipazione alle operazioni di descrizione della parte destinataria della misura e diritto di difesa
La misura della descrizione può essere concessa inaudita altera parte e può essere eseguita anche in assenza della parte che...

La misura della descrizione può essere concessa inaudita altera parte e può essere eseguita anche in assenza della parte che la subisce e il riferimento nei provvedimenti alla possibilità del resistente di presenziare alle operazioni di descrizione deve essere intesa nel senso che la presenza alle operazioni peritali è consentita ed assicurata solo se la parte che la subisce è presente in loco, potendo, al più, l’ufficiale giudiziario attendere per un lasso di tempo ragionevolmente breve l’arrivo di un tecnico di fiducia.

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Tutela cautelare e diritti di credito
La cautela ex art. 700 cpc è ammissibile solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto...

La cautela ex art. 700 cpc è ammissibile solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito. In altri termini, l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700, c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito.

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Assenza del periculum in mora
Il ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. può essere proposto, quando nelle more del giudizio ordinario il diritto controverso...

Il ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. può essere proposto, quando nelle more del giudizio ordinario il diritto controverso sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Secondo la giurisprudenza, il requisito del pericolo è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, lasso di tempo che lascia presumere, se non la tolleranza verso l’illecito, certo la tollerabilità delle sue conseguenze, che evidentemente non vengono considerate bisognose di immediata riparazione.

Un lasso di tempo tra i sette ai dodici mesi è così ampio, da far presumere che il pregiudizio in ipotesi a essi conseguente non abbia il carattere dell’irreparabilità.

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Requisiti per l’accoglimento del ricorso per descrizione
Il fumus boni iuris richiesto dalla legge per l’accoglimento del ricorso per descrizione si esprime in termini di una verosimiglianza...

Il fumus boni iuris richiesto dalla legge per l'accoglimento del ricorso per descrizione si esprime in termini di una verosimiglianza di grado inferiore rispetto a quella necessaria per il diverso strumento del sequestro.

Affinché un'informazione possa dirsi segreta non è necessario che sia inaccessibile, ma è sufficiente che la sua acquisizione sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori a quelli che occorrono per effettuare un'accurata ricerca.

Il trasferimento delle informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imperenditore concorrente può configurare atto di concorrenza sleale quando si tratti di un complesso strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, i quali superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di forgnirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze acquisite dal lavoratore.
Si ritiene sussistente il periculum in mora bel caso in cui venga accertato il rischio che la prova venga dispersa nel tempo occorrente per giungere all'accertamento della violazione del giudizio ordinario.

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Il fumus boni iuris e il periculum in mora della descrizione disposta inaudita altera parte
Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato...

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta ed immediata in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, poiché la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, poiché la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato

L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive e delle finalità del mezzo richiesto, può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di una misura cautelare più invasiva quale il sequestro o l'inibitoria

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione

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