La descrizione ha lo scopo di acquisire la prova della violazione del diritto e scongiurarne così la dispersione ed è direttamente strumentale al prospettato giudizio di merito. La prova utilizzabile nel futuro giudizio di merito è quindi quella ritualmente e correttamente acquisita nel rispetto delle regole processuali. Il vaglio sulla correttezza del procedimento che ha portato all’individuazione degli elementi acquisibili come prova spetta al giudice del procedimento cautelare che può confermare -del tutto o parzialmente- o revocare il provvedimento emesso inaudita altera parte, non solo previa valutazione della rilevanza e pertinenza degli elementi acquisiti rispetto alla domanda proposta, sul piano sostanziale, ma anche procedendo alla verifica della correttezza del procedimento che ha portato all’acquisizione degli elementi stessi.
Le informazioni commerciali non devono essere divulgate all’esterno della società attrice, né possono essere trasferite nella nuova società costituita dagli ex dipendenti, anche in presenza di misure di sicurezza piuttosto blande, quando tali informazioni sarebbero dovute restare segrete, per avere i convenuti sottoscritto con la datrice di lavoro dei patti di segretezza.
Le informazioni e i dati acquisiti ed elaborati dal dipendente per conto, a spese e a rischio del datore di lavoro, appartengono a quest’ultimo. In nessun caso, pertanto, è consentito avvalersi di quelle informazioni se non a vantaggio del datore di lavoro.
L’accertata sottrazione di segreti commerciali e la violazione delle regole volte alla leale concorrenza comportano l’applicazione del divieto di utilizzazione dei segreti sottratti. Anche se tali informazioni fossero obsolete, in quanto parziali, non attuali, non sfruttabili sulla base delle mutate condizioni e dinamiche di mercato, le stesse, poiché sono state acquisite con modalità non corrette, non dovranno comunque essere utilizzate.
La misura della pubblicazione della sentenza è discrezionale e non è finalizzata al risarcimento del danno; ha invece natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso allo scopo di realizzare una sorta di restitutio in integrum.
Il periculum in mora per l'accoglimento di un ricorso cautelare per violazione di marchio può sussistere alla luce del rischio confusorio, che è sufficiente sussista in astratto e non in concreto, e della necessità di impedire il persistente uso illegittimo, in grado di arrecare danni non facilmente risarcibili a posteriori in termini monetari, quali ad esempio lo sviamento di clientela e svilimento del marchio.
L'accertamento nel merito, passato in giudicato, della validità di un brevetto non costituisce un “indispensabile antecedente logico-giuridico” della concessione di misure cautelari: elemento sufficiente per la concessione di siffatte misure, infatti, è una verosimile validità del brevetto, che ben può sussistere – e, di regola, sussiste – anche in assenza di una sentenza passata in giudicato.
Sospendere l’efficacia esecutiva di un’inibitoria garantita da penale non può che comportare il provvisorio venir meno dello stesso obbligo al pagamento della penale.
In pendenza di una contestazione circa l’effettiva titolarità del diritto d’autore sulle opere, non sussiste il fumus boni iuris della domanda cautelare, per difetto di una condotta lesiva, qualora la parte resistente si sia limitata ad astenersi dal concedere al terzo, che ne abbia fatto richiesta, l’autorizzazione allo sfruttamento delle opere stesse. Né, fino a che il diritto sia sub judice, può esigersi a carico della resistente che essa dichiari al terzo la titolarità del diritto d’autore in capo alla ricorrente.
In materia di tutela dei segni la cessazione della condotta non è da sola sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione.
Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del credito non sottoposti precedentemente alla valutazione del c.t.u. nel contraddittorio delle parti salvo che la contestazione sia fondata su documenti tempestivamente depositati nel giudizio a sostegno di una generica eccezione di pagamento.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
In tema di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, poiché tale inerzia lascia presumere, se non la tolleranza verso l'illecito, quantomeno la tollerabilità delle sue conseguenze, evidentemente non ritenute bisognose di immediata riparazione. Tale presunzione è rafforzata ove il ricorrente, dopo il rigetto – confermato in sede di reclamo – di un precedente ricorso cautelare avente ad oggetto condotte analoghe, non abbia neppure instaurato il giudizio di merito.
Con riguardo alla sottrazione e all'utilizzo illecito di dati aziendali riservati da parte di un ex dipendente, la domanda cautelare non può trovare accoglimento ove presenti ampie lacune probatorie in ordine: a) al contenuto delle informazioni asseritamente sottratte; b) all'effettivo utilizzo di tali informazioni da parte del concorrente; c) al vantaggio illecito che ne sarebbe derivato, trattandosi di accertamenti riservati alla cognizione piena del giudizio di merito.
In tema di contraffazione di marchio di fatto e condotte confusorie, difetta il fumus boni iuris ove manchi qualsivoglia prova della notorietà del marchio di fatto e risulti dubbia la confondibilità tra i segni in conflitto, diversi per forma e caratteri grafici e aventi in comune unicamente un termine descrittivo privo di autonoma capacità distintiva.
La produzione documentale nuova in sede di reclamo cautelare, riguardante temi già oggetto dell'originaria domanda e non fatti sopravvenuti, è inammissibile ove effettuata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, in assenza di allegazione e prova dei presupposti per la rimessione in termini.
Ai fini dell'accertamento del requisito del periculum in mora in materia cautelare è sufficiente l'esistenza di un danno anche soltanto potenziale a carico del ricorrente.
Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisce in giudizio dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova sia della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali, sia della sussistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 cpi.
Ai fini della sussistenza del requisito della segretezza di cui all’art. 98 cpi non è richiesto che le informazioni siano assolutamente inaccessibili, perché la tutela dei segreti aziendali non ha soltanto ad oggetto le informazioni di per sé altrimenti irraggiungibili dai concorrenti, ma mira anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dell'acquisizione di informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una loro autonoma ricostruzione. Pertanto, è sufficiente soltanto che la loro acquisizione non sia agevole, ossia che non possa avvenire senza uno sforzo fuori dall’ordinario.
L’adozione di misure adeguate a mantenere la segretezza delle informazioni non sottende la necessità di adottare le misure di protezione massime consentite dalla tecnica né di adottare le misure di protezione integranti best practices. È infatti sufficiente che le misure adottate siano ragionevolmente deputate, con criterio di proporzionalità, a mantenere la segretezza delle informazioni ovvero abbiano lo scopo di evitare la “fuoriuscita” delle informazioni e siano univocamente incompatibili con la volontà dell’imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico. Infine, dette misure vanno ovviamente rapportate alle esigenze, di diversa pregnanza, a seconda che si tratti di garantire la sicurezza da intrusione di terzi o la segretezza da parte dei dipendenti che in ragione delle mansioni ricoperte possono avere accesso ad esse [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficiente, specie in sede di cognizione sommaria, l’adozione di misure quali la predisposizione di password dotate di determinate caratteristiche e periodicamente aggiornate, la compartimentazione dei dati e delle informazioni, la predisposizione di policy e regolamenti in materia di utilizzo dei dispositivi e delle informazioni, l’organizzazione di corsi di formazione in materia e la sottoscrizione di accordi di riservatezza con i dipendenti].
La descrizione è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova della violazione di violazione industrialistica e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito ed è in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare. Pertanto, in materia di descrizione il fumus è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.
In materia di illeciti commessi tramite internet [nel caso di specie la violazione di diritti d'autore su un opuscolo realizzato per promuovere moduli prefabbricati in calcestruzzo], al fine di individuare il locus comissi delicti è stato elaborato in giurisprudenza anche il criterio del luogo di stabilimento dell'inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale.
La regola consente di individuare senza incertezze il luogo del fatto illecito, nei casi in cui il carattere diffuso della manifestazione degli effetti finali della condotta impedisce una loro precisa localizzazione.