Perché l’utilizzazione dei software programmi per elaboratore possa dirsi lecita ex artt. 12 e 12 bis LdA, gli stessi necessitano di una licenza concessa dai titolari, secondo il principio generale per cui una singola licenza autorizza all’uso di un singolo programma per elaboratore. E’ pertanto responsabile della contraffazione e violazione dei diritti esclusivi sui software in titolarità dei legittimi produttori di programmi, ai sensi degli artt. 1 e 64 bis LdA, colui che utilizza senza alcuna licenza programmi installati sui propri pc. (altro…)
In tema di contraffazione di un modello registrato e/o concorrenza sleale per imitazione servile, al fine di valutare l'entità del risarcimento del danno, il quantum del pregiudizio patito deve essere determinato (altro…)
Ai fini della contraffazione di un marchio, non rileva il fatto che all’epoca della sua abusiva utilizzazione pendesse una mera domanda di registrazione in quanto ai sensi dell’art. 15, comma 2 c.p.i. gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. (altro…)
Ai sensi dell’art. 125 c.p.i. il danno da contraffazione deve essere determinato tenendo conto di ” tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative - compreso il mancato guadagno - del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici”, di talchè ben vi può essere un danno risarcibile (altro…)
La contraffazione di un brevetto può causare al titolare dello stesso danni consistenti (con riferimento alla specifica componente del lucro cessante) nella perdita di profitti, perdita che a sua volta è dovuta alle mancate vendite di prodotti incorporanti il componente brevettato da parte del suo titolare. Tuttavia, (altro…)
Attesa la rinomanza sul territorio dei marchi azionati, ne deriva che il loro illecito utilizzo concreta un indebito strumento di richiamo dei consumatori, facendo erroneamente ritenere che la medesima azienda o la medesima articolazione organizzativa sia (altro…)
Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante (altro…)
A prescindere dalla competenza esclusiva della pubblica amministrazione ad indicare, attuare e autorizzare eventuali interventi tecnici risolutivi, l’occupazione di un segmento di etere (altro…)
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
In caso di risoluzione anticipata del contratto di licenza di marchio il danno per inadempimento del licenziatario può essere individuato nella misura del minimo garantito contrattualmente pattuito fino alla scadenza naturale del contratto di licenza medesimo.
L'utilizzo prolungato nel tempo e in ambito non meramente locale di un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) determina la nullità per assenza di novità del marchio registrato successivamente, qualora quest'ultimo sia identico o simile al primo e si riferisca ad un settore merceologico identico o simile a quello del primo, così da creare un rischio di confusione per il pubblico. (altro…)