L'assegnazione delle controversie in materia di proprietà intellettuale ed industriale alle Sezioni Ordinarie del Tribunale presso il quale sono istuite le sezioni specializzate in materia di Impesa non attiene a questione di competenza ma alla mera ripartizione degli affari interni al Tribunale stesso.
Sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate di Impresa in una controversia in materia di franchising, quando essa non riguardi solo l'esecuzione del contratto bensì l'esercizio dei diritti relativi alla proprietà industriale, ovvero l'indebito utilizzo di privative registrate. In tal caso, l'illegittimo uso di segni distintivi attrae la competenza sulla domanda di adempimento contrattuale.
La norma speciale di cui all’art. 12 bis l.d.a. esprime il principio generale secondo il quale l’imprenditore acquista i risultati del lavoro del dipendente – nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite- senza alcun atto di trasferimento, quale effetto derogabile del contratto. I software rielaborati nel corso del rapporto di lavoro sono automaticamente trasferiti nella titolarità del datore di lavoro, senza (altro…)
Scopo della descrizione (e dell’eventuale connessa richiesta di sequestro) è assicurare al titolare di un diritto di proprietà intellettuale elementi di prova in ordine alla violazione dei propri diritti, sicché, quando sussiste il fumus boni juris della pretesa e il provvedimento inaudita altera parte sia stato eseguito, l’udienza successivamente instaurata ha essenzialmente lo scopo di valutare, oltre alla legittimità del provvedimento alla luce delle difese della parte resistente, anche il risultato della descrizione stessa.
Nell'ambito di un giudizio di violazione del diritto di autore, per accertare la sussistenza della legittimazione attiva della parte attrice relativamente alla domanda di contraffazione occorre verificare che la parte che agisce si affermi titolare del diritto, giacché la dimostrazione della effettiva titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di cui si chiede tutela, costituisce una questione di merito.
Nell'ambito di un giudizio di accertamento della violazione dei diritti di autore, in particolare inerente a corsi, materiali didattici e metodo di insegnamento, ai fini di accertare la contraffazione risulta irrilevante un raffronto tra singoli elementi ed aspetti isolatamente considerati del prodotto contraffatto e di quello assunto in contraffazione, viceversa occorre procedere ad un confronto globale e complessivo che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti.
La mera lista di clienti progressivamente acquisita nel corso dell'attività professionale e commerciale svolta, non assurge al rango di database e, dunque, non può essere considerata quale raccolta strutturata di dati e informazioni meritevole di tutela, in ragione dei requisiti di originalità e creatività previsti dalla legge.
Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio ex art. 12 lett. e) c.p.i. di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei (altro…)
L’eccezione di incompetenza per territorio, quando la causa petendi consista nella violazione di diritti di proprietà intellettuale, deve essere decisa in applicazione dell’art. 120 Cpi, che costituisce norma speciale rispetto al genus degli artt. 18 e ss. Cpc. Il criterio di cui all'art. 120 comma 6 c.p.i., che attribuisce rilievo al luogo in cui “i fatti sono stati commessi”, deve essere riferito alla (altro…)
La competenza territoriale del tribunale quale Sezione Specializzata dell’Impresa va riconosciuta secondo il criterio del forum delicti commissi, alternativamente, sia nel luogo ove siano poste in essere le condotte censurate – produzione, commercializzazione, utilizzo ed offerta in vendita dei beni in contraffazione- sia nel luogo di verificazione dell’evento dannoso. La competenza territoriale sussiste anche nel luogo in cui ha sede la danneggiata, essendo stato il fatto illecito perpetrato a mezzo internet ed essendo la sede della danneggiata il luogo di divulgazione e percezione dell’illecito, deponendo in tale senso una interpretazione conforme e coerente con quella adottata dalla Corte Giustizia in tema di competenza giurisdizionale ex art. 7.2. reg. UE 1215/2012 ( già art 5 reg CE 44/2001). Infatti, il luogo in cui l’ “evento dannoso è avvenuto o può avvenire” va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione. Nel caso di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza autorizzazione del titolare a mezzo di internet, la lesione del diritto della vittima è stato cagionato nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni. Una diversa interpretazione, del disposto dell’art 7 reg. CE 1215/2012, che individui la competenza ora nel luogo dell’inserzionista, ora del server, renderebbe eccessivamente onerosa -se non addirittura impossibile- per la vittima dell’illecito l’individuazione della competenza e consentirebbe agli autori degli illeciti, che fanno ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla competenza giurisdizionale italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all’estero, applicandosi in base al regolamento il medesimo criterio dell’ "evento dannoso”. In altre parole, si creerebbe un grave vulnus che pregiudicherebbe l’efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l’uso (illecito), mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo.
Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato come il tecnico a conoscenza di tutti i tipi di prodotto noti nell’arte considerato che l’esperto del ramo è (altro…)
La titolarità di un brevetto comporta la sussistenza della legittimazione attiva e passiva di una parte, non assumendo un rilievo decisivo, ai sensi dell’art. 118 Cpi, il contributo apportato personalmente alle invenzioni dagli (altro…)
La stipulazione di un contratto per la realizzazione di un’opera di design comporta di regola, come effetto naturale del contratto, l’acquisto in favore del committente dei diritti patrimoniali sull’opera stessa, senza che sia necessaria la prova scritta di cui all’art. 110 Lda. Al rapporto tra committente e prestatore d’opera devono applicarsi i principi desumibili dall’art. 12 ter Lda, secondo cui, salvo patto contrario, qualora (altro…)
La natura sommaria del procedimento cautelare è incompatibile con quelle azioni che, a causa della complessità della materia trattata, richiedono una consistente attività istruttoria (approfondimenti istruttori, articolati e impegnativi approfondimenti peritali, esame di copiosa documentazione) al fine dell’accertamento dell’esistenza del fumus boni iuris.
In particolare, vertendosi in materia di software e di attività di decompilazione in ipotesi illecita, occorre sottolineare che l’attività di decompilazione, quand’anche fosse accertata in via sommaria, non escluderebbe la necessità di ulteriori e complesse valutazioni, dovendosi verificare, alla luce delle prospettazioni delle parti, il contesto in cui essa fosse effettuata e la sussistenza o meno delle ipotesi che la rendessero lecita. Andrebbero indagati i confini di liceità dell’attività di “analisi” e di “reverse engineering”, atteso che: le attività di riproduzione, adattamento, trasformazione sono consentite se “sono necessarie per l’uso del programma conformemente alla sua destinazione” ( art. 64 ter LA ); chi ha diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza autorizzazione del titolare dei diritti, “osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo scopo di determinarne le idee ed i principi su cui è basato qualora compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire” e che “le clausole contrattuali pattuite in violazione di tale disposizione sono nulle” ( art 64 ter); l’attività di analisi è altresì consentita quando sia indispensabile ad ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con altri programmi, sempre che le informazioni non vengano utilizzate per “fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del programma creato autonomamente” e che esse non vengano sfruttate “ per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva” (art. 64 quater).