Nel procedimento introdotto con ricorso ex artt. 281‑decies ss. c.p.c., la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. integra un vizio della vocatio in ius soggetto al regime dell’art. 164 c.p.c.; in difetto di una disciplina sanzionatoria autonoma per il rito semplificato, opera in via analogica la disciplina della nullità dell’atto di citazione.
Qualora il giudice ordini la rinnovazione della notifica entro termine perentorio, il mancato completamento del procedimento notificatorio — anche se il primo tentativo sia tempestivo ma non andato a buon fine per causa non imputabile al notificante — impone alla parte l’obbligo di immediata riattivazione del processo notificatorio, secondo il principio affermato da Cass. SS.UU. n. 14594/2016. L’inerzia della parte, che ometta di procedere a un nuovo tentativo di notifica o di attivarsi per tempo ai fini della fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dal termine perentorio e determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307, co. 3, c.p.c., non essendo applicabile la rinnovazione iussu iudicis ex art. 291 c.p.c. in assenza di costituzione del convenuto.
La descrizione, quale strumento volto all’acquisizione della prova della violazione del diritto di proprietà industriale, svolge una funzione tale da assimilarla ai provvedimenti di istruzione preventiva, rivolti non tanto - o non solo - alla tutela di un diritto sostanziale, quanto piuttosto alla salvaguardia del diritto processuale alla prova.
Non è contestabile la natura cautelare della descrizione, viepiù a seguito della riforma del 2010, natura della quale, come da tempo affermato dalla stessa Corte Costituzionale, partecipano anche i provvedimenti di istruzione preventiva.
Le menzionate caratteristiche si riflettono sui presupposti necessari alla concessione del provvedimento, dovendo, secondo l’orientamento tradizionale, il fumus boni iuris essere apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova - ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e, in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela, e dovendo il periculum in mora essere individuato nell’esigenza di non disperdere la prova, oltre che nella probabile sopravvenienza di un pericolo di danno imminente e irreparabile alla situazione sostanziale fatta valere, pregiudizio alla cui neutralizzazione è - in via mediata - finalizzato il provvedimento cautelare richiesto.
La verifica della sussistenza di titoli di privativa e della verosimiglianza della violazione deve essere effettuata alla luce degli elementi che parte ricorrente, secondo diligenza, può acquisire nella sua posizione di extraneus alle attività produttive e commerciali di controparte. La verifica dell’esistenza del fumus boni iuris presuppone - con un grado di approfondimento proporzionato alla natura e alla specificità delle allegazioni ed eccezioni delle parti - l’accertamento sommario della validità della privativa e dell’interferenza del trovato messo in circolazione con il diritto del ricorrente, onde evitare che la misura venga richiesta allo scopo di eludere l’onere della prova gravante sul ricorrente o di arrecare danno al concorrente.
La ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 121 c.p.i. deve ritenersi operante anche nell’ambito del procedimento cautelare, non essendovi alcun dato normativo o sistematico che possa portare a diversa conclusione. Nulla impedisce che, anche nell’ambito del procedimento cautelare, pur con le peculiarità di una cognizione sommaria, sia possibile, per chi vi ha interesse, eccepire la nullità del titolo e fornire elementi di prova a sostegno dell’eccezione.
La tutela cautelare presuppone la sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Il fumus boni iuris ricorre in presenza di una narrazione fattuale e giuridica da cui emerga la verosimile esistenza del diritto violato e, dunque, la probabile fondatezza della pretesa azionata; deve essere valutato dal giudicante con un certo rigore ed in presenza di elementi chiari e lineari, atteso che in un procedimento quale quello cautelare, a cognizione necessariamente sommaria, le garanzie del contraddittorio, l'acquisizione della prova e la dialettica processuale sono attenuate.
Il periculum in mora, invece, ricorre in presenza di un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto, in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile; tale requisito deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra il momento in cui i fatti oggetto di giudizio sono divenuti noti al Ricorrente ed il momento in cui questi si è determinato ad agire in giudizio.
La tutela cautelare è ammissibile, in punto di periculum in mora e anche in difetto di precipua prova degli elementi costitutivi dello stesso, purché la condotta lesiva sia ancora in itinere e suscettibile di ulteriori e imprevedibili o incontrollabili sviluppi.
L’utilizzo di un marchio di proprietà altrui senza autorizzazione del legittimo titolare costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.1 c.c., che comporta la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 125 c.p.i. comma 2 per l’illecito utilizzo del marchio, in misura non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
Il fatto che la norma dell'art. 131 c.p.i. non preveda un termine per l’attivazione della procedura cautelare e che si riferisca espressamente a “violazioni in atto” o anche solo al pericolo di “ripetizione” non abilita a ritenere il tempo di reazione del tutto irrilevante o rilevante solo allorquando la condotta da inibire abbia già prodotto effetti irreversibili, tali da rendere ormai inutile l’intervento. L’inerzia, invero, pur non rilevando in quanto tale, può, in presenza di determinate circostanze, rappresentare indice dell’assenza di periculum in mora. La mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all’anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare e della violazione in atto e dell’autore dell’illecito è idonea ad escludere il periculum in mora, ciò a maggior ragione laddove il lasso temporale trascorso sia addirittura pari alla durata media di un giudizio di merito. Diversamente si tradirebbe la funzione stessa della tutela cautelare inibitoria, anche industriale, che è quella appunto - strumentale - di evitare che, nel tempo necessario a ottenere l’accertamento pieno del proprio diritto, si manifesti o aggravi la lesione.
Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata ad assicurare al creditore la possibilità di espropriare in futuro quei beni del debitore potenzialmente sottraibili, nelle more del giudizio di merito, alla garanzia del credito ex art. 2740 c.c..
La concessione del sequestro conservativo è subordinata alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al periculum in mora, esso non può consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere la garanzia del proprio credito, ma deve invece corrispondere ad una situazione reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non soddisfare più la funzione di garanzia che gli è propria. La sussistenza del periculum in mora può essere desunta sia da elementi oggettivi riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata. Quanto alle situazioni di carattere soggettivo, si ritiene che l’elemento soggettivo del periculum possa essere individuato in comportamenti processuali o extraprocessuali del debitore, ivi compreso l’atteggiamento e la personalità del debitore sequestrando, valutati anche attraverso pregressi comportamenti negoziali e processuali, e che è pur sempre necessario che tali comportamenti lascino presagire un’imminente dispersione o depauperamento del proprio patrimonio.
È inammissibile il reclamo incidentale tardivo, non esistendo nell'ambito del c.d. processo cautelare uniforme alcuna previsione che consenta di proporre il reclamo oltre il termine perentorio previsto dall'art. 669- terdecies c.p.c., né potendo trovare applicazione analogica gli artt. 333-335 c.p.c. dettati in tema di disciplina generale delle impugnazioni.
La misura della descrizione è reclamabile in assenza di espresso divieto e richiede la sussistenza di un fumus attenuato. La valutazione dell’esito ai sensi dell’art. 129, comma 4, non comporta necessariamente la revoca della misura, potendo questa essere confermata anche in presenza di risultato negativo, in quanto caratterizzata da natura esplorativa ed esposta a un’inevitabile alea.
In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede.
La modifica del domicilio effettuata in sede di rinnovo del marchio integra un’elezione di domicilio esclusivo, rilevante ai fini della competenza territoriale di cui all’art. 120, comma 3, c.p.i., ove risulti dal certificato di rinnovo, il quale ha valore di pubblicità a tutti gli effetti, garantendone la conoscibilità ai terzi.
Il pregiudizio lamentato – consistente nell’impossibilità di scegliere per la campagna agricola 2024 il proprio acquirente sul libero mercato e con esso trattare liberamente del prezzo di vendita del bene senza subire i vincoli impositivi di quantità e prezzo discendenti dall’obbligo di trattare la vendita solo con i distributori “imposti” dalla resistente e la risoluzione del contratto di affitto ove la ricorrente decidesse spontaneamente di vendere a terzi – si traduce di fatto in un pregiudizio di natura meramente economica quantificabile sulla base della maggiore quantità di frutta che si sarebbe potuta vendere rispetto a quella da conferirsi ai distributori autorizzati, i quali non hanno assorbito l’intera produzione e dell’eventuale maggior prezzo a cui la libera cessione potrebbe effettuarsi e suscettibile di ristoro per equivalente.
La cautela ex art. 700 cpc è ammissibile solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.
L'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700, c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito.