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Contestazioni non sottoposte al c.t.u.: limiti alla difesa tardiva in comparsa conclusionale
Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del...

Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del credito non sottoposti precedentemente alla valutazione del c.t.u. nel contraddittorio delle parti salvo che la contestazione sia fondata su documenti tempestivamente depositati nel giudizio a sostegno di una generica eccezione di pagamento.

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

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Tutela inibitoria e atti di concorrenza sleale: presupposti
In tema di tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è incompatibile con il...

In tema di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, poiché tale inerzia lascia presumere, se non la tolleranza verso l'illecito, quantomeno la tollerabilità delle sue conseguenze, evidentemente non ritenute bisognose di immediata riparazione. Tale presunzione è rafforzata ove il ricorrente, dopo il rigetto – confermato in sede di reclamo – di un precedente ricorso cautelare avente ad oggetto condotte analoghe, non abbia neppure instaurato il giudizio di merito.

Con riguardo alla sottrazione e all'utilizzo illecito di dati aziendali riservati da parte di un ex dipendente, la domanda cautelare non può trovare accoglimento ove presenti ampie lacune probatorie in ordine: a) al contenuto delle informazioni asseritamente sottratte; b) all'effettivo utilizzo di tali informazioni da parte del concorrente; c) al vantaggio illecito che ne sarebbe derivato, trattandosi di accertamenti riservati alla cognizione piena del giudizio di merito.

In tema di contraffazione di marchio di fatto e condotte confusorie, difetta il fumus boni iuris ove manchi qualsivoglia prova della notorietà del marchio di fatto e risulti dubbia la confondibilità tra i segni in conflitto, diversi per forma e caratteri grafici e aventi in comune unicamente un termine descrittivo privo di autonoma capacità distintiva.

La produzione documentale nuova in sede di reclamo cautelare, riguardante temi già oggetto dell'originaria domanda e non fatti sopravvenuti, è inammissibile ove effettuata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, in assenza di allegazione e prova dei presupposti per la rimessione in termini.

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Il calcolo del danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio
Il danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio può essere determinato, ex art. 125 c.p.i., sulla base del...

Il danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio può essere determinato, ex art. 125 c.p.i., sulla base del c.d. "canone dell'equo consenso", che si attesta quale parametro agevolatore degli oneri probatori del titolare del marchio contraffatto. Tale canone può essere ricostruito sulla base dei listini in uso da parte del titolare del marchio che, quantomeno, costituiscono un indizio od un elemento presuntivo dei prezzi praticati e, quindi, del lucro cessante patito.

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Il requisito del periculum in mora nei giudizi cautelari di contraffazione di marchio
Ai fini dell’accertamento del requisito del periculum in mora in materia cautelare è sufficiente l’esistenza di un danno anche soltanto...

Ai fini dell'accertamento del requisito del periculum in mora in materia cautelare è sufficiente l'esistenza di un danno anche soltanto potenziale a carico del ricorrente.

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Presupposti di tutela cautelare dei segreti commerciali
Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete...

Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisce in giudizio dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova sia della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali, sia della sussistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 cpi.

Ai fini della sussistenza del requisito della segretezza di cui all’art. 98 cpi non è richiesto che le informazioni siano assolutamente inaccessibili, perché la tutela dei segreti aziendali non ha soltanto ad oggetto le informazioni di per sé altrimenti irraggiungibili dai concorrenti, ma mira anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dell'acquisizione di informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una loro autonoma ricostruzione. Pertanto, è sufficiente soltanto che la loro acquisizione non sia agevole, ossia che non possa avvenire senza uno sforzo fuori dall’ordinario.

L’adozione di misure adeguate a mantenere la segretezza delle informazioni non sottende la necessità di adottare le misure di protezione massime consentite dalla tecnica né di adottare le misure di protezione integranti best practices. È infatti sufficiente che le misure adottate siano ragionevolmente deputate, con criterio di proporzionalità, a mantenere la segretezza delle informazioni ovvero abbiano lo scopo di evitare la “fuoriuscita” delle informazioni e siano univocamente incompatibili con la volontà dell’imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico. Infine, dette misure vanno ovviamente rapportate alle esigenze, di diversa pregnanza, a seconda che si tratti di garantire la sicurezza da intrusione di terzi o la segretezza da parte dei dipendenti che in ragione delle mansioni ricoperte possono avere accesso ad esse [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficiente, specie in sede di cognizione sommaria, l’adozione di misure quali la predisposizione di password dotate di determinate caratteristiche e periodicamente aggiornate, la compartimentazione dei dati e delle informazioni, la predisposizione di policy e regolamenti in materia di utilizzo dei dispositivi e delle informazioni, l’organizzazione di corsi di formazione in materia e la sottoscrizione di accordi di riservatezza con i dipendenti].

La descrizione è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova della violazione di violazione industrialistica e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito ed è in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare. Pertanto, in materia di descrizione il fumus è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.

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Nella violazione di diritti d’autore a mezzo internet, il locus commissi delicti è il luogo di stabilimento dell’inserzionista
In materia di illeciti commessi tramite internet [nel caso di specie la violazione di diritti d’autore su un opuscolo realizzato...

In materia di illeciti commessi tramite internet [nel caso di specie la violazione di diritti d'autore su un opuscolo realizzato per promuovere moduli prefabbricati in calcestruzzo], al fine di individuare il locus comissi delicti è stato elaborato in giurisprudenza anche il criterio del luogo di stabilimento dell'inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale.

La regola consente di individuare senza incertezze il luogo del fatto illecito, nei casi in cui il carattere diffuso della manifestazione degli effetti finali della condotta impedisce una loro precisa localizzazione.

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La pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i. costituisce una misura discrezionale e autonoma
La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi...

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, co. 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale.

La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, ed è misura disposta sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti.

La sanzione della pubblicazione del provvedimento deve applicarsi secondo un regime di proporzionalità, di talché, per farne applicazione, occorre considerare, inter alia, le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

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Periculum in mora e Fumus boni Iuris: insussistenza
L’accertamento del fumus boni iuris è incompatibile con la cognizione sommaria tipica del procedimento cautelare quando si tratti di fatti...

L'accertamento del fumus boni iuris è incompatibile con la cognizione sommaria tipica del procedimento cautelare quando si tratti di fatti che si siano protratti per circa un decennio, abbiano coinvolto molteplici soggetti e società anche estere, e siano stati oggetto di un procedimento penale archiviato a seguito di indagini.

È da escludere la sussistenza del periculum in mora, a fronte di una inerzia del ricorrente protratta per quattro anni, nonostante la consapevolezza della condotta fraudolenta.

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Principio di esaurimento e distribuzione selettiva
In tema di esaurimento del marchio, il consenso del titolare alla prima immissione in commercio nel territorio UE/SEE costituisce presupposto...

In tema di esaurimento del marchio, il consenso del titolare alla prima immissione in commercio nel territorio UE/SEE costituisce presupposto indefettibile per l’operatività del principio, che invece non opera nel caso delle c.d. importazioni parallele di prodotti provenienti da paesi extra-UE. L’onere di provare l’operatività dell’esaurimento grava, in linea di principio, sull’importatore parallelo che lo invochi.

La sussistenza di una rete di distribuzione selettiva, funzionale alla tutela dell’immagine di lusso o prestigio del marchio, integra “motivo legittimo” ostativo all’esaurimento ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i., quando la vendita fuori rete sia idonea a pregiudicare, anche solo potenzialmente, l’immagine del prodotto [tale lesione, nel caso di specie, si è verificata in ragione di elementi quali la compresenza sul sito web del resistente di prodotti di lusso e prodotti comuni, dall’assenza di un controllo qualitativo sull’ambiente di vendita e dal fatto che i prodotti fossero stati manomessi e privati degli ingredienti obbligatori].

L’alterazione di un prodotto attraverso attività quali la manomissione, riconfezionamento o privazione delle indicazioni obbligatorie costituisce un motivo legittimo di opposizione della rivendita ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i.. Lo stesso dicasi anche laddove vengano commercializzati sul mercato dell'UE destinati a mercati extra-UE contenenti sostanze vietate all'interno dell'UE.

La messa in commercio, senza il consenso del titolare del marchio, di tester o campioni gratuiti costituisce una violazione dei diritti di marchio.

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