Il fatto che la norma dell'art. 131 c.p.i. non preveda un termine per l’attivazione della procedura cautelare e che si riferisca espressamente a “violazioni in atto” o anche solo al pericolo di “ripetizione” non abilita a ritenere il tempo di reazione del tutto irrilevante o rilevante solo allorquando la condotta da inibire abbia già prodotto effetti irreversibili, tali da rendere ormai inutile l’intervento. L’inerzia, invero, pur non rilevando in quanto tale, può, in presenza di determinate circostanze, rappresentare indice dell’assenza di periculum in mora. La mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all’anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare e della violazione in atto e dell’autore dell’illecito è idonea ad escludere il periculum in mora, ciò a maggior ragione laddove il lasso temporale trascorso sia addirittura pari alla durata media di un giudizio di merito. Diversamente si tradirebbe la funzione stessa della tutela cautelare inibitoria, anche industriale, che è quella appunto - strumentale - di evitare che, nel tempo necessario a ottenere l’accertamento pieno del proprio diritto, si manifesti o aggravi la lesione.
Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata ad assicurare al creditore la possibilità di espropriare in futuro quei beni del debitore potenzialmente sottraibili, nelle more del giudizio di merito, alla garanzia del credito ex art. 2740 c.c..
La concessione del sequestro conservativo è subordinata alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al periculum in mora, esso non può consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere la garanzia del proprio credito, ma deve invece corrispondere ad una situazione reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non soddisfare più la funzione di garanzia che gli è propria. La sussistenza del periculum in mora può essere desunta sia da elementi oggettivi riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata. Quanto alle situazioni di carattere soggettivo, si ritiene che l’elemento soggettivo del periculum possa essere individuato in comportamenti processuali o extraprocessuali del debitore, ivi compreso l’atteggiamento e la personalità del debitore sequestrando, valutati anche attraverso pregressi comportamenti negoziali e processuali, e che è pur sempre necessario che tali comportamenti lascino presagire un’imminente dispersione o depauperamento del proprio patrimonio.
È inammissibile il reclamo incidentale tardivo, non esistendo nell'ambito del c.d. processo cautelare uniforme alcuna previsione che consenta di proporre il reclamo oltre il termine perentorio previsto dall'art. 669- terdecies c.p.c., né potendo trovare applicazione analogica gli artt. 333-335 c.p.c. dettati in tema di disciplina generale delle impugnazioni.
La misura della descrizione è reclamabile in assenza di espresso divieto e richiede la sussistenza di un fumus attenuato. La valutazione dell’esito ai sensi dell’art. 129, comma 4, non comporta necessariamente la revoca della misura, potendo questa essere confermata anche in presenza di risultato negativo, in quanto caratterizzata da natura esplorativa ed esposta a un’inevitabile alea.
In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede.
La modifica del domicilio effettuata in sede di rinnovo del marchio integra un’elezione di domicilio esclusivo, rilevante ai fini della competenza territoriale di cui all’art. 120, comma 3, c.p.i., ove risulti dal certificato di rinnovo, il quale ha valore di pubblicità a tutti gli effetti, garantendone la conoscibilità ai terzi.
Il pregiudizio lamentato – consistente nell’impossibilità di scegliere per la campagna agricola 2024 il proprio acquirente sul libero mercato e con esso trattare liberamente del prezzo di vendita del bene senza subire i vincoli impositivi di quantità e prezzo discendenti dall’obbligo di trattare la vendita solo con i distributori “imposti” dalla resistente e la risoluzione del contratto di affitto ove la ricorrente decidesse spontaneamente di vendere a terzi – si traduce di fatto in un pregiudizio di natura meramente economica quantificabile sulla base della maggiore quantità di frutta che si sarebbe potuta vendere rispetto a quella da conferirsi ai distributori autorizzati, i quali non hanno assorbito l’intera produzione e dell’eventuale maggior prezzo a cui la libera cessione potrebbe effettuarsi e suscettibile di ristoro per equivalente.
La cautela ex art. 700 cpc è ammissibile solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.
L'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700, c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito.
La descrizione ha lo scopo di acquisire la prova della violazione del diritto e scongiurarne così la dispersione ed è direttamente strumentale al prospettato giudizio di merito. La prova utilizzabile nel futuro giudizio di merito è quindi quella ritualmente e correttamente acquisita nel rispetto delle regole processuali. Il vaglio sulla correttezza del procedimento che ha portato all’individuazione degli elementi acquisibili come prova spetta al giudice del procedimento cautelare che può confermare -del tutto o parzialmente- o revocare il provvedimento emesso inaudita altera parte, non solo previa valutazione della rilevanza e pertinenza degli elementi acquisiti rispetto alla domanda proposta, sul piano sostanziale, ma anche procedendo alla verifica della correttezza del procedimento che ha portato all’acquisizione degli elementi stessi.
Le informazioni commerciali non devono essere divulgate all’esterno della società attrice, né possono essere trasferite nella nuova società costituita dagli ex dipendenti, anche in presenza di misure di sicurezza piuttosto blande, quando tali informazioni sarebbero dovute restare segrete, per avere i convenuti sottoscritto con la datrice di lavoro dei patti di segretezza.
Le informazioni e i dati acquisiti ed elaborati dal dipendente per conto, a spese e a rischio del datore di lavoro, appartengono a quest’ultimo. In nessun caso, pertanto, è consentito avvalersi di quelle informazioni se non a vantaggio del datore di lavoro.
L’accertata sottrazione di segreti commerciali e la violazione delle regole volte alla leale concorrenza comportano l’applicazione del divieto di utilizzazione dei segreti sottratti. Anche se tali informazioni fossero obsolete, in quanto parziali, non attuali, non sfruttabili sulla base delle mutate condizioni e dinamiche di mercato, le stesse, poiché sono state acquisite con modalità non corrette, non dovranno comunque essere utilizzate.
Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Anche nei confronti delle persone giuridiche è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente. Un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento.
La misura della pubblicazione della sentenza è discrezionale e non è finalizzata al risarcimento del danno; ha invece natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso allo scopo di realizzare una sorta di restitutio in integrum.
Il periculum in mora per l'accoglimento di un ricorso cautelare per violazione di marchio può sussistere alla luce del rischio confusorio, che è sufficiente sussista in astratto e non in concreto, e della necessità di impedire il persistente uso illegittimo, in grado di arrecare danni non facilmente risarcibili a posteriori in termini monetari, quali ad esempio lo sviamento di clientela e svilimento del marchio.