La descrizione ha lo scopo di acquisire la prova della violazione del diritto e scongiurarne così la dispersione ed è direttamente strumentale al prospettato giudizio di merito. La prova utilizzabile nel futuro giudizio di merito è quindi quella ritualmente e correttamente acquisita nel rispetto delle regole processuali. Il vaglio sulla correttezza del procedimento che ha portato all’individuazione degli elementi acquisibili come prova spetta al giudice del procedimento cautelare che può confermare -del tutto o parzialmente- o revocare il provvedimento emesso inaudita altera parte, non solo previa valutazione della rilevanza e pertinenza degli elementi acquisiti rispetto alla domanda proposta, sul piano sostanziale, ma anche procedendo alla verifica della correttezza del procedimento che ha portato all’acquisizione degli elementi stessi.
Le informazioni commerciali non devono essere divulgate all’esterno della società attrice, né possono essere trasferite nella nuova società costituita dagli ex dipendenti, anche in presenza di misure di sicurezza piuttosto blande, quando tali informazioni sarebbero dovute restare segrete, per avere i convenuti sottoscritto con la datrice di lavoro dei patti di segretezza.
Le informazioni e i dati acquisiti ed elaborati dal dipendente per conto, a spese e a rischio del datore di lavoro, appartengono a quest’ultimo. In nessun caso, pertanto, è consentito avvalersi di quelle informazioni se non a vantaggio del datore di lavoro.
L’accertata sottrazione di segreti commerciali e la violazione delle regole volte alla leale concorrenza comportano l’applicazione del divieto di utilizzazione dei segreti sottratti. Anche se tali informazioni fossero obsolete, in quanto parziali, non attuali, non sfruttabili sulla base delle mutate condizioni e dinamiche di mercato, le stesse, poiché sono state acquisite con modalità non corrette, non dovranno comunque essere utilizzate.
Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Anche nei confronti delle persone giuridiche è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente. Un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento.
La misura della pubblicazione della sentenza è discrezionale e non è finalizzata al risarcimento del danno; ha invece natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso allo scopo di realizzare una sorta di restitutio in integrum.
Il periculum in mora per l'accoglimento di un ricorso cautelare per violazione di marchio può sussistere alla luce del rischio confusorio, che è sufficiente sussista in astratto e non in concreto, e della necessità di impedire il persistente uso illegittimo, in grado di arrecare danni non facilmente risarcibili a posteriori in termini monetari, quali ad esempio lo sviamento di clientela e svilimento del marchio.
L'accertamento nel merito, passato in giudicato, della validità di un brevetto non costituisce un “indispensabile antecedente logico-giuridico” della concessione di misure cautelari: elemento sufficiente per la concessione di siffatte misure, infatti, è una verosimile validità del brevetto, che ben può sussistere – e, di regola, sussiste – anche in assenza di una sentenza passata in giudicato.
Sospendere l’efficacia esecutiva di un’inibitoria garantita da penale non può che comportare il provvisorio venir meno dello stesso obbligo al pagamento della penale.
In pendenza di una contestazione circa l’effettiva titolarità del diritto d’autore sulle opere, non sussiste il fumus boni iuris della domanda cautelare, per difetto di una condotta lesiva, qualora la parte resistente si sia limitata ad astenersi dal concedere al terzo, che ne abbia fatto richiesta, l’autorizzazione allo sfruttamento delle opere stesse. Né, fino a che il diritto sia sub judice, può esigersi a carico della resistente che essa dichiari al terzo la titolarità del diritto d’autore in capo alla ricorrente.
In materia di tutela dei segni la cessazione della condotta non è da sola sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione.
Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del credito non sottoposti precedentemente alla valutazione del c.t.u. nel contraddittorio delle parti salvo che la contestazione sia fondata su documenti tempestivamente depositati nel giudizio a sostegno di una generica eccezione di pagamento.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
In tema di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, poiché tale inerzia lascia presumere, se non la tolleranza verso l'illecito, quantomeno la tollerabilità delle sue conseguenze, evidentemente non ritenute bisognose di immediata riparazione. Tale presunzione è rafforzata ove il ricorrente, dopo il rigetto – confermato in sede di reclamo – di un precedente ricorso cautelare avente ad oggetto condotte analoghe, non abbia neppure instaurato il giudizio di merito.
Con riguardo alla sottrazione e all'utilizzo illecito di dati aziendali riservati da parte di un ex dipendente, la domanda cautelare non può trovare accoglimento ove presenti ampie lacune probatorie in ordine: a) al contenuto delle informazioni asseritamente sottratte; b) all'effettivo utilizzo di tali informazioni da parte del concorrente; c) al vantaggio illecito che ne sarebbe derivato, trattandosi di accertamenti riservati alla cognizione piena del giudizio di merito.
In tema di contraffazione di marchio di fatto e condotte confusorie, difetta il fumus boni iuris ove manchi qualsivoglia prova della notorietà del marchio di fatto e risulti dubbia la confondibilità tra i segni in conflitto, diversi per forma e caratteri grafici e aventi in comune unicamente un termine descrittivo privo di autonoma capacità distintiva.
La produzione documentale nuova in sede di reclamo cautelare, riguardante temi già oggetto dell'originaria domanda e non fatti sopravvenuti, è inammissibile ove effettuata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, in assenza di allegazione e prova dei presupposti per la rimessione in termini.
Il danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio può essere determinato, ex art. 125 c.p.i., sulla base del c.d. "canone dell'equo consenso", che si attesta quale parametro agevolatore degli oneri probatori del titolare del marchio contraffatto. Tale canone può essere ricostruito sulla base dei listini in uso da parte del titolare del marchio che, quantomeno, costituiscono un indizio od un elemento presuntivo dei prezzi praticati e, quindi, del lucro cessante patito.
Ai fini dell'accertamento del requisito del periculum in mora in materia cautelare è sufficiente l'esistenza di un danno anche soltanto potenziale a carico del ricorrente.