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Presupposti di tutela cautelare dei segreti commerciali
Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete...

Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisce in giudizio dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova sia della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali, sia della sussistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 cpi.

Ai fini della sussistenza del requisito della segretezza di cui all’art. 98 cpi non è richiesto che le informazioni siano assolutamente inaccessibili, perché la tutela dei segreti aziendali non ha soltanto ad oggetto le informazioni di per sé altrimenti irraggiungibili dai concorrenti, ma mira anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dell'acquisizione di informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una loro autonoma ricostruzione. Pertanto, è sufficiente soltanto che la loro acquisizione non sia agevole, ossia che non possa avvenire senza uno sforzo fuori dall’ordinario.

L’adozione di misure adeguate a mantenere la segretezza delle informazioni non sottende la necessità di adottare le misure di protezione massime consentite dalla tecnica né di adottare le misure di protezione integranti best practices. È infatti sufficiente che le misure adottate siano ragionevolmente deputate, con criterio di proporzionalità, a mantenere la segretezza delle informazioni ovvero abbiano lo scopo di evitare la “fuoriuscita” delle informazioni e siano univocamente incompatibili con la volontà dell’imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico. Infine, dette misure vanno ovviamente rapportate alle esigenze, di diversa pregnanza, a seconda che si tratti di garantire la sicurezza da intrusione di terzi o la segretezza da parte dei dipendenti che in ragione delle mansioni ricoperte possono avere accesso ad esse [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficiente, specie in sede di cognizione sommaria, l’adozione di misure quali la predisposizione di password dotate di determinate caratteristiche e periodicamente aggiornate, la compartimentazione dei dati e delle informazioni, la predisposizione di policy e regolamenti in materia di utilizzo dei dispositivi e delle informazioni, l’organizzazione di corsi di formazione in materia e la sottoscrizione di accordi di riservatezza con i dipendenti].

La descrizione è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova della violazione di violazione industrialistica e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito ed è in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare. Pertanto, in materia di descrizione il fumus è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.

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Nella violazione di diritti d’autore a mezzo internet, il locus commissi delicti è il luogo di stabilimento dell’inserzionista
In materia di illeciti commessi tramite internet [nel caso di specie la violazione di diritti d’autore su un opuscolo realizzato...

In materia di illeciti commessi tramite internet [nel caso di specie la violazione di diritti d'autore su un opuscolo realizzato per promuovere moduli prefabbricati in calcestruzzo], al fine di individuare il locus comissi delicti è stato elaborato in giurisprudenza anche il criterio del luogo di stabilimento dell'inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale.

La regola consente di individuare senza incertezze il luogo del fatto illecito, nei casi in cui il carattere diffuso della manifestazione degli effetti finali della condotta impedisce una loro precisa localizzazione.

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La pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i. costituisce una misura discrezionale e autonoma
La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi...

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, co. 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale.

La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, ed è misura disposta sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti.

La sanzione della pubblicazione del provvedimento deve applicarsi secondo un regime di proporzionalità, di talché, per farne applicazione, occorre considerare, inter alia, le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

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Periculum in mora e Fumus boni Iuris: insussistenza
L’accertamento del fumus boni iuris è incompatibile con la cognizione sommaria tipica del procedimento cautelare quando si tratti di fatti...

L'accertamento del fumus boni iuris è incompatibile con la cognizione sommaria tipica del procedimento cautelare quando si tratti di fatti che si siano protratti per circa un decennio, abbiano coinvolto molteplici soggetti e società anche estere, e siano stati oggetto di un procedimento penale archiviato a seguito di indagini.

È da escludere la sussistenza del periculum in mora, a fronte di una inerzia del ricorrente protratta per quattro anni, nonostante la consapevolezza della condotta fraudolenta.

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Principio di esaurimento e distribuzione selettiva
In tema di esaurimento del marchio, il consenso del titolare alla prima immissione in commercio nel territorio UE/SEE costituisce presupposto...

In tema di esaurimento del marchio, il consenso del titolare alla prima immissione in commercio nel territorio UE/SEE costituisce presupposto indefettibile per l’operatività del principio, che invece non opera nel caso delle c.d. importazioni parallele di prodotti provenienti da paesi extra-UE. L’onere di provare l’operatività dell’esaurimento grava, in linea di principio, sull’importatore parallelo che lo invochi.

La sussistenza di una rete di distribuzione selettiva, funzionale alla tutela dell’immagine di lusso o prestigio del marchio, integra “motivo legittimo” ostativo all’esaurimento ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i., quando la vendita fuori rete sia idonea a pregiudicare, anche solo potenzialmente, l’immagine del prodotto [tale lesione, nel caso di specie, si è verificata in ragione di elementi quali la compresenza sul sito web del resistente di prodotti di lusso e prodotti comuni, dall’assenza di un controllo qualitativo sull’ambiente di vendita e dal fatto che i prodotti fossero stati manomessi e privati degli ingredienti obbligatori].

L’alterazione di un prodotto attraverso attività quali la manomissione, riconfezionamento o privazione delle indicazioni obbligatorie costituisce un motivo legittimo di opposizione della rivendita ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i.. Lo stesso dicasi anche laddove vengano commercializzati sul mercato dell'UE destinati a mercati extra-UE contenenti sostanze vietate all'interno dell'UE.

La messa in commercio, senza il consenso del titolare del marchio, di tester o campioni gratuiti costituisce una violazione dei diritti di marchio.

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Contraffazione di brevetti e sottrazione di segreti commerciali: principio di territorialità e onere della prova
L’art. 66 c.p.i. afferma il principio di territorialità sancendo che i diritti di brevetto conferiscono al titolare la facoltà esclusiva...

L'art. 66 c.p.i. afferma il principio di territorialità sancendo che i diritti di brevetto conferiscono al titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. E' quindi contraffazione di brevetto italiano o di frazione italiana di brevetto UE sia la produzione in Italia di beni destinati all'esportazione, sia l'importazione per la vendita in Italia di beni prodotti all'estero. Non sono invece incluse nell'operatività della norma le condotte non poste in essere nel territorio dello Stato.

Chi lamenta la sottrazione di informazioni riservate, nella sua qualità di titolare della privativa non titolata di cui lamenta la violazione, è tenuto a dare la prova dell'esistenza di dette informazioni, oltre che dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi delineati dall'art. 98 cpi ossia dell'esistenza di informazioni che a) nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, dalle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

 

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Obblighi derivanti da scrittura privata e certezza del credito monitorio
Deve ritenersi certo, liquido ed esigibile il credito fondato su una scrittura privata con la quale i debitori si riconoscono...

Deve ritenersi certo, liquido ed esigibile il credito fondato su una scrittura privata con la quale i debitori si riconoscono obbligati al pagamento della metà delle somme già versate e di quelle da versare fino alla scadenza convenuta, senza che l’efficacia dell’accordo sia subordinata a preventiva autorizzazione o deliberazione degli organi sociali. Ne consegue la legittimità dell’emissione del decreto ingiuntivo sulla base della sola scrittura.

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Frazionamento del credito: quando integra abuso del processo e quando è ammesso
Costituisce abuso del processo il frazionamento giudiziale di un credito unitario, allorché la pluralità di azioni promananti dal medesimo rapporto...

Costituisce abuso del processo il frazionamento giudiziale di un credito unitario, allorché la pluralità di azioni promananti dal medesimo rapporto e fondate su identici fatti costitutivi determini un ingiustificato dispendio dell’attività processuale; tale condotta è consentita solo se sussiste, in capo al creditore, un apprezzabile interesse oggettivo alla tutela processuale frazionata, la cui mancanza comporta l’improponibilità della domanda, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora, tuttavia, il giudicato si sia già formato su una delle frazioni, il giudice deve comunque decidere nel merito sulla pretesa residua, potendosi valutare la condotta processuale delle parti in sede di regolazione delle spese di lite.

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Il periculum in mora e l’inerzia del titolare del diritto
L’inerzia del titolare del diritto, pur non rilevando in quanto tale, può in presenza di determinate circostanze rappresentare indice dell’assenza...

L’inerzia del titolare del diritto, pur non rilevando in quanto tale, può in presenza di determinate circostanze rappresentare indice dell’assenza di periculum in mora. Segnatamente, la mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all’anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare e della violazione in atto e dell’autore dell’illecito, è idonea ad escludere il periculum in mora.

Nel valutare la novità di un brevetto, se una divulgazione precedente contiene “un’affermazione palesemente errata sia per la sua intrinseca improbabilità che perché nel documento viene dimostrato che è errata”, tale divulgazione deve essere letta dall’esperto del ramo trascurando le sole informazioni errate senza che ciò comporti l’esclusione dell’intero documento.

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Natura funzionale e procedimentale del provvedimento di descrizione
Si ritiene ammissibile il reclamo anche nei confronti del provvedimento che conferma la descrizione. Se dal punto di vista funzionale...

Si ritiene ammissibile il reclamo anche nei confronti del provvedimento che conferma la descrizione. Se dal punto di vista funzionale il provvedimento di descrizione può essere assimilabile ai provvedimenti di istruzione preventiva, assolvendo al compito di acquisire in via d’urgenza elementi di prova che rischiano di disperdersi, sotto il profilo procedimentale è assoggettato al rito cautelare uniforme compreso il reclamo dell’art. 669 terdecies.

La descrizione è misura di carattere istruttorio, connotata da una forte vocazione cautelare, finalizzata ad acquisire la prova ove sussista il rischio della sua dispersione, allo scopo anche di conferire una tutela di tipo immediato e strumentale sia ai diritti di difesa della parte ricorrente, sia, per il tramite di questi, ai diritti di natura sostanziale per i quali si invoca protezione.
La conferma del decreto interviene a contraddittorio instaurato e quindi alla luce delle difese svolte dalla parte resistente.
Il giudice deve valutare la ragionevolezza del sospetto di violazione del diritto allegato con il ricorso per descrizione e la non pretestuosità o vessatorietà della richiesta della ricorrente, non dovendosi spingere sino alla verifica della reale esistenza del diritto azionato e della sua violazione.

Non si può ritenere propria della sede processuale descrittiva alcuna statuizione circa la probabile fondatezza della sussistenza delle violazioni dei diritti soggettivi, cosicché, ad esempio, l’esito del processamento di dati contenuti in supporti informatici appresi in occasione degli accessi ordinati dal giudice non è necessario ai fini della conferma del decreto di descrizione inaudita altera parte, mentre lo sarà per l’eventuale concessione dei provvedimenti di distruzione dei documenti e inibitoria al loro utilizzo.

L’esito della descrizione inteso come accertamento del contenuto dei documenti appresi in occasione degli accessi ordinati dal giudice rileva in quanto sia richiesta l’adozione di misure cautelari ovvero, ai fini della conferma della descrizione disposta con decreto, nell’ipotesi in cui vengano accertati elementi ulteriori, che non erano stati presi in considerazione nel decreto autorizzativo, mentre può ben essere sufficiente, ai fini della conferma, la mera rivalutazione, dopo l’instaurazione del contraddittorio, degli elementi forniti in ricorso.

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