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Tribunale di Firenze, 16 Gennaio 2026, n. 176/2026

Estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della notifica nel rito semplificato

Tribunale di Firenze, 16 Gennaio 2026, n. 176/2026
Estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della notifica nel rito semplificato

Nel procedimento introdotto con ricorso ex artt. 281‑decies ss. c.p.c., la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. integra un vizio della vocatio in ius soggetto al regime dell’art. 164 c.p.c.; in difetto di una disciplina sanzionatoria autonoma per il rito semplificato, opera in via analogica la disciplina della nullità dell’atto di citazione.
Qualora il giudice ordini la rinnovazione della notifica entro termine perentorio, il mancato completamento del procedimento notificatorio — anche se il primo tentativo sia tempestivo ma non andato a buon fine per causa non imputabile al notificante — impone alla parte l’obbligo di immediata riattivazione del processo notificatorio, secondo il principio affermato da Cass. SS.UU. n. 14594/2016. L’inerzia della parte, che ometta di procedere a un nuovo tentativo di notifica o di attivarsi per tempo ai fini della fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dal termine perentorio e determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307, co. 3, c.p.c., non essendo applicabile la rinnovazione iussu iudicis ex art. 291 c.p.c. in assenza di costituzione del convenuto.

Data Sentenza: 16/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Linda Pattonelli
Registro: RG 6343 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/07/2026
Massima a cura di: Jacopo Rencricca
Jacopo Rencricca

Avvocato d'impresa, dottore di ricerca di Diritto Commerciale presso "La Sapienza" di Roma in Diritto Commerciale e masterizzato in "Business and Company Law".

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