Nel procedimento introdotto con ricorso ex artt. 281‑decies ss. c.p.c., la mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. integra un vizio della vocatio in ius soggetto al regime dell’art. 164 c.p.c.; in difetto di una disciplina sanzionatoria autonoma per il rito semplificato, opera in via analogica la disciplina della nullità dell’atto di citazione.
Qualora il giudice ordini la rinnovazione della notifica entro termine perentorio, il mancato completamento del procedimento notificatorio — anche se il primo tentativo sia tempestivo ma non andato a buon fine per causa non imputabile al notificante — impone alla parte l’obbligo di immediata riattivazione del processo notificatorio, secondo il principio affermato da Cass. SS.UU. n. 14594/2016. L’inerzia della parte, che ometta di procedere a un nuovo tentativo di notifica o di attivarsi per tempo ai fini della fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dal termine perentorio e determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307, co. 3, c.p.c., non essendo applicabile la rinnovazione iussu iudicis ex art. 291 c.p.c. in assenza di costituzione del convenuto.