In materia di responsabilità degli amministratori ex art. 2476, terzo comma, c.c., ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, è necessario che siano specificamente allegati e provati elementi sintomatici di una ingerenza sistematica, continuativa e non occasionale del soggetto nella gestione e nell’organizzazione della società, mediante iniziative di natura gestoria, negoziale, commerciale ed amministrativa, talmente ampie, diffuse, incisive e penetranti da determinare, orientare e condizionare l’andamento e l’operatività stessa dell’impresa.