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Tutela autoriale del software
La tutela autoriale al software può essere accordata nei soli casi in cui sussista indebito utilizzo e diffusione del  nucleo...

La tutela autoriale al software può essere accordata nei soli casi in cui sussista indebito utilizzo e diffusione del  nucleo centrale dell'opera protetta.

Un wrapper (evidentemente dal verbo inglese to wrap, "avvolgere") designa un rivestimento di dati (mediante assemblaggio e adattamento di questi) che consente di renderli fruibili ad un altro software (il core) capace di “fare i calcoli”. Pertanto, nella misura in cui i wrapper non costituiscono il nucleo centrale del software, nessun abusivo utilizzo o diffusione dello stesso possono essere ravvisati nel caso di mancata restituzione di tutti i dati e materiali discendenti dalla collaborazione che ne prevedeva la condivisione.

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La tutela autorale del software, la tutela dei segreti commerciali e i requisiti per l’accertamento della concorrenza sleale per storno di dipendenti
In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del...

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

Nella categoria delle opere d’ingegno elencate in via non tassativa dall’art.1 cit. rientrano anche i software, per i quali la tutela autoriale mira ad assicurare protezione con riguardo all’espressione dell’idea, a condizione che sia presente un carattere creativo (art. 2575 c.c. e art. 1 della l.d.a), inteso come elemento di originalità rispetto ad altri software preesistenti in qualsiasi modo e forma espressi. Il programma per elaboratore beneficia della tutela accordata dal diritto d’autore in relazione alla sua componente espressiva, quindi all’insieme di istruzioni tramite le quali l’elaboratore consegue un determinato risultato.

L’art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall’imprenditore con la sua utilizzazione; invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con un’attività non inventiva, giacché è la combinazione ad attribuire loro valore ed a renderle appetibili ai terzi.

Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.

A ciò va aggiunto che il know – how tutelato dal D.lgs. n. 30/2005 consiste in quelle informazioni idonee a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone, presupponendo l’onere in capo all’attrice di provare il contenuto delle informazioni riservate, nonché il loro valore economico ed i mezzi utilizzati al fine di garantirne la concreta protezione.

Gli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale possono anche ricomprendere l’acquisizione illecita di informazioni, non classificabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 CPI, atteso che l’illecita asportazione di dati riservati risulta sanzionabile ai sensi dell’art. 2598, comma 3, c.c. anche quando si tratta di complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi seppur non segregati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo che configurino una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

Ai fini della tutela prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c., i cui presupposti sono meno rigorosi della tutela ai sensi dell’art. 99 CPI, l’attrice ha l’onere di provare la condotta contraria alla correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare il concorrente leale mediante l’utilizzazione delle conoscenze tecniche usate da altra impresa.

In ordine all’applicazione della tutela prevista dall’art. 2598, n. 3, c.c., invocata dall’attrice per storno di dipendenti, va poi osservato che costituisce concorrenza sleale l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione.

A tal fine, è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

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Procedimento di descrizione relativo all’uso non autorizzato di software: competenza e condizioni per la concessione
Sono applicabili al procedimento di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software gli artt. 161 e 162 L.d.A. Poiché...

Sono applicabili al procedimento di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software gli artt. 161 e 162 L.d.A.

Poiché l’art. 162 L.d.A. richiama le norme del c.p.c. in tema di istruzione preventiva, il procedimento per descrizione è quindi di competenza presidenziale (art. 696 c.p.c.) e, ai sensi dell’art. 3 lett. b) d.lgs. n.168/2003, rientra nelle materie affidate alla Sezione specializzata in materia di impresa.

Il fumus boni iuris per la concessione di descrizione inaudita altera parte sui sistemi informatici aziendali può basarsi sulla deduzione del ricorrente circa l’uso di copie non autorizzate del software (per l’assenza di licenze del software in capo alle resistenti), accompagnata dalle informazioni sui siti internet delle resistenti circa l’uso del software nella propria attività imprenditoriale.

 

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La titolarità dei diritti sul software realizzato in esecuzione di un contratto d’opera
Il disposto dell’art. 64-bis l.d.a., nel descrivere dettagliatamente il contenuto del diritto relativo all’opera “programma per elaboratore”, coperto dalla tutela...

Il disposto dell’art. 64-bis l.d.a., nel descrivere dettagliatamente il contenuto del diritto relativo all’opera “programma per elaboratore”, coperto dalla tutela autoriale, omette di specificare se le singole facoltà, ivi ricomprese, debbano ascriversi al diritto d’autore nella sua componente morale, incedibile e spettante al solo autore materiale ed ai relativi eredi, ovvero nella sua componente economica, liberamente cedibile, anche con atto inter vivos, a titolo oneroso.

Pur essendo pacifico l’acquisto del diritto di utilizzazione economica del programma (ai sensi dell’art. 12-bis l.d.a., da ritenersi estensibile alle opere realizzate in adempimento di obblighi di prestazioni di lavoro autonomo) da parte del committente, a seguito dell’esecuzione di un contratto d’opera inter partes, rimane ferma la titolarità del diritto morale d’autore in capo al prestatore d’opera, che materialmente ha realizzato il programma, nonostante la cessione dei diritti di sfruttamento economico: prerogativa da ritenersi naturaliter comprensiva del diritto a non vedere modificata la propria opera da parte di terzi, come evincibile dal disposto dell’art. 20 l.d.a.

Il predetto diritto morale insorge contro qualsiasi modificazione dell’opera e sussiste, in capo al relativo autore, se e nella misura in cui detta modificazione risulti anche soltanto potenzialmente foriera di un pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione; in tal caso soltanto l’eventuale acquiescenza, tacitamente prestata, con una condotta inerte da parte del programmatore, potrebbe fare ritenere quest’ultimo decaduto dalla possibilità di opporsi giudizialmente ad un’eventuale modificazione invito domino.

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Il diritto d’autore su un software: oggetto di tutela e plagio
Non può valutarsi alla stregua di opera, suscettibile di tutela del diritto d’autore, un metodo di lavoro, di studio e...

Non può valutarsi alla stregua di opera, suscettibile di tutela del diritto d’autore, un metodo di lavoro, di studio e di applicazione delle conoscenze teoriche alla risoluzione di problemi pratici, mediante un approccio sistemico e coordinato tra varie discipline, giacché un metodo, lungi dal potersi di per sé definire un’opera, in quanto non qualificabile come una compiuta espressione della personalità di un determinato autore, rappresenta, semmai, un’idea da trasfondere e concretizzare in un’opera dotata di compiutezza espressiva. Né, del pari, può costituire oggetto della tutela autoriale l’idea/progetto di coordinare in un unico pool il lavoro di più soggetti su materie diverse, ma tra sé interagenti, neppure ove intesa come un mero concept, ossia come una presentazione esterna di un’idea da sviluppare.

Potrebbero, invece, profilarsi, in via astratta, un diritto morale o un diritto patrimoniale d’autore sul software, che tali principi e tali idee incorpora, o su quelli posti alla base del suo funzionamento, risultando, in effetti, i “programmi per elaboratore” (categoria di beni cui il software appartiene) tra gli oggetti della tutela di cui alla normativa autoriale elencati all’art. 1, L. n. 633/41, ove connotati dai caratteri della creatività e dell’originalità.

Ad ogni modo non potrà configurarsi una condotta di plagio del suddetto software senza una riproduzione ed una messa a disposizione del pubblico del relativo codice sorgente, ossia senza alcuna specifica descrizione nel dettaglio delle relative componenti e delle relative modalità di funzionamento del software stesso. In altri termini siffatta condotta potrebbe essere integrata qualora si sia verificata la riproduzione e la vendita, da parte del convenuto, di un software identico a quello in questione, ma non anche nell’ipotesi di un libro che riporti la sequenza dei codici alfanumerici del software, potendosi, semmai, in tale caso, configurare una corresponsabilità dell’autore dell’opera libraria, con il convenuto, a titolo di concorso compiuto con la rivelazione dei codici sorgente, se impiegati da terzi soggetti per la realizzazione di un altro software.

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Opposizione a precetto fondato su ordinanza cautelare: posso farsi valere solo le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata
In sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata...

In sede di opposizione a precetto assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione.

Nell'opposizione a precetto promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando il contenuto del titolo sia già chiaramente identificato o identificabile.

Nell'opposizione a precetto, allorché il titolo esecutivo sia un'ordinanza cautelare che impone all'opponente di eliminare dal proprio software qualsiasi ricorrenza, salvo massimo 500 righe, del codice già contenuto nel software di parte opposta, stabilendo una penale per ogni giorno di ritardo, deve ritenersi che il titolo esecutivo sia chiaro nel suo contenuto e non necessiti di ulteriore interpretazione. Pertanto, il rimedio processuale per far valere la questione se il limite massimo delle 500 righe sia erroneo o incongruo non è l'opposizione a precetto ma il reclamo avverso l'ordinanza cautelare.

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Richieste cautelari e liquidazione delle spese di lite
Ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., le spese del procedimento di descrizione devono essere liquidate nel giudizio di merito, attesa la...

Ai sensi dell’art. 669-octies c.p.c., le spese del procedimento di descrizione devono essere liquidate nel giudizio di merito, attesa la natura non anticipatoria del procedimento di descrizione. Invece, le spese relative all’accoglimento o al rigetto di provvedimenti cautelari anticipatori devono essere liquidate nel procedimento cautelare.

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Il software diffuso e rinomato si presume originale
La registrazione presso il registro di cui all’art. 103 l.d.a. tenuto dalla Siae non è costitutiva del diritto d’autore sui...

La registrazione presso il registro di cui all’art. 103 l.d.a. tenuto dalla Siae non è costitutiva del diritto d’autore sui programmi per elaboratore, posto che, ai sensi dell’art. 6 l.d.a., il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore, “è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Il contenuto originale e creativo e quindi la tutelabilità dei programmi per elaboratore, ai sensi dell’art. 2 n. 8 Lda (a norma del quale sono compresi nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”) si può presumere sulla base dell’ampia diffusione e rinomanza dei programmi fra gli operatori di settore. Tale diffusione conferma l’utilità ed il pregio degli stessi ed è idonea a fondare il convincimento della loro assoluta originalità e creatività.

 

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Descrizione e diritto d’autore
Ai sensi dell’art. 161 l.d.a., la descrizione può essere adottata a tutela del diritto d’autore. La legge tutela il software...

Ai sensi dell’art. 161 l.d.a., la descrizione può essere adottata a tutela del diritto d’autore.

La legge tutela il software non per quanto riguarda le idee astratte che stanno alla sua base o le funzioni concrete che vengono attribuite alla macchina, ma per ciò che concerne l’espressione testuale del programma. Tale tutela non è limitata alle sole espressioni testuali contenute nel codice sorgente.

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Contratto per la realizzazione di un software: risoluzione per inadempimento contrattuale
La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in...

La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (come la domanda del venditore relativa al riconoscimento del diritto di trattenere un acconto a seguito dell’inadempimento del compratore all’obbligo di versare il residuo prezzo).

 

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Sulla risolubilità per inadempimento di un contratto di sviluppo software
L’attività interpretativa del Giudice non deve fermarsi alla terminologia usata ma deve indagare circa il contenuto sostanziale della pretesa, essendo...

L’attività interpretativa del Giudice non deve fermarsi alla terminologia usata ma deve indagare circa il contenuto sostanziale della pretesa, essendo compito dell’Autorità Giudiziaria quello di qualificare giuridicamente i fatti ed altresì di interpretare correttamente le domande proposte, nel rispetto della legge e del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, eventualmente provvedendo a riqualificarle nel modo ritenuto corretto.

Qualora un soggetto agisca per ottenere la risoluzione di un contratto per inadempimento, a prescindere dalla terminologia usata nella formulazione delle conclusioni, la pronuncia di accoglimento avrà necessariamente natura costitutiva, poiché richiede un intervento del Giudice volto a verificare la sussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, il cui scioglimento, nel caso di risoluzione per inadempimento, non opera ipso jure ma consegue ad una pronuncia giudiziale. Viceversa, laddove si invochi la clausola risolutiva espressa o il termine essenziale, trattandosi di cause di risoluzione che operano di diritto, il Giudice, dopo avere accertato la sussistenza dei presupposti posti dalle parti a fondamento della risoluzione, dovrà limitarsi ad accertare la già intervenuta risoluzione.

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Titolarità del software commissionato nell’ambito del contratto d’opera
L’art. 110 lda si applica solo nei rapporti tra le parti e non tra soggetti parzialmente diversi in cui la...

L'art. 110 lda si applica solo nei rapporti tra le parti e non tra soggetti parzialmente diversi in cui la stipula del contratto di trasmissione dei diritti di utilizzazione rileva solo come fatto storico. In particolare, l’art. 110 lda non trova applicazione quando l’acquirente a titolo derivativo agisca nei confronti di coloro che utilizzano illecitamente l’opera.

I principi dettati dall’art. 12 bis lda, ai sensi del quale il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro, si applicano, in via analogica, anche al caso in cui la realizzazione del software sia commissionata nell’ambito di un contratto d’opera.

La tutela ex art 98 e 99 c.p.i non presuppone una novità e irreperibilità assoluta delle informazioni ma, facendo riferimento alla non accessibilità nella precisa configurazione o combinazione, vale a riconoscere tutela all’insieme organizzato di informazioni, quand’anche ciascuna di queste possa essere isolatamente appresa aliunde. Esse sono connotate da un intrinseco valore economico e adeguatamente protette tramite l’adozione di password di accesso al server aziendale o comunque tutelabili ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cc ove non ricorressero tutti i requisiti dell’art. 98 c.p.i.

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