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Tribunale di Genova, 6 Marzo 2024, n. 724/2024

Il software diffuso e rinomato si presume originale

Tribunale di Genova, 6 Marzo 2024, n. 724/2024
Il software diffuso e rinomato si presume originale

La registrazione presso il registro di cui all’art. 103 l.d.a. tenuto dalla Siae non è costitutiva del diritto d’autore sui programmi per elaboratore, posto che, ai sensi dell’art. 6 l.d.a., il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore, “è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Il contenuto originale e creativo e quindi la tutelabilità dei programmi per elaboratore, ai sensi dell’art. 2 n. 8 Lda (a norma del quale sono compresi nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”) si può presumere sulla base dell’ampia diffusione e rinomanza dei programmi fra gli operatori di settore. Tale diffusione conferma l’utilità ed il pregio degli stessi ed è idonea a fondare il convincimento della loro assoluta originalità e creatività.

 

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 06/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Emanuela Giordano
Registro: RG 1028 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 11/01/2026
Massima a cura di: Edoardo Cesarini
Edoardo Cesarini

Avvocato presso lo studio legale GR Legal, Edoardo assiste le aziende in materia di proprietà intellettuale con particolare focus su diritto d’autore, marchi, design e concorrenza sleale. In particolare, Edoardo gestisce casi relativi alla proprietà intellettuale sotto il profilo giudiziale e stragiudiziale, curando anche la redazione e negoziazione di contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento e la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale (quali ad es. accordi di cessione, licenza e segretezza) e di contratti commerciali (quali ad es., distribuzione, appalto e subfornitura) sia nel contesto nazionale che in quello internazionale.

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