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Lo sfruttamento dell’immagine del calciatore. Il caso Panini
Le immagini dei calciatori con la maglia della squadra si compongono di un ritratto del giocatore e di un’immagine della...

Le immagini dei calciatori con la maglia della squadra si compongono di un ritratto del giocatore e di un'immagine della maglia: esse dunque comprendono un elemento che appartiene esclusivamente alla sfera fisica e un elemento che appartiene esclusivamente alla società calcistica. In assenza di autorizzazione sia del giocatore che della società calcistica tali immagini non possone essere utilizzate: lo sfruttamento a scopo di lucro del ritratto del calciatore, senza la sua autorizzazione, è illecito per violazione degli articoli 96 l. aut. e 10 c.c.

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La riproduzione dell’immagine dell’attore cinematografico senza il suo consenso
Le ipotesi nelle quali l’immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il suo consenso, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione;...

Le ipotesi nelle quali l'immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il suo consenso, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; detto interesse non ricorre ove siano pubblicate immagini di una persona tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione.

L'esimente prevista dall'art. 97 della L.d.A., secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi.

La divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari.

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Tutela dell’immagine di persona notoria: limiti di applicazione dell’art. 97, l.d.a. e periculum in mora
L’indiscussa notorietà di Totò non legittima comunque l’uso della sua immagine senza il  consenso degli aventi diritto dal momento che...

L’indiscussa notorietà di Totò non legittima comunque l’uso della sua immagine senza il  consenso degli aventi diritto dal momento che l’esimente di cui all’art. 97 l.d.a. non trova applicazione per il caso di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l’acquisto di beni e servizi.

Il periculum in mora è da ravvisare nel pregiudizio rappresentato dall’esistenza di trattative volte alla definizione di un complesso accordo commerciale che prevede la cessione ad un terzo investitore dei diritti di sfruttamento del nome e dell’immagine di Totò anche nel settore della ristorazione.

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Diritto al ritratto, dissenso dei coeredi e tutela cautelare: il caso “Totò”
L’art. 93, comma 3, Legge n. 633/1941 (richiamato dall’art. 96, comma 2, L.d.a. in tema di diritti relativi al ritratto)...

L’art. 93, comma 3, Legge n. 633/1941 (richiamato dall'art. 96, comma 2, L.d.a. in tema di diritti relativi al ritratto) prevede che, quando le persone indicate nel secondo comma dell'art. 93 L.d.a. siano più e tra di loro vi sia dissenso, decide l’Autorità Giudiziaria circa il consenso all’esposizione del ritratto dell’ascendente, il che evidenzia come tutti i discendenti entro al quarto grado possono negare al terzo il loro consenso, cosicché il terzo potrà reputarsi legittimato all'esposizione del ritratto solo dopo l’intervento del Giudice che abbia risolto, in favore dell’esposizione, il dissenso tra i contitolari.

Non trattandosi di tutelare privative industriali ovvero i diritti autorali, non rientrando quello all'immagine neppure nel novero dei diritti connessi, la cautela inibitoria deve essere valutata ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

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Rapporto tra diritto all’immagine-ritratto e tutela dei diritti di riproduzione e diffusione dell’opera cinematografica
Per ritratto si intende un’opera dell’arte figurativa, una fotografia o anche il fotogramma di un film, ove appaiano riconoscibili le...

Per ritratto si intende un’opera dell’arte figurativa, una fotografia o anche il fotogramma di un film, ove appaiano riconoscibili le sembianze di una determinata persona, anche se l’immagine è soltanto parte di una raffigurazione più vasta e complessa.
Coerentemente alla disciplina in materia di ritratto, si ritene illecita la divulgazione a fini pubblicitari dell’immagine di una persona nota senza il suo consenso, anche qualora la stessa immagine sia tratta da rappresentazioni (nel caso di specie, film) nelle quali la stessa ha prestato la propria opera, venendo in rilievo, nel caso di specie, non già lo sfruttamento delle opere cinematografiche nella loro interezza, bensì l’utilizzazione a fini pubblicitari/commerciali di singoli fotogrammi, del tutto avulsi dall’originario contesto per il quale era stata resa la prestazione artistica e con conseguente esclusivo rilievo dell’immagine in sé dell’artista.

La tutela dei diritti della personalità (al nome, all’immagine, all’identità personale) ed in particolare del diritto all’immagine-ritratto concorre necessariamente, ove la persona nota ritratta sia un interprete-attore cinematografico, con la tutela dei diritti di riproduzione e diffusione dell’opera cinematografica e della sequenza dei suoi fotogrammi, spettante al produttore, in via presuntiva, salvo prova contraria (di mancata cessione, da parte dell’artista, dei relativi diritti contestualmente alla stipula del contratto di produzione dell’opera cinematografica) ex art. 84 L.A.

Il diritto all’utilizzazione economica dell’opera originaria da parte del produttore e/o fotografo, non determina alcuna cessione del diritto allo sfruttamento dell’immagine degli attori che vi hanno partecipato e/o dei soggetti ritratti. Essi, infatti, salvo prova contraria, hanno prestato il loro consenso alla sola utilizzazione della propria interpretazione nell’opera cinematografica o alla messa in commercio della foto o del ritratto da parte del fotografo che ha ottenuto il loro consenso. Tale consenso, tuttavia, non si estende anche allo sfruttamento dell’immagine per ulteriori finalità commerciali e/o pubblicitarie con scopo di lucro. Essi pertanto (o i loro eredi) conservano il diritto di chiedere che sia inibita la pubblicazione, riproduzione o diffusione della propria immagine, su qualsiasi supporto e/o prodotto essa circoli, nonché di richiedere un risarcimento in ragione di tale abusiva circolazione. Peraltro, anche in assenza di precise limitazioni, siano queste espresse o desumibili dalle circostanze concrete, deve ritenersi operante il limite generale della prevedibilità dell’utilizzo dell’immagine, alla cui stregua non sono ammesse forme di divulgazione completamente avulse dal contesto nel quale le riproduzioni sono state eseguite e per finalità ultronee rispetto a quelle inizialmente prospettate. 

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La tutela dell’immagine e del nome/pseudonimo nel contratto di testimonial
La manipolazione delle foto di una persona mediante il taglio del volto e l’eliminazione di quelle caratteristiche impresse permanentemente sul...

La manipolazione delle foto di una persona mediante il taglio del volto e l’eliminazione di quelle caratteristiche impresse permanentemente sul corpo (i tatuaggi) con l’intento, evidentemente, di conferire allo stesso nonché alla sua immagine un’identità specifica ed unica, costituiscono un atto gravemente abusivo dell’immagine della “persona”, in quanto hanno l’effetto di mercificarla, trattandola “alla stregua di un manichino”. (altro…)

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Evocazione dell’immagine di un personaggio celebre e diritto d’autore.
La contestazione dell’illecito utilizzo di un’immagine di un personaggio celebre non rientra nella competenza delle sezioni specializzate, poiché il diritto all’immagine...

La contestazione dell'illecito utilizzo di un'immagine di un personaggio celebre non rientra nella competenza delle sezioni specializzate, poiché il diritto all’immagine appartiene al novero dei diritti della personalità ed è specificamente oggetto di tutela sulla base della normativa civilistica e dei relativi fondamenti costituzionali (art. 2 Cost.), mentre nella normativa (altro…)

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Violazione del diritto di immagine
L’abusiva e non autorizzata pubblicazione dell’immagine altrui determina un danno risarcibile di natura patrimoniale, comportando il venir meno per l’interessato...

L'abusiva e non autorizzata pubblicazione dell'immagine altrui determina un danno risarcibile di natura patrimoniale, comportando il venir meno per l'interessato della possibilità di offrire l'uso del proprio ritratto per pubblicità di prodotti o servizi analoghi. In mancanza di dimostrazione di una specifica voce di danno patrimoniale, (altro…)

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