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Corte di Cassazione, 3 Agosto 2026, n. 24401/2026

Immagine del personaggio noto nella fiction televisiva: bilanciamento tra finalità culturali e lucro ai fini dell’art. 97 l.d.a. La pronuncia della Cassazione

Corte di Cassazione, 3 Agosto 2026, n. 24401/2026
Immagine del personaggio noto nella fiction televisiva: bilanciamento tra finalità culturali e lucro ai fini dell’art. 97 l.d.a. La pronuncia della Cassazione

Nel caso di utilizzazione, senza il consenso dell’interessato o dei suoi eredi, dell’immagine di un personaggio noto nell’ambito di un’opera di fiction televisiva, la coesistenza di finalità informative, didattiche o culturali con finalità lucrative non esclude, di per sé, l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 97 l.d.a., imponendo al giudice di procedere a un bilanciamento in concreto tra il diritto all’immagine, al nome e all’identità personale, da un lato, e la libertà di iniziativa economica, la libertà di espressione artistica e il diritto all’informazione, dall’altro, nonché di verificare se l’utilizzazione dell’immagine in parti di pura invenzione, o comunque non attinenti alla vita professionale del personaggio rappresentato, sia funzionale alla realizzazione dell’opera e non sia distorsiva del racconto, anche celebrativo, della figura rappresentata.

Nei casi di confine in cui l’uso dell’immagine altrui combini finalità informativo-culturali e finalità commerciali in senso lato, il giudice di merito deve condurre un’attenta ponderazione degli interessi in gioco, potendo risultare prevalente l’interesse culturale-informativo pur in presenza di uno scopo di lucro: l’esimente dell’art. 97 l.d.a. va applicata se prevalgono le finalità culturali e va esclusa in caso di finalità meramente pubblicitarie o lucrative, poiché ritenere irrilevanti le finalità informative ogni volta che vi sia scopo di lucro riserverebbe il diritto di informazione alle sole iniziative prive di scopo di lucro. L’esito del bilanciamento è accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità sotto il paradigma della violazione di legge, mentre è censurabile l’omissione stessa del giudizio comparativo, che si traduce nell’affermazione generale e astratta della prevalenza dello scopo commerciale per il solo fatto della sua presenza.

L’esimente degli scopi didattici o culturali di cui all’art. 97 l.d.a. può essere integrata anche da un’opera di fiction che, avendo a oggetto la vita professionale di un personaggio storico, inserisca elementi romanzati della sua vita privata per esigenze di drammatizzazione e coerenza narrativa: la fiction è espressione del diritto di elaborazione artistica, che trova fondamento negli artt. 21 e 33 Cost., e gli scopi culturali non possono essere fatti coincidere con la sola cronaca giornalistica o con la ricostruzione storico-documentaristica. La chiave dell’esimente è il rapporto di strumentalità tra l’impiego dell’immagine altrui e il soddisfacimento di esigenze culturali, cui sono votate tanto le opere informative quanto quelle di intrattenimento.

Data Sentenza: 03/08/2026
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Scoditti
Relatore: Guido Romano
Registro: RG 27262 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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