La fusione tra società, pur configurandosi come un atto che determina l’estinzione di (almeno) una di esse (l’incorporata) e la successione dell’altra (l’incorporante) in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima, resta, sul piano giuridico, un atto stipulato tra soggetti, in quel momento, ancora esistenti sul piano giuridico, e cioè le società che vi partecipano, ed è, come tale, riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 56, comma 2°, l.fall.; per cui, se una delle società che partecipano alla fusione, già debitrice verso l’imprenditore poi fallito, acquista, per effetto di atto fusione stipulato nell’anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso, un credito, già appartenente ad altra società partecipante alla fusione, nei confronti del debitore poi fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tra tale credito e il debito verso quest’ultimo.
Quando l’ammissione al concordato preventivo sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, per mancata approvazione dei creditori o per risoluzione del concordato, e risulti a posteriori che lo stato di crisi coincideva con lo stato di insolvenza, l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento – compresa quella che consente la compensazione ex art. 56 l.fall. soltanto in caso di anteriorità del fatto genetico della situazione estintiva delle obbligazioni contrapposte – va retrodatata alla data di presentazione della domanda di concordato, senza che rilevi l’abbandono normativo dell’automatismo della dichiarazione di fallimento. Soltanto ove la domanda di concordato non venga accolta e segua il fallimento, in mancanza di consecuzione, la compensazione tra il credito del terzo anteriore alla domanda e quello dell’insolvente sorto dopo il deposito del ricorso ma prima del fallimento è opponibile alla procedura, dovendosi fare riferimento alla dichiarazione di fallimento.