Ove una società di capitali subisca, per effetto dell’illecito commesso da un terzo [nella specie, l’esecuzione immobiliare promossa da una banca sull’intero patrimonio sociale, oltre i beni ipotecati], un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l’illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio nascenti dalla partecipazione sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Attengono alla sfera patrimoniale della società, e non dei soci, la perdita di valore degli immobili e del marchio di cui essa è titolare e il mancato ricavo dell’attività d’impresa, anche quando l’intero capitale sia detenuto dagli attori.
L’azione individuale del socio nei confronti degli amministratori ex art. 2395 c.c. non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, poiché la norma esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.