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La valutazione del rischio di confusione tra due segni va condotta in via sintetica e unitaria
Nel confronto tra marchi è considerato identico un marchio la cui forma sia stata modificata con elementi che non ne...

Nel confronto tra marchi è considerato identico un marchio la cui forma sia stata modificata con elementi che non ne alterino il carattere distintivo, cosicchè non vale a negare l'assoluta identità tra segni la presenza di elementi di differenziazione marginali, irrilevanti e non percepibili dal consumatore medio.

La valutazione del rischio di confusione tra due segni non deve consistere in un attento esame comparativo, attraverso la valutazione separata di ogni singolo elemento, ma va condotta in via sintetica e unitaria secondo un'impressione d'insieme, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti, facendo altresì riferimento alla normale avvedutezza dei consumatori ed in particolare alla circostanza che essi eseguiranno il confronto tra il marchio che vedono al momento di effettuare una scelta commerciale e il segno distintivo che ricordano, cosicché la possibilità di confusione sarà più alta di quanto non sarebbe se essi si trovassero di fronte contemporaneamente alle due denominazioni.

 

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Contraffazione di marchio ex art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i.: prevalenza del nucleo essenziale del segno e irrilevanza di elementi accessori
Costituisce contraffazione di marchio, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i., l’utilizzo da parte di un’impresa concorrente di...

Costituisce contraffazione di marchio, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i., l'utilizzo da parte di un'impresa concorrente di un segno distintivo che riproduce l'elemento centrale e caratterizzante di un marchio altrui registrato, in presenza di identità dei servizi offerti. Ai fini del giudizio di confondibilità, la quasi totale sovrapponibilità del nucleo essenziale del segno prevale sull'aggiunta di elementi secondari e marginali, quali un numero o un'indicazione geografica, che non sono idonei a elidere il rischio di confusione per il pubblico.

L'utilizzo, per servizi identici (nella specie, ristorazione), di un segno quasi totalmente sovrapponibile all'elemento centrale e distintivo di un marchio altrui registrato integra la fattispecie della contraffazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b),c.p.i. .In tale contesto, le condotte di concorrenza sleale confusoria possono ritenersi assorbite nell'illecito di contraffazione del marchio.

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Domanda di contraffazione di marchio: tutela inibitoria e apprezzamento del giudice
Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere...

Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di periculum in mora può giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure un altro grado di fumus può accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum.

L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotto.

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La capacità distintiva propria di un marchio non viene meno a seguito della sua entrata nel linguaggio comune come “neotoponimo”
Ricorre l’ipotesi della “identità del marchio” anche quando un marchio d’impresa ne riproduca un altro, apportandovi differenze che – sulla...

Ricorre l’ipotesi della “identità del marchio” anche quando un marchio d'impresa ne riproduca un altro, apportandovi differenze che – sulla base di una valutazione complessiva dei segni e tenendo conto del fatto che nella percezione del consumatore medio il confronto tra detti segni non è (normalmente) diretto, ma solo mnemonico – siano talmente insignificanti da poter passare inosservate. [Nel caso di specie, il marchio di parte convenuta “White Club Costa Smeralda” aggiunge al segno distintivo proprio del marchio della attrice (“Costa Smeralda”) le sole parole “White Club”; ed alla luce di quanto chiaritosi, deve ritenersi che tale aggiunta non sia capace di differenziare la percezione del segno, con conseguente sostanziale identità fra i due marchi.]

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Confondibilità tra marchio patronimico e denominazione sociale
Il nome di un collaboratore di un’azienda (per quanto noto e con funzioni rilevanti) non può essere considerato come preuso...

Il nome di un collaboratore di un’azienda (per quanto noto e con funzioni rilevanti) non può essere considerato come preuso di un segno distintivo da poter far valere nei confronti di un marchio o di una ditta successivamente registrati.

L’ipotesi contenuta nell’art. 21 c.p.i. lett. A) può essere esemplificata ideologicamente nell’esigenza di consentire l’uso di segni con funzioni descrittive di dati reali del prodotto, del produttore e dell’uso del prodotto, con il limite che subordina tali facoltà, eccezionali rispetto al diritto di esclusiva, alla circostanza che esso sia conforme ai principi della correttezza professionale ed avvenga in funzione descrittiva. Un'impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che essa utilizzi quella parola anche come marchio. Nel giudizio di confondibilità non si deve tener conto degli elementi descrittivi o generici ma solo del nucleo caratteristico e predominante, definito “cuore del segno”. Si ritiene che esso vada desunto dalla obiettiva composizione dei segni distintivi usati, con riguardo al risultato percettivo, che l’insieme degli elementi nella loro globale composizione può determinare nella clientela di media diligenza ed attenzione e che, una volta accertati gli elementi d’identità, somiglianza e diversità, si debba effettuare un giudizio finale per sintesi.  
In aggiunta, l’identità del patronimico, sebbene vi sia uguaglianza tra i prodotti commercializzati, non riguarda il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio, non essendo il patronimico, come già affermato, il cuore della ditta dell’azienda convenuta. Vi è confondibilità solo nel caso in cui vi sia appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel quid pluris che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta.

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Controversia in materia di marchi simili e di concorrenza sleale confusoria
In tema di domanda di decadenza del marchio per non uso ex artt. 24-26 lett. c) c.p.i. e della prova...

In tema di domanda di decadenza del marchio per non uso ex artt. 24-26 lett. c) c.p.i. e della prova dell'uso del marchio da parte del titolare, il fatto che il marchio sia affiancato ad altri marchi del titolare non vale ad escludere l'uso con funzione distintiva e non equivale in alcun modo ad un non uso ai fini della decadenza.

Sono nulli, ai sensi degli artt. 12 lett. d) e 25 c.p.i., i segni identici o simili a segni registrati precedentemente se, a causa della forte somiglianza dei segni e dell'identità fra i prodotto e servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. (Nel caso di specie è stato ritenuto che il marchio successivo "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" sia identico al precedente "SEMPRE IN TESTA" giacchè il termine "PARRUCCHIERI" aggiunto nella registrazione successiva è da ritenersi meramente descrittivo per il settore merceologico di registrazione ed uso del marchio).

Sono nulli i segni identici registrati per beni e servizi affini, se a causa della forte somiglianza del segno successivo rispetto al segno registrato in precedenza e dell’affinità fra i servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (Nel caso di specie è stato ritenuto che i servizi di formazione e di gestione di parrucchieri sono affini ai servizi di bellezza e saloni di parrucchiere, in quanto sono ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui la affinità funzionale esistente tra questi beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva).

L'indagine sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non è vincolata al riscontro della inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella, in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali.

In tema di accertamento della concorrenza sleale c.d. confusoria, quando un marchio è dotato di forte capacità distintiva e individualizzante, le minime variazioni introdotte non sono sufficienti ad evitare il pericolo di confusione.

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Uso promiscuo del marchio concesso in franchising e criteri di liquidazione del danno reputazionale alla brand image
Viola i diritti ex artt. 20 e 23 del titolare del marchio il franchisee che in un punto vendita c.d....

Viola i diritti ex artt. 20 e 23 del titolare del marchio il franchisee che in un punto vendita c.d. “monomarca” offre in vendita prodotti privi del (altro…)

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Contraffazione di marchio e confondibilità ed associabilità tra prodotti commercializzati in sezioni ben distinte di un medesimo mercato
Va rigettata la domanda di contraffazione di un marchio – nel caso di specie peraltro estremamente debole – laddove le parti operino...

Va rigettata la domanda di contraffazione di un marchio - nel caso di specie peraltro estremamente debole - laddove le parti operino nello stesso mercato ma in sezioni ben distinte (nel caso concreto: abbigliamento sportivo, giovanile ed economico da un lato- abbigliamento elegante e costoso dall'altro), dovendosi escludere in tal caso il rischio di confondibilità od associabilità tra i prodotti.

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Marchio debole e marchio forte e intensità della tutela
La nozione di identità di segno distintivo, rilevante ai fini della fattispecie considerata dall’art. 20, lett. a), c.p.i., presuppone la...

La nozione di identità di segno distintivo, rilevante ai fini della fattispecie considerata dall'art. 20, lett. a), c.p.i., presuppone la simmetria sostanziale e numerica dei componenti degli elementi posti in comparazione. Il rischio di associazione tra i segni ex art. 20 lett. b) c.p.i. si verifica allorquando il consumatore, pur rendendosi conto che i segni distintivi in conflitto sono di titolarità di due imprese diverse e che pertanto (altro…)

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Contraffazione di marchio e confusione
Non esclude la contraffazione il fatto che il marchio contestato, costituito da una parola identica ad un marchio anteriormente registrato,...

Non esclude la contraffazione il fatto che il marchio contestato, costituito da una parola identica ad un marchio anteriormente registrato, sia utilizzato con l'aggiunta di una cifra e adottando diversi cromatismi, poichè (altro…)

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Giudizio di identità e confondibilità in materia di contraffazione di segni
In tema di contraffazione di segni, deve essere data un’interpretazione restrittiva di identità ai sensi dell’art. 20 lett. a) c.p.i.:...

In tema di contraffazione di segni, deve essere data un'interpretazione restrittiva di identità ai sensi dell'art. 20 lett. a) c.p.i.: la nozione di identità implica che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli stessi, riprendendo (altro…)

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