La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.
La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.
Il rischio di confusione tra due segni deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori pertinenti al caso di specie, da calibrare avendo a riferimento la percezione di un consumatore medio.
Debole è quel marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia tuttavia agevolmente trasparire quale prodotto contraddistingue. E' debole perché oggetto di esclusiva è solo quella parte del marchio che si differenzia dalla denominazione generica, rimanendo logicamente utilizzabile da parti di altri l'altra parte, quella che appunto richiama la denominazione generica. La "debolezza" sta nel fatto che il relativo titolare non può opporsi a che altri usino un marchio anch'esso poco distante dalla denominazione generica se questo secondo marchio, pur magari identico nella parte non distintiva, si differenzi per la parte monopolizzabile del marchio, parte che può pure essere di scarso rilievo.
In virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, anche la ditta, l'insegna e i domain names utilizzati anteriormente possono avere potere invalidante del marchio registrato successivamente: pertanto, il preuso come ditta o insegna di un segno, al pari di quello come marchio, costituisce deroga al diritto esclusivo del registrante. Nel caso di specie, la circostanza allegata da parte convenuta circa l'utilizzo dei segni attorei all'interno delle proprie insegne e nel proprio sito internet, per molti anni ed in un periodo antecedente alla registrazione del marchio, rappresenta una eccezione idonea a paralizzare la domanda di contraffazione e inibitoria dell'attrice.
In tema di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, poiché tale inerzia lascia presumere, se non la tolleranza verso l'illecito, quantomeno la tollerabilità delle sue conseguenze, evidentemente non ritenute bisognose di immediata riparazione. Tale presunzione è rafforzata ove il ricorrente, dopo il rigetto – confermato in sede di reclamo – di un precedente ricorso cautelare avente ad oggetto condotte analoghe, non abbia neppure instaurato il giudizio di merito.
Con riguardo alla sottrazione e all'utilizzo illecito di dati aziendali riservati da parte di un ex dipendente, la domanda cautelare non può trovare accoglimento ove presenti ampie lacune probatorie in ordine: a) al contenuto delle informazioni asseritamente sottratte; b) all'effettivo utilizzo di tali informazioni da parte del concorrente; c) al vantaggio illecito che ne sarebbe derivato, trattandosi di accertamenti riservati alla cognizione piena del giudizio di merito.
In tema di contraffazione di marchio di fatto e condotte confusorie, difetta il fumus boni iuris ove manchi qualsivoglia prova della notorietà del marchio di fatto e risulti dubbia la confondibilità tra i segni in conflitto, diversi per forma e caratteri grafici e aventi in comune unicamente un termine descrittivo privo di autonoma capacità distintiva.
La produzione documentale nuova in sede di reclamo cautelare, riguardante temi già oggetto dell'originaria domanda e non fatti sopravvenuti, è inammissibile ove effettuata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, in assenza di allegazione e prova dei presupposti per la rimessione in termini.
La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, purché non si traducano in varianti meramente formali.
Le medesime argomentazioni che sorreggono l’insussistenza della contraffazione del marchio debole impediscono di attribuire ai segni utilizzati [riprodotti tridimensionalmente quali prodotti] la caratteristica dell’imitazione servile per confondibilità ai cui fini l’imitazione rilevante non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù delle loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.
Il marchio “Hermès” e la sua lettera iniziale devono ritenersi avere carattere “forte”, in quanto frutto di fantasia e senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti. Conseguenza di quanto precede è che detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante, con conseguente irrilevanza delle lievi differenze tra i prodotti coinvolti.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il marchio "H" in questione risulta avere spiccata capacità individualizzante (e non può essere ricondotto ad una “forma”), caratteristica che consente al consumatore finale di poter “ricondurre” il bene al suo produttore, ossia di identificare la casa di moda che ha realizzato il bene, tenuto conto della prassi invalsa nel settore delle calzature di lusso di includere marchi (evidentemente tridimensionali) a forma di tomaia, tali per cui questa viene percepita dal pubblico proprio come segno distintivo (ossia come marchio) che gli consente di identificare immediatamente il produttore, trattandosi peraltro dell’elemento della calzatura che con più immediatezza balza agli occhi di chi vede calzare il sandalo e consente all’osservatore medio di ricondurre il prodotto al suo produttore.]
La lettura sistematica dell'art. 122 bis c.p.i. prevede che la legittimazione ad esercitare l'azione per contraffazione di un marchio d'impresa da parte del licenziatario sussiste, quanto all'azione cautelare, solo laddove il titolare non agisca. Difatti la suddetta disciplina stabilisce che i licenziatari possono avviare un'azione in solitaria solo in coordinamento con il titolare. Tale interpretazione permette di evitare comportamenti abusivi quali l'avvio di più azioni di contraffazione contro lo stesso contraffattore da parte di titolare e licenziatario, magari presentate dinanzi a giudici diversi e risparmia ai licenziatari oneri giudiziali per le privative da essi utilizzate. Cosicché l'azione cautelare, o anche di merito, del titolare volta ad ottenere la cessazione delle condotte con l'uso dei vari strumenti a ciò destinati (inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio...) va a beneficio di tutti i licenziatari ai quali può comunque riconoscersi titolo ad un intervento adesivo dipendente nel giudizio avviato dal titolare.
La categoria dei marchi deboli non coincide esattamente con quella dei marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura, ma si estende alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, alle espressioni o anche ai nomi e ai personaggi che hanno assunto un significato designativo comune e non individualizzante, così che, a causa dell'attenuata idoneità individualizzante del marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte devono ritenersi sufficienti ad escludere la confondibilità. Peraltro, la qualificazione del marchio come debole postula una rigorosa indagine diretta ad accertare se il significato designativo comune della parola usata come marchio sia percepibile come tale presso una diffusa ed indefinita categoria di destinatari del prodotto, ovvero se tale diffusione sia così limitata da conservare alla parola un prevalente, se non esclusivo, significato di fantasia ed una più accentuata idoneità individualizzante dei prodotti con essa contrassegnati [Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato come debole il marchio denominativo "Forever Young" utilizzato nel settore radiofonico, stante la rilevantissima quantità di brani e albun musicali utilizzanti tale titolo]
Ai fini della contraffazione, deve valutarsi in primo luogo la distintività del marchio azionato: la tutela sarà infatti tanto più ampia quanto maggiore sarà la capacità distintiva del marchio contraffatto. Deve poi esaminarsi la confondibilità tra segni, tramite una valutazione complessiva dell’insieme dei segni che compongono il marchio, che non può prescindere dall’individuazione degli elementi svolgenti una funzione specificamente individualizzante e differenziatrice. Nell’individuare tali elementi occorre aver riguardo alle somiglianze grafiche, fonetiche, concettuali.
In ogni caso, occorre tener conto che il paramento di valutazione è quello del consumatore medio di riferimento, ovvero il consumatore parte del mercato dei prodotti contraddistinti dai segni a confronto, consumatore o utente che, proprio in ragione della tipologia di prodotto contrassegnato, può avere maggiore o minore attenzione nell’acquisto o nell’approccio al prodotto medesimo, anche quando i prodotti siano destinati a soddisfare identici o analoghi bisogni. Inoltre, nel giudizio di comparazione occorre tenere conto in concreto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie; rileva, in particolare, l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati, cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e viceversa.
Circa la prima valutazione, la distinzione fra marchio “debole” e marchio “forte”, propria solo del diritto interno, è frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale. Si considera marchio “debole” quel segno dotato di attenuata capacità distintiva, solitamente composto da parole del linguaggio comune, che aderisce semanticamente o anche concettualmente al prodotto/servizio contraddistinto; si considera, invece, marchio “forte” quel segno caratterizzato dalla non-aderenza semantica o concettuale al prodotto/servizio contraddistinto al quale è solitamente riconosciuta un’elevata capacità distintiva. La differenza tra i due tipi di marchi si riverbera sulla relativa ampiezza e intensità della tutela: al marchio forte si riconosce una tutela intensa, tanto che saranno considerate illegittime tutte le modificazioni, anche rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale.
Nel caso del marchio debole, invece, anche una piccola modifica del segno può essere considerata tale da fugare il rischio di confusione, con i limiti che saranno infra precisati. Il carattere distintivo del marchio va valutato non solo con riferimento al momento della registrazione e alle caratteristiche intrinseche dello stesso, ma anche attraverso l’uso che ne è stato fatto. Al fine di valutare l’acquisto di carattere distintivo occorre tenere conto di una serie di fattori pertinenti, quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità ed estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.
L’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro. Inoltre, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità, occorrendo, ai fini del giudizio del rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti. In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.
Invero, un marchio ha carattere distintivo quando permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, dovendo lo stesso essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento. La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva da essi prodotta, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei beni o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di tale rischio. A questo proposito, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel suo insieme e non si impegna a esaminarne i vari dettagli.
I segni possono costituire oggetto di marchio, in quanto rispondano oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto stesso. Per forma imposta dalla natura stessa del prodotto deve intendersi quella naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto in tale configurazione, in tal modo restando esclusa la proteggibilità come marchio dalla legge, attesa la mancanza di capacità individualizzante del segno, che si oppone in via di principio ad una monopolizzazione, che penalizzerebbe la concorrenza senza giustificazione; essa si riscontra quando si tratta di una forma che non è ispirata ad un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, ma costituisce una forma, utile e conveniente, che esprime esclusivamente il valore, cioè le caratteristiche essenziali del prodotto, racchiudendone in sé tutta e solo la dimensione funzionale.
L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante (cfr. Cass. civile, sez. I, 28/07/2023, n. 23067).
Il rischio di confusione o di associazione tra il pubblico deve derivare dalla identità o similitudine tra i segni in rapporto ai prodotti o ai servizi. Non è, quindi, dubitabile che l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni debba essere svolto, nel caso di affinità dei prodotti, non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica. Tuttavia, resta il fatto che il giudizio, per quanto parametrato all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi mediante una valutazione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo, e condotto in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, non può che assumere come elemento dirimente l’identità o comunque la similitudine.
Nella tutela cautelare industrialistica il periculum in mora non può ritenersi in re ipsa e l’inerzia della ricorrente può rappresentare indice dell’assenza di siffatto presupposto per l’azione cautelare, senza che rilevi favorevolmente, con riferimento alla valutazione di sussistenza di tale requisito, che l’uso contraffattorio conosciuto dal titolare del marchio registrato nazionale abbia avuto una dimensione locale, stante l’estensione nazionale del diritto di esclusiva attribuito dal titolo azionato, dal quale discende per il titolare del segno l’onere di attivarsi tempestivamente per tutelare il marchio in tutte le sedi
La qualificazione come “forte” o “debole” di un marchio incide sull’intensità della tutela riconoscibile al medesimo, poiché in relazione al marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, mentre per quanto concerne il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte
Ai fini del giudizio di comparazione tra i contrapposti segni, deve tenersi in debito conto il principio secondo il quale il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. L’interdipendenza tra questi fattori deriva dal fatto che la nozione di somiglianza deve essere valutata in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione a sua volta dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti. Peraltro, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, onde deve ritenersi che i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.
L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest’ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato; e ciò anche nel caso di marchi complessi, salvo che la capacità distintiva sia, in siffatti casi, affidata ad uno solo (o a più di uno) degli elementi che lo compongono (c.d. cuore del marchio), nel qual caso l’esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante.
La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, ai sensi dell’art. 2598 n. 2) c.c. ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi – quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù – da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Gli atti di appropriazione di pregi si distinguono dagli atti di confusione, in quanto l’illecito sviamento della clientela da essi causato si realizza non a seguito della confusione di identità tra prodotti od attività di imprese distinte, bensì esclusivamente ingenerando nel pubblico la convinzione che un prodotto o un’impresa abbiano le stesse qualità e pregi di quella concorrente. Il divieto di appropriazione di pregi posto dall’art. 2598 n. 2 c.c. intende impedire non propriamente l’inganno del consumatore in ordine alla qualità del prodotto o di un’impresa, ma, ancor prima, la decettività del riferimento, il quale suggestivamente mutui, da un’esperienza che il consumatore ha fatto con riguardo ad altro prodotto od altra impresa, un risultato positivo, che, invece, il consumatore deve ancora sperimentare per il nuovo prodotto o impresa. L’imprenditore concorrente “si appropria di pregi” di un’altra impresa, secondo la fattispecie dell’art. 2598 c.c., comma 1, n. 2, in quanto operi, dunque, in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. autoattribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all’altrui impresa. In tal modo, invero, egli riferisce a sé, mediante il mezzo pubblicitario, caratteri di prodotti, di servizi o dell’impresa altrui, ma come se si trattasse di prodotti, servizi o caratteri già facenti parte della propria attività d’impresa, così appropriandosi dell’attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all’effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento.
Sussiste la nullità del marchio per decettività (originaria) del segno, qualora il messaggio espresso da quest’ultimo vada oltre la sua funzione legittima, che è quella di identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire al mercato, ed assegni invece al prodotto che pretende di identificare un contenuto merceologico inesistente, capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore. La decettività del segno, in sé considerato, rilevante già in fase di registrazione, è ravvisabile allorché ricorra una contraddizione fra il contenuto significativo proprio del segno e le caratteristiche dei beni di cui sia programmato l’uso secondo le risultanze della domanda di registrazione; tuttavia, poiché il marchio è segno, la valutazione della decettività non può essere completamente decontestualizzata, poiché la valutazione inerisce al rapporto fra il contenuto informativo del segno e la natura, qualità o provenienza geografica dei beni con esso contraddistinti. In questa prospettiva, perché l’impedimento scaturente dalla decettività operi non è sufficiente che il marchio possieda un qualunque contenuto significativo non corrispondente alla realtà; per una effettiva decettività, infatti, occorre anche che il significato evocato, non corrispondente al reale, richiami caratteristiche e qualità rilevanti nell’apprezzamento del pubblico, sì da concretizzare almeno un serio rischio di inganno, se non un inganno effettivo, del pubblico dei consumatori. Il marchio, in siffatte ipotesi, è invalido per l’effetto distorsivo del mercato ingenerato dall’inganno subito dai consumatori, indotti a credere che il prodotto che viene loro proposto possieda qualità e pregi determinanti ai fini della determinazione all’acquisto.
Il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all’onere della prova posto a suo carico limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a provare l’esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. Anche in caso di violazione di diritti di proprietà industriale, ove l’art. 125 c.p.i. consente di liquidare il danno in via equitativa o attraverso il ricorso a presunzioni ricavabili dagli atti della causa, la parte che invoca il risarcimento è comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere la propria valutazione. Le norme inserite nell’art. 125 c.p.i., nel loro complesso, attenuano indubbiamente l’onere probatorio gravante sull’attore, ma tale agevolazione non si traduce in un’assoluta esenzione dal rispetto di esso, come si evince dal richiamo ai principii generali di cui agli artt. 1223 ss. c.c. operato dal primo comma della disposizione in esame.
Il patto di non concorrenza limita la concorrenza tra gli imprenditori ed è lecito negli stretti limiti in cui le parti lo prevedono, sempre che rispettino i limiti legislativi nazionali ed eurounitari (cfr. Reg. UE 2022/720, già Reg. 330/2010). Ne consegue che il significato da attribuire alla clausola contrattuale è quello risultante dalla lettera della clausola contrattuale che ha natura di deroga al principio della libera concorrenza.
La qualificazione del segno come marchio debole non esclude la sua tutela rispetto alla contraffazione, ma la ridotta capacità distintiva del marchio debole comporta una tutela affievolita, in quanto lievi variazioni od integrazioni sono sufficienti ad escluderne la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Per giurisprudenza consolidata, mentre per quanto concerne il marchio forte, sono considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume l’attitudine individualizzante del segno distintivo, per il marchio debole la confondibilità è esclusa quando vengano apportate anche lievi modificazioni od aggiunte. La scelta di riconoscere ai marchi deboli un livello di protezione più tenue nasce dall’esigenza di delimitare, in funzione antimonopolistica, l’ambito di tutela dei segni aventi un forte contenuto descrittivo.
Per integrare la fattispecie dello storno di dipendenti, è necessaria l’intenzione di danneggiare l’altrui impresa, id est, animus nocendi e la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all’azienda nei confronti della quale l’atto di concorrenza sleale è rivolto. L’intenzione di arrecare danno e distruggere la concorrente (animus nocendi) è stato oggettivato dalla giurisprudenza, inferendolo indiziariamente da elementi oggettivi che, per la loro intensità, mettano a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva o provochino alterazioni non fisiologiche dell’attività medesima, quali la quantità dei soggetti stornati, la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente, la posizione che i dipendenti stornati rivestono all'interno dell'azienda concorrente, la scarsa fungibilità dei dipendenti, il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante.
Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.