Nel confronto tra marchi registrati, in coerenza con la funzione intrinseca del segno distintiva dell'origine del prodotto, l'apprezzamento sulla confondibilità tra segni similari dev'essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso (altro…)
La distinzione fra i due tipi di marchio, "debole" e "forte", si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che (altro…)
In caso di marchio “debole” riferito a un prodotto farmaceutico, è sufficiente la sussistenza di differenze minime tra detto segno distintivo e altro marchio, relativo a un prodotto concorrente, per escludere che esista il rischio di confusione fra i due e, pertanto, che (altro…)
In tema di tutela del marchio ed altri segni distintivi in internet, la riproduzione integrale e pedissequa nel domain name di un segno registrato, anche con l’aggiunta di insignificanti variazioni, costituisce violazione dei diritti spettanti sul marchio in relazione all’art. 22, comma 1 c.p.i.
Il rischio di confusione si concreta anche nell’ipotesi in cui il pubblico possa credere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate. Tale valutazione va compiuta globalmente, (altro…)
È principio noto e consolidato, in coerenza con la funzione intrinseca del segno, che l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev'essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, (altro…)
Quando due segni condividono il cd. "cuore", l'aggiunta di una lettera non è sufficiente a differenziarli in modo rilevante. In particolare, nel determinare se esiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, devono essere tenuti in considerazione l'affinità tra le attività delle imprese e i prodotti per i quali il marchio è adottato, la circostanza che (altro…)
La nozione di identità di segno distintivo, rilevante ai fini della fattispecie considerata dall'art. 20, lett. a), c.p.i., presuppone la simmetria sostanziale e numerica dei componenti degli elementi posti in comparazione. Il rischio di associazione tra i segni ex art. 20 lett. b) c.p.i. si verifica allorquando il consumatore, pur rendendosi conto che i segni distintivi in conflitto sono di titolarità di due imprese diverse e che pertanto (altro…)
Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto, non in via analitica ma in via unitaria sintetica, mediante (altro…)
Per l'individuazione del lucro cessante in relazione a fattispecie di commercializzazione di capi d'abbigliamento riportanti marchi oggetto di contraffazione, il criterio di calcolo basato sul numero dei capi di abbigliamento sequestrati presso le sedi dei convenuti, non appare corretto perché tali capi, non essendo stati commercializzati, non possono aver prodotto danno nei confronti dell’attrice.
In materia di marchio risultante dall’unione di due o più termini che rimandano a concetti dotati di capacità individualizzante, per essere ritenuto valido ed originale il marchio comunitario deve essere fatta una doppia valutazione in punto di novità e in punto di distintività. Se è vero (altro…)
Ai sensi dell’art. 54, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 207/2009, il titolare di un marchio anteriore che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nello stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato, non può (altro…)