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Segni distintivi controversi e tutela del marchio debole
In tema di marchi controversi, nel caso in cui non si verta nell’ipotesi di identità tra segni distintivi, bensì di...

In tema di marchi controversi, nel caso in cui non si verta nell’ipotesi di identità tra segni distintivi, bensì di segni distintivi simili, la tutela del diritto di privativa incontra, ai sensi degli artt. 20 e ss. del C.P.I., il limite dell’assenza di confusione in concreto per il pubblico, nonché il rischio di associazione dei marchi o segni. Tale rischio di confusione e di associazione deve poi essere ulteriormente valutato con riferimento ai marchi c.d. deboli, ossia per quei marchi caratterizzati dal lieve potere distintivo in ragione dell’evidente assonanza tra il marchio e l’oggetto dell’attività di impresa.

Il criterio interpretativo su cui fondare la distinzione tra marchio “debole” e marchio “forte” va sempre ricondotto a principi di giustizia sostanziale e non può prescindere dall’adeguata valutazione delle sfumature fattuali che possono, in concreto, condurre a concludere nel senso della sussistenza di confondibilità tra due marchi. In altri termini, la “debolezza” del marchio non può condurre ad una denegata tutela giudiziale a fronte di modifiche che, seppur lievi ed apparentemente insignificanti, finiscono per porsi come potenziali strumenti di “aggiramento” della normativa in materia di C.P.I.

L’apposizione materiale di un elemento distintivo in grado di differenziare un marchio cd. “debole” da un marchio denominativo simile costituisce un criterio escludente la confondibilità tra segni distintivi controversi.

 

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Giudizio di confondibilità tra marchi complessi: la parte denominativa non prevale su quella figurativa
Riguardo al marchio complesso, la confondibilità deve essere valutata apprezzando l’insieme degli elementi di cui è composto in quanto non...

Riguardo al marchio complesso, la confondibilità deve essere valutata apprezzando l’insieme degli elementi di cui è composto in quanto non si può riconoscere prevalenza alla parte denominativa rispetto ad altre parti figurative, non esistendo un’astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio.

La valutazione della somiglianza tra due marchi non può infatti limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme. Cionondimeno ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la violazione dei diritti di marchio dell'attrice per il solo fatto che la convenuta abbia utilizzato la parola “Legend” (inclusa nel marchio complesso dell'attrice) per identificare una propria linea di prodotti, in ragione della carenza di novità e di originalità di tale elemento denominativo nel settore merceologico degli alimenti per animali, con conseguente esclusione del rischio di associazione.]

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Presupposto del periculum in mora in caso di contraffazione di marchio
Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, va ricordato che deve essere verificato ai sensi dell’art. 131 c.p.i....

Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, va ricordato che deve essere verificato ai sensi dell’art. 131 c.p.i. e dell’art. 700 c.p.i. il pericolo di prosecuzione e/o aggravamento e/o reiterazione dell’illecito e l’irreparabilità delle sue conseguenze. Il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell’esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessun modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).

Nel caso di contraffazione di un marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può senz’altro dirsi connotato del carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere delle quote di mercato. Quest’ultimo, invero, è un danno che, per la sua peculiarità, non potrebbe essere integralmente e agevolmente riparato all’esito del giudizio di merito, né in forma specifica con il recupero integrale delle quote di mercato e della capacità distintiva del marchio – secondo la comune esperienza impraticabile – né per equivalente, in ragione della difficoltà di provare l’ammontare del pregiudizio in maniera precisa e di giungere quindi ad un integrale ristoro del medesimo.

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Marchio complesso: criteri di indagine sulla similitudine confusoria
Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale, che si giovi della percezione visiva,...

Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale, che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi, avendo come riferimento il consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando che costui non ha possibilità di un raffronto diretto e si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto. Ciò posto, laddove l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso sia influenzata da una o più delle sue componenti e tutti gli altri elementi assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza può essere affidata al solo esame di tali componenti.

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Capacità distintiva del marchio e differenze tra marchio forte e marchio debole
In tema di marchi controversi, la valutazione del giudice in caso di interferenza tra segni distintivi deve essere sintetica e...

In tema di marchi controversi, la valutazione del giudice in caso di interferenza tra segni distintivi deve essere sintetica e globale, con riferimento all'insieme degli elementi costitutivi dei marchi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici); indi questi deve confrontare i segni, esaminando se essi possano provocare, nella mente del consumatore, un'impressione di somiglianza, considerandosi la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti. In virtù di ciò, occorre preliminarmente valutare la "capacità distintiva" del marchio e, dunque, indagare se esso possa essere definito come "forte" o "debole", considerando che mentre nell’ipotesi di marchio debole bastano anche lievi modificazioni o aggiunte rispetto al contenuto di quello imitato per evitare la contraffazione, purché idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati, viceversa, nel caso di marchio forte, ciascun elemento resta tutelabile e pertanto anche l'appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l'ipotesi della sua usurpazione, qualora ne possa derivare confusione per il consumatore.

In tema di marchi controversi, il marchio forte consiste in un segno di fantasia o in un segno con un proprio valore semantico che non ha alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, cosicché, in sintesi, risulta portatore di una notevole attitudine distintiva, giacché non presenta un immediato collegamento col prodotto che contraddistingue; al contrario, il marchio debole consiste in denominazioni generiche del prodotto o in caratteristiche descrittive dello stesso, facilmente collegabili col prodotto, e quindi, inidonee a rappresentarlo univocamente.

La confondibilità fra marchi deve apprezzarsi ponendosi dall'angolo di osservazione del consumatore medio, considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferiscono.

È marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell’ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte, pur non essendo necessario che il marchio medesimo sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico.

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La differenza tra disponibilità transattiva e accordo tra le parti si riflette sul periculum in mora
In relazione al periculum in mora, l’attualità delle condotte e le modalità di realizzazione delle stesse comportano necessariamente un pregiudizio...

In relazione al periculum in mora, l’attualità delle condotte e le modalità di realizzazione delle stesse comportano necessariamente un pregiudizio in capo al titolare, pregiudizio di difficile integrale ristoro patrimoniale, ove si dovesse attendere l’esito del giudizio di merito, senza provvedere con urgenza, posto che la protrazione dell’illecito determinerebbe l’ingravescenza del danno, anche solo alla distintività del marchio azionato.

Se la disponibilità manifestata dalla parte resistente, in via transattiva, ad impegnarsi a cessare definitivamente la condotta, anche sottoponendosi volontariamente al pagamento di una penale, non si traduce in un accordo tra le parti e in una chiara convenzione sul punto, l’impegno non può ritenersi vincolante e quindi non si verifica la cessazione della materia del contendere.

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Sulla prova e sul rafforzamento della capacità distintiva del marchio debole
L’aderenza concettuale del nucleo del marchio alla natura dell’attività svolta dalla titolare depone per la sua debolezza laddove la parte...

L’aderenza concettuale del nucleo del marchio alla natura dell’attività svolta dalla titolare depone per la sua debolezza laddove la parte non abbia fornito elementi di prova a sostegno dell’asserito rafforzamento della capacità distintiva del proprio marchio a seguito dell’uso che ne è stato fatto nell’ambito territoriale in cui si è svolta negli anni l’attività di impresa, nonché laddove ella si sia invero limitata a richiamare un presunto “secondary meaning” senza però produrre documenti, né articolare mezzi di prova utili a dimostrare un tale assunto.

In presenza di un marchio debole, l’inserimento di piccole varianti o di ulteriori componenti all’interno del segno in comparazione vale a scongiurare o ad attenuare significativamente il pericolo di confusione e di indebita associazione tra i segni.

Quando un segno consiste tanto in elementi figurativi quanto in elementi verbali, non ne consegue automaticamente che sia l’elemento verbale a dover essere sempre considerato come dominante.

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Confondibilità tra insegna e marchio complesso
Deve considerarsi debole il marchio complesso le cui componenti descrittive e figurative presentano un collegamento logico con la natura dei...

Deve considerarsi debole il marchio complesso le cui componenti descrittive e figurative presentano un collegamento logico con la natura dei prodotti rappresentati; il loro abbinamento ad un elemento denominativo, avente solo un’assonanza fonetica con i prodotti, è idoneo a rafforzare il collegamento tra la parte denominativa del segno e i prodotti rappresentati [marchio costituito dall’espressione Canapè – Antica Canapa d’Abruzzo e dal disegno di foglie di canapa e di una catena montuosa, per prodotti a base di canapa]; la considerazione della debolezza del marchio si risolve in una tutela attenuata dello stesso, essendo sufficienti lievi variazioni per escluderne la violazione.

Nella valutazione di confondibilità di un’insegna rispetto ad un marchio complesso, il confronto non può avere come termine di riferimento la sola parte denominativa del marchio, comprendente al suo interno anche una componente figurativa, dovendo avere ad oggetto il marchio nel suo insieme,  cosicché deve escludersene la confondibilità qualora l’impressione generale suscitata, avuto riguardo anche alle componenti figurative del segno, ritenuto complessivamente “debole”, non sia la stessa.

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La prova della rinomanza del marchio: insufficienti sponsorizzazioni isolate e partecipazioni a fiere
Al fine di usufruire della tutela extra-merceologica garantita dall’art. 20, lett. c) c.p.i., le sponsorizzazioni (specie se pregresse, di durata...

Al fine di usufruire della tutela extra-merceologica garantita dall'art. 20, lett. c) c.p.i., le sponsorizzazioni (specie se pregresse, di durata limitata e non esclusive) così come la partecipazione a fiere non sono sufficienti a provare la natura rinomata del marchio. Quel che rileva sotto questo profilo è stabilire in quale misura il marchio possieda una capacità distintiva immediata, intensa e stabile in una grande fetta di pubblico (se del caso, attraverso lo svolgimento di apposite indagini demoscopiche).

[Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia non ha ritenuto la sponsorizzazione del marchio della ricorrente in singole edizioni della Champions League e della Serie A e la partecipazione a singole fiere nazionali ed internazionali idonee a dimostrare la rinomanza del marchio stesso.]

 

 

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La valutazione delle componenti di un marchio complesso deve essere globale e sintetica e tener conto del c.d. cuore del marchio.
Il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere...

Il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile e si distingue dal c.d. marchio di insieme i cui elementi costitutivi, isolatamente considerati, non godono di tale capacità distintiva. La comparazione tra due marchi complessi non può essere operata mediante raffronto della sola componente figurativa o della sola componente denominativa, ma richiede una valutazione sintetica e globale di ciascuna di esse.

Nei casi in cui l’impressione generale del pubblico di riferimento viene influenzata esclusivamente da una o più componenti, qualora tutte le altre parti del marchio assumano una rilevanza trascurabile, la valutazione di somiglianza potrà vertere solo su quegli elementi che sono considerati suscettibili di rimanere impressi nella memoria del pubblico di riferimento. Le valutazioni di confondibilità che hanno ad oggetto i marchi complessi non possono cioè prescindere dall’esame del c.d. cuore del marchio, ossia su quell’elemento su cui si fonda l’originalità del marchio.

Quando un marchio è composto da elementi denominativi e da elementi figurativi sebbene i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi, dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l’elemento figurativo, non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, in quanto l’elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo.

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Marchi raffiguranti giocatori di polo e legittimazione del licenziatario: il Tribunale di Venezia esclude la confondibilità e rigetta l’azione cautelare
Una volta avviata la controversia da parte del titolare del marchio, il licenziatario perde la legittimazione ad agire in proprio...

Una volta avviata la controversia da parte del titolare del marchio, il licenziatario perde la legittimazione ad agire in proprio ma può far valere esclusivamente il proprio diritto ad intervenire nella causa già promossa dal titolare. Tale interpretazione consente al licenziatario di ottenere una piena ed integrale tutela ma, al contempo, evita il proliferare di contenziosi.

L’accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti. La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo un elemento di un marchio complesso e a confrontarlo con un altro marchio. È necessario, invece, effettuare il confronto esaminando i marchi in questione, considerati ciascuno nel loro insieme, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominato da uno o più dei suoi componenti.

E' noto che il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell’arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all’assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l’intensità del collegamento logico fra segno e prodotto o servizio. Se il collegamento logico è intenso, si parla di marchio debole, se il collegamento logico si fa sempre più evanescente, si parla di marchio sempre più forte.

Quando un marchio è composto da elementi denominativi e da elementi figurativi sebbene i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l’elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, in quanto l’elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo; - tale principio – non nuovo nella giurisprudenza comunitaria. Il riferimento al gioco del polo è ampiamente diffuso nel settore della moda e degli accessori e pertanto non costituisce un particolare pregio.

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Marchi complessi e valutazioni complessive
Un marchio complesso può essere definito “forte” qualora i singoli elementi che lo compongono o la loro combinazione possa essere...

Un marchio complesso può essere definito “forte” qualora i singoli elementi che lo compongono o la loro combinazione possa essere ritenuta particolarmente distintiva in ragione della loro originalità o fantasia.

Ai fini della tutela di un marchio complesso occorre individuare il cuore del marchio – ossia quei componenti che hanno un’autonoma capacità distintiva – fermo restando che l’interprete non può esimersi dall’analizzare l’insieme complessivo degli elementi che compongono il segno distintivo [Nel caso di specie, i reclamanti si dolevano del fatto che il Giudice di prime cure non avesse correttamente valorizzato l’elemento grafico ritenuto predominante (ossia l’immagine di un ippocampo) ripreso dai resistenti che lo hanno accostato ad elementi denominativi differenti. Tuttavia, in sede di reclamo, il Collegio ha escluso che vi fosse una somiglianza tra i segni nel loro complesso proprio in ragione di tale differenza, anche fonetica, tra gli elementi denominativi che, nell’ambito di una valutazione complessiva dei segni, non potevano essere trascurati anche perché fortemente distintivi].

L’utilizzo all’interno di fatture e documenti di trasporto, emessi dal fornitore nei confronti dei rivenditori, di diciture simili alla componente denominativa di un marchio complesso anteriore altrui non rileva, in quanto non si tratta di un utilizzo del segno nei confronti dell’acquirente finale ma soltanto all’interno dei rapporti tra il fornitore ed i propri rivenditori.

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