Tribunale di Venezia, 27 Maggio 2024
La prova della rinomanza del marchio: insufficienti sponsorizzazioni isolate e partecipazioni a fiere
Al fine di usufruire della tutela extra-merceologica garantita dall’art. 20, lett. c) c.p.i., le sponsorizzazioni (specie se pregresse, di durata limitata e non esclusive) così come la partecipazione a fiere non sono sufficienti a provare la natura rinomata del marchio. Quel che rileva sotto questo profilo è stabilire in quale misura il marchio possieda una capacità distintiva immediata, intensa e stabile in una grande fetta di pubblico (se del caso, attraverso lo svolgimento di apposite indagini demoscopiche).
[Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia non ha ritenuto la sponsorizzazione del marchio della ricorrente in singole edizioni della Champions League e della Serie A e la partecipazione a singole fiere nazionali ed internazionali idonee a dimostrare la rinomanza del marchio stesso.]
Edoardo Cesarini
Avvocato presso lo studio legale GR Legal, Edoardo assiste le aziende in materia di proprietà intellettuale con particolare focus su diritto d’autore, marchi, design e concorrenza sleale.
In particolare, Edoardo gestisce casi relativi alla proprietà intellettuale sotto il profilo giudiziale e stragiudiziale, curando anche la redazione e negoziazione di contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento e la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale (quali ad es. accordi di cessione, licenza e segretezza) e di contratti commerciali (quali ad es., distribuzione, appalto e subfornitura) sia nel contesto nazionale che in quello internazionale.
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