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La notorietà meramente locale dei segni distintivi e il possibile regime di duopolio
Il “rideposito” di un marchio, sebbene possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, il marchio medesimo,...

Il "rideposito" di un marchio, sebbene possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, il marchio medesimo, non vale di per sè a superare la sanzione di decadenza del voluta dal legislatore ex art. 24, co. 1, c.p.i.

In tema di segni distintivi di un'impresa, in ossequio al principio di unitarietà degli stessi, chi acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica (nella specie, di insegna) acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse (nella specie, come ditta e in tabelloni pubblicitari), ferma restando l'estensione della tutela all'ambito territoriale raggiunto in riferimento all'uso fattone.

In caso di acquisita notorietà meramente locale di un segno distintivo, il "preutente" di fatto, oltre ad avere il diritto di fare uso di tale segno distintivo in ambito locale, non ha anche il diritto di vietare ad altri di fare uso di segni distintivi ad esso uguali o comunque interferenti, essendo configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

 

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Decadenza di marchio per mancato utilizzo e nuova registrazione di marchio
Il deposito di una nuova registrazione di marchio non può “sanare” le conseguenze della decadenza già maturata per il mancato...

Il deposito di una nuova registrazione di marchio non può “sanare” le conseguenze della decadenza già maturata per il mancato utilizzo del segno nel quinquennio. Tale circostanza inoltre non implica automaticamente la sussistenza di una malafede nella registrazione del nuovo marchio, identico a quello oggetto di decadenza. Il titolare del marchio decaduto ben può ricominciarne l'utilizzazione nell’ipotesi in cui il segno non sia stato nel frattempo registrato o utilizzato da altri. Coerentemente, egli potrà provvedere a effettuare validamente una nuova registrazione dello stesso.

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Contraffazione di marchio: la pubblicazione della sentenza
La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione di diritti di proprietà industriale, ai sensi...

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione di diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, comma 1, C.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’articolo 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale. La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, ed è disposta sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti. La sanzione della pubblicazione del provvedimento deve applicarsi secondo un regime di proporzionalità, talché, per farne applicazione, occorre considerare, inter alia, le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

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La contraffazione del marchio implica un utilizzo del segno
L’esercizio dell’azione di decadenza ai sensi dell’art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all’art....

L’esercizio dell’azione di decadenza ai sensi dell’art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all’art. 100 c.p.c., dovendo quindi l’interesse ad agire essere concreto e attuale, cosa che postula un rapporto di concorrenzialità perlomeno potenziale in ordine alle possibili attività espansive di chi invoca la decadenza.

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.

Quando la domanda principale di decadenza per non uso non richiede alcuna istruttoria, essendo il non uso ammesso dalla stessa convenuta, la corrispondente domanda riconvenzionale di contraffazione (così come la conseguente domanda risarcitoria) formulata dalla convenuta è inammissibile, con esclusione del simultaneus processus, in quanto avrebbero richiesto l’assunzione delle prove dedotte dalla convenuta (esibizione delle scritture contabili e c.t.u. contabile), con un’ingiustificata dilatazione delle attività processuali, dei loro tempi e dei loro costi.

La contraffazione del marchio implica e richiede un qualche utilizzo del segno e, poiché analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., si deve escludere che la mera registrazione di un marchio, ancorché confondibile con quello anteriore altrui, costituisca contraffazione o concorrenza sleale, ciò anche in ragione del fatto che il mero ottenimento della privativa è già adeguatamente sanzionabile con la nullità della registrazione.

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La decadenza per non uso di un marchio
Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine...

Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

L’uso effettivo di un marchio va ravvisato solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato contrassegnato. Non è dunque necessario valutare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l'effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato. Deve trattarsi dunque di un impiego concreto e reale, non simbolico e/o sporadico del marchio, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull'origine del prodotto.

L'uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: A) un'effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; B) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Dunque il criterio per valutare l'uso concreto è quello di vagliare l'incidenza delle attività compiute dal titolare in una duplice direzione: rispetto al pubblico interessato all'acquisto e rispetto ai concorrenti: solo in presenza di queste condizioni il monopolio su un determinato segno è ritenuto giustificato dall'ordinamento, in deroga allo statuto di libera utilizzabilità.

Le attività relative ad un segno eventualmente condotte in via di fatto dopo la dichiarazione di fallimento si qualificano come impieghi del marchio invito domino e non possono pertanto in principio assumere rilievo al fine della prova dell’uso effettivo del marchio da parte del titolare o con il suo consenso.

Le diffide e le contestazioni rivolte da un terzo al titolare del marchio sicuramente non pongono alcun impedimento oggettivo all’uso del marchio da parte del titolare e non configurano pertanto un motivo legittimo di non uso, dato che solo ostacoli indipendenti dalla volontà del titolare del segno e tali da renderne l’uso impossibile possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire la decadenza.

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Decadenza del marchio per non uso: interesse ad agire, onere della prova e uso effettivo
L’interesse ad agire per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio è riconoscibile a favore di tutti...

L’interesse ad agire per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio è riconoscibile a favore di tutti gli operatori del settore cui si riferisce la privativa ed, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare, sulla sola base dell’affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all’esercizio della propria attività.

Nel valutare l’uso effettivo di un marchio, si deve escludere che possa considerarsi effettivo un uso finalizzato alla mera conservazione dei diritti sul marchio, ossia un uso meramente simbolico. Nell’ipotesi di decadenza per non uso, a prescindere dal fatto che sia stata proposta come domanda o come eccezione, l’onere di provare l’uso effettivo incombe sul titolare del marchio.

Il lustro che deve essere preso in considerazione inizia a decorrere dalla data in cui il marchio di cui si chiede la decadenza è stato rinnovato e non dalla data di registrazione.

La mera rinnovazione del deposito del marchio alla sua scadenza, ove non sia ad essa associato anche un uso effettivo di esso o una ripresa dello stesso, non impedisce la declaratoria di decadenza per non uso.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 24 c.p.i. non si applicano ai marchi deboli in quanto se il marchio è debole, allora anche una piccola modifica gli fa perdere quel carattere distintivo richiesto dall’art. 24 comma 2 c.p.i. Pertanto, qualora il titolare disponga di altri marchi utilizzati nel periodo in cui non era utilizzato il marchio debole oggetto di contestazione per non uso, se questi ultimi sono diversi, anche se di poco, essi non sono idonei ad assolvere la funzione richiesta dalla citata norma.

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Uso effettivo del marchio valido ad escludere la decadenza per non uso
Ai sensi dell’art. 2556 c.c., per le imprese soggette a registrazione, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della...

Ai sensi dell’art. 2556 c.c., per le imprese soggette a registrazione, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda è stabilito l’onere della forma scritta ad probationem che, se non opera rispetto ai terzi, certamente opera con riguardo alle parti contraenti. Una cessione incrociata di quote societarie non può valere quale contratto di cessione d’azienda, e ciò a fortiori se non vede come parte il soggetto che si sostiene aver acquisito l’azienda.

Risulta ammissibile la domanda di decadenza per non uso di marchio registrato, proposta dall’attrice in via di reconventio reconventionis, in via subordinata e condizionata al rigetto della domanda principale, prima dello spirare del termine fissato dall’art. 183, comma 5, c.p.c. e in conseguenza della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di una somma per l’illecito utilizzo del marchio.

Per orientamento costante l’uso del marchio che impedisce la decadenza deve essere effettivo, non meramente simbolico e non sporadico e deve riguardare quantitativi di prodotti non irrilevanti. In ragione della funzione distintiva che assolve il marchio e per lo statuto di libera appropriabilità dei segni, è meritevole di tutela solo quel marchio che sia oggetto di reale interesse da parte del titolare e che, dunque, raggiunga nel suo utilizzo una certa soglia di significatività attraverso una presenza reale sul mercato, idonea a radicare un collegamento rispetto al prodotto e una seria presenza concorrenziale presso i consumatori. La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi sull’insieme dei fatti e delle circostanze atti a provare che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, sicché occorre a tal fine prendere in considerazione in modo specifico gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per le merci o i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio. Secondo la giurisprudenza nazionale, l’uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato, onde si richiede la dimostrazione di un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico e di una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti.

L’uso idoneo ad evitare la decadenza del marchio può essere ricondotto anche all’attività di un terzo purché vi sia il consenso del titolare. L’art. 24 c.p.i. richiede soltanto che l’uso del marchio sia consentito e, in tal modo, dà rilevanza a qualunque atto permissivo del titolare che non necessariamente deve coincidere con la concessione in uso propria del contratto di licenza.

Colui che agisce per la declaratoria di decadenza di un marchio, e che ha l’onere di provare il non uso di quel marchio nell'intero territorio nazionale, può assolverlo anche in via indiretta e presuntiva, purché con la prova di circostanze significative e concordanti idonee ad evidenziare tale non uso.

Il semplice invio di una diffida stragiudiziale è qualificabile come atto puramente conservativo e non rappresenta una modalità di esercizio del segno in conformità alla sua funzione tipica che è quella di distinguere sul mercato beni o servizi.

Il mero rinnovo della registrazione del marchio non integra un uso effettivo valido ad escluderne la decadenza se non associato ad un utilizzo effettivo in funzione distintiva.

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Uso effettivo del marchio internazionale idoneo ad evitarne la decadenza in Italia
Un marchio forma oggetto di un “uso effettivo” allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di...

Un marchio forma oggetto di un "uso effettivo" allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, e, pertanto, richiede la prova che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, avuto riguardo alle caratteristiche del mercato, alla natura di tali prodotti o servizi tutelati, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso, nonché la sua frequenza e regolarità.
Qualsiasi forma di utilizzazione del marchio in funzione distintiva è astrattamente idonea ad evitare la decadenza per non uso, purché da essa possa discendere un effetto economico rilevante sotto il profilo concorrenziale, non essendo sufficiente un uso solo sporadico o simbolico teso soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio che, privando i concorrenti della possibilità di usare tale segno, rischierebbe di ostacolare la concorrenza, limitando la circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi.
E' necessario, peraltro, ai fini del mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi, che il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe, in considerazione del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere.

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Decadenza per non uso del marchio utilizzato da una scuola di formazione e registrato da un suo ex allievo
Il soggetto che agisce in giudizio per ottenere la pronuncia di decadenza non deve dimostrare che il diritto non è...

Il soggetto che agisce in giudizio per ottenere la pronuncia di decadenza non deve dimostrare che il diritto non è stato mai utilizzato, ma solo l’esistenza di fatti storici che lascino presumere che tale utilizzo non sia mai avvenuto spettando poi al titolare del diritto dimostrare l’esistenza di eventuali fatti impeditivi della decadenza. Sono considerati rilevanti, ai fini della prova della decadenza di un marchio per non uso, le testimonianze di esperti del settore che attestino di non conoscere il marchio, listini o cataloghi da cui non risulti la presenza del prodotto caratterizzato dal marchio, rapporti investigativi o indagini demoscopiche che dimostrino la non conoscenza del marchio da parte dei consumatori.

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Azione di decadenza per non uso promossa dall’azienda produttrice dei nuovi motoveicoli Lambretta
Colui che agisce per la declaratoria di decadenza di un marchio brevettato deve provare il non uso del marchio nell’intero...

Colui che agisce per la declaratoria di decadenza di un marchio brevettato deve provare il non uso del marchio nell’intero territorio nazionale; tale onere probatorio può essere assolto anche in via indiretta e presuntiva purché con circostanze significative e concordanti idonee ad evidenziare tale non uso e dev’essere inteso nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione. Ne discende che la mancata prova dell’utilizzazione (o la prova di un uso limitato) da parte del titolare della privativa non è, ex se, una prova negativa indiretta del non uso, tanto più che nell’uso effettivo del marchio viene ricompreso anche quello svolto in funzione pubblicitaria di veicolazione del segno. La dottrina e la giurisprudenza hanno provveduto ad individuare elementi e parametri da cui è possibile far derivare le presunzioni di non uso del marchio, quali l’assenza dei prodotti marchiati dai listini pubblicati dalle associazioni di categoria, l’assenza dei prodotti marchiati dai cataloghi dell’impresa titolare della
privativa, e simili.

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Declaratoria di decadenza per non uso di un marchio relativo a prodotti di abbigliamento per il mondo del surf
L’interesse ad agire per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio è riconoscibile a favore di tutti...

L'interesse ad agire per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio è riconoscibile a favore di tutti gli operatori del settore cui si riferisce la privativa e, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare, sulla sola base dell’affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all’esercizio della propria attività. Inoltre, la mera rinnovazione del deposito del marchio alla sua scadenza, ove non sia ad essa associato anche un uso effettivo di esso o una ripresa dello stesso, non impedisce la declaratoria di decadenza per non uso.

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